Maltrattamenti contro familiari e conviventi ex Articolo 572 del Codice Penale
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è disciplinato dall’art. 572 del nostro codice penale ed è stato peraltro oggetto di riforma nel 2012.
Mentre, infatti, prima dell’intervento della legge 172/2012 la norma si rivolgeva alla tutela dei famigliari e dei fanciulli, oggi il testo è stato modificato al fine di ricomprendervi la tutela di tutte le persone conviventi, prevedendosi una pena che va dai due ai sei anni di reclusione, aumentata nel caso in cui i maltrattamenti siano compiuti in danno di una persona minorenne.
Qualora da tali maltrattamenti dovesse derivare una lesione grave o gravissima la pena può arrivare sino a un massimo di quindici anni di reclusione, prevedendosi poi la pena da dodici anni a ventiquattro nel caso in cui dai maltrattamenti derivi la morte, ipotesi questa purtroppo non infrequente.
Si tratta di un reato definito abituale, poiché, perché possa dirsi consumato, non è sufficiente un singolo episodio di violenza, ma è necessario che vi sia una reiterazione di comportamenti nel tempo.
Donne vittime più frequenti di maltrattamenti in famiglia
Le tristi statistiche con cui siamo costretti a confrontarci vedono le donne come le parti più esposte ad essere assoggettate a maltrattamenti, nei casi più gravi, di cui sono pieni i notiziari, culminati nella morte di lei.
Non mancano, tuttavia, casi che vedono invece gli uomini vestire i panni delle vittime; è evidente che si tratta di episodi statisticamente molto più infrequenti, talvolta singolari, come ad esempio il recente caso dell’evirazione portata a termine da una casalinga di Shanghiu, provincia cinese dello Henan, ai danni di un marito colpevole di averla tradita.
A parte episodi isolati, alle volte addirittura degni di suscitare ilarità, è di tutta evidenza come, purtroppo, quotidianamente si perpetrino condotte di maltrattamento in danno alle donne.
Da questo punto di vista, la recente sentenza della Corte di Cassazione del 2015, n. 20126 deve rappresentare uno stimolo, non solo quale funzione deterrente per gli uomini che scelgono di vivere il proprio rapporto famigliare all’insegna della violenza ma, soprattutto, per le donne vittime di maltrattamenti, le quali sono spesso le prime a rinunciare ad una vita famigliare serena e rispettosa in favore di amori che non possono essere definiti tali.
Gelosia morbosa il sentimento maggiormente scatenante
Qualificare la gelosia morbosa come reato deve porre tale sentimento di ossessione nella giusta luce: non ha che fare con l’amore.
Questo è ciò che alle volte sono le donne stesse a non comprendere o, semplicemente, a far finta di non comprendere per non fare i conti con la realtà e, talvolta con la solitudine che ne deriverebbe.
Ma la coartazione psicologica e il costante stato d’ansia che viene ingenerato da comportamenti accusatori, infamatori e violenti, è tanto grave quanto i lividi causati dalle percosse.
La Cassazione ce lo ha ricordato, se mai ce ne fosse stato bisogno.
I maltrattamenti in famiglia non necessitano di querela per essere perseguiti, poiché trattasi di delitto procedibile d’ufficio; tuttavia, è necessario per poter procedere che le autorità vengano a conoscenza di tali fatti e, il più delle volte, è solo la vittima che può denunciare e così mettere in moto la macchina giudiziaria, per cui è indispensabile che questa trovi in sé la forza di combattere, accettando malinconicamente anche l’idea che la giustizia arrivi solamente dopo diversi anni.
Se è vero che spesso, allorquando si parla di gelosia che sfocia in violenza, sono gli uomini ad essere autori di scenate e comportamenti ossessivi, è altrettanto vero che il sentimento di gelosia che si tramuta in ossessione può colpire chiunque.
Sindrome di Otello
La cosiddetta Sindrome di Otello si costruisce intorno alla certezza dell’infedeltà dell’altro, certezza impermeabile ad ogni confronto con la realtà; il solo obiettivo quotidiano è la raccolta delle prove a sostegno della propria convinzione, rendendo insopportabile il rapporto per il partner destinatario di tale ossessione.
Certamente, da tale stato patologico alla commissione di un reato il passo può essere a volte breve, in specie per gli uomini, considerato che lo storico sesso forte non è altro che un mucchio di «briciole che l’orgoglio tiene su» e più difficilmente riesce a fare i conti con le proprie debolezze.
Cos'è davvero un "reato abituale": quando i singoli episodi diventano maltrattamenti
La domanda più frequente di chi legge l'articolo è: un solo litigio violento basta per configurare il reato? La risposta è no, e la distinzione è tecnicamente precisa.
L'art. 572 c.p. descrive un reato abituale "proprio": non è sufficiente un singolo atto di violenza, occorre «il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima», i quali «si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima». Il reato si perfeziona quando si realizza «un minimo di condotte collegate da un nesso di abitualità», non è necessario che queste si protraggano per anni — è sufficiente «la ripetizione degli atti vessatori anche se per un arco di tempo relativamente breve», purché non si tratti di fatti sporadici o di episodi meramente contingenti.
Rilevano penalmente anche comportamenti che, isolatamente considerati, potrebbero essere non punibili o procedibili solo a querela — atti di umiliazione, ingiurie, minacce lievi, percosse — ma che acquistano «rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo». La violenza non deve necessariamente essere fisica: la Cassazione riconosce piena rilevanza alla violenza psicologica e verbale, alle minacce, alla costante prostrazione psicologica e al «clima di terrore e sopraffazione». Non è neppure necessario che la vittima risulti «soggiogata» dall'autore: il reato non è escluso per effetto della «minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa».
Chi è tutelato: soggetti passivi del reato (testo in vigore dal 17 dicembre 2025)
Il testo vigente dell'art. 572 c.p., modificato da ultimo dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 181 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne"), punisce chiunque maltratti:
- una persona della famiglia o comunque convivente;
- una persona non più convivente, nel caso in cui agente e vittima siano «legati da vincoli nascenti dalla filiazione» — novità introdotta dalla L. 181/2025 che risolve una questione controversa;
- una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Sono quindi tutelati non solo i coniugi e i conviventi, ma anche i figli (anche maggiorenni conviventi), i genitori, i fratelli, le persone anziane o con disabilità affidate a cure, nonché — con la novella del 2025 — l'ex convivente more uxorio quando vi siano figli in comune, prescindendo dalla prosecuzione della convivenza.
Il minore che assiste ai maltrattamenti si considera a tutti gli effetti «persona offesa dal reato» ai sensi del comma 4 dell'art. 572 c.p., con tutte le conseguenze in termini di diritti processuali, risarcimento del danno e comunicazione al Tribunale per i minorenni.
Il quadro sanzionatorio aggiornato: pene, aggravanti e confisca (L. 181/2025)
Pena base: reclusione da 3 a 7 anni (incrementata rispetto ai previgenti 2-6 anni dalla L. 69/2019).
Aggravante comune (pena aumentata fino alla metà): se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona con disabilità ai sensi della L. 104/1992, ovvero con armi.
Aggravante per femminicidio (pena aumentata da un terzo alla metà): novità assoluta introdotta dalla L. 181/2025, quando il fatto è commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».
Circostanze aggravate per esito lesivo o mortale:
- Lesione personale grave: reclusione da 4 a 9 anni.
- Lesione personale gravissima: reclusione da 7 a 15 anni.
- Morte della vittima: reclusione da 12 a 24 anni.
Confisca obbligatoria: la L. 181/2025 ha introdotto il nuovo art. 572-bis c.p., in base al quale in caso di condanna (o patteggiamento) è sempre ordinata la confisca dei beni — inclusi strumenti informatici, telematici e telefoni cellulari — che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato.
Sospensione condizionale della pena: ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p., introdotto dal Codice Rosso (L. 69/2019), nei casi di condanna per l'art. 572 c.p. la sospensione condizionale è sempre subordinata alla «partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero» di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri di partecipazione sono a carico del condannato.
Il "Codice Rosso" (L. 69/2019): le tutele processuali per la vittima
La Legge 19 luglio 2019, n. 69 — denominata «Codice Rosso» — ha profondamente riformato le garanzie processuali per le vittime di violenza domestica, introducendo una serie di obblighi e strumenti a favore della persona offesa.
Tra le novità più rilevanti per l'utente:
- Trasmissione obbligatoria degli atti al giudice civile (art. 64-bis disp. att. c.p.p.): quando pende un procedimento di separazione, divorzio o relativo all'affidamento dei figli, il giudice penale è tenuto a trasmettere senza ritardo al giudice civile copia delle ordinanze cautelari, degli avvisi di conclusione delle indagini e delle sentenze emesse nei procedimenti per maltrattamenti ex art. 572 c.p. Questo meccanismo consente al giudice civile di tenere conto dell'andamento del processo penale nelle decisioni sull'affidamento e sulla responsabilità genitoriale.
- Obblighi informativi rafforzati per la vittima (art. 90-bis c.p.p.): la persona offesa ha diritto a ricevere dall'autorità giudiziaria informazioni complete sui servizi di assistenza, le case rifugio e i servizi a favore delle vittime di reato.
- Testimonianza delle vittime vulnerabili protetta (art. 190-bis c.p.p.): per le persone offese minorenni sotto i 18 anni, si applicano le disposizioni di protezione rafforzate per il re-esame testimoniale.
Le misure cautelari: dalla denuncia all'allontanamento del maltrattante
Una delle domande più ricercate in assoluto è: cosa succede dopo la denuncia? Il sistema prevede misure cautelari progressivamente più incisive.
Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.): il giudice può ordinare all'indagato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro senza autorizzazione. La misura può essere accompagnata dal divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, domicilio dei familiari). La ratio della misura è quella di «predisporre uno strumento giudiziario rapido, efficace e a carattere intermedio che consenta un'immediata tutela della vittima, senza tuttavia pregiudicare in modo definitivo i rapporti familiari». In caso di violenza assistita in danno di un figlio minore, il divieto di avvicinamento è legittimo anche quando il giudice civile abbia riconosciuto in sede di separazione il diritto di visita del padre: prevale il best interest of the child.
Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.): misura autonoma che amplia lo spazio di protezione della vittima; i luoghi vietati sono elencati nel provvedimento in modo tassativo, senza possibilità di interpretazioni estensive da parte del giudice.
Allontanamento urgente da parte della polizia giudiziaria (art. 384-bis c.p.p.): in caso di flagranza di uno dei reati di cui all'art. 282-bis, comma 6, c.p.p., la polizia può procedere all'allontanamento d'urgenza quando sussistono fondati motivi di pericolo grave ed attuale per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Violazione dei provvedimenti cautelari (art. 387-bis c.p.): chi viola gli obblighi o i divieti imposti dalle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. o dall'ordine ex art. 384-bis c.p.p. commette un autonomo reato, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi. La disposizione è stata introdotta dal Codice Rosso in attuazione della Convenzione di Istanbul (Consiglio d'Europa, 11 maggio 2011, ratificata con L. 77/2013), che all'art. 53 impone che la violazione degli ordini di protezione sia sanzionata penalmente.
Maltrattamenti vs. Stalking: una distinzione che può fare la differenza
Un tema che genera costante confusione — e che intercetta un ricercato search intent — è la distinzione tra maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori/stalking (art. 612-bis c.p.), in particolare dopo la fine della relazione.
La Cassazione ha elaborato un orientamento solido, confermato da recenti pronunce del 2025 e 2026:
Durante il matrimonio (anche dopo la separazione, fino al divorzio): le condotte vessatorie rientrano nell'art. 572 c.p., poiché «la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione» ex art. 143, comma 2, c.c..
Dopo la cessazione della convivenza more uxorio (senza matrimonio): il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di «famiglia» e «convivenza» nell'accezione più restrittiva. Ne deriva che quando le condotte moleste e vessatorie sono perpetrate dopo la cessazione della convivenza di fatto, si configura l'ipotesi aggravata di atti persecutori ex art. 612-bis, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti — anche se tra i due soggetti permane un legame di genitorialità condivisa.
Novità della L. 181/2025: la riforma ha esteso l'art. 572 c.p. alle persone non più conviventi quando agente e vittima siano «legati da vincoli nascenti dalla filiazione», risolvendo pro futuro il contrasto giurisprudenziale. Tuttavia, questa norma — in quanto sfavorevole all'imputato — non è applicabile retroattivamente: per i fatti commessi prima del 17 dicembre 2025, continua ad applicarsi l'orientamento sopra illustrato.
Il minore che assiste: da "testimone invisibile" a persona offesa
L'ordinamento ha compiuto un passo importante nel riconoscere il danno subito dai minori che assistono alle violenze domestiche pur non essendone direttamente bersaglio. Il comma 4 dell'art. 572 c.p. — introdotto dal Codice Rosso — stabilisce espressamente che «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».
Questa qualificazione produce effetti concreti e immediati:
- Il minore acquisisce tutti i diritti processuali della persona offesa (informazione, assistenza, accesso alle misure di protezione);
- Il Procuratore della Repubblica è tenuto a dare notizia al Tribunale per i minorenni quando si procede per art. 572 c.p. commesso in danno di un minorenne o da uno dei genitori in danno dell'altro genitore; la comunicazione vale anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.);
- Il minore è soggetto passivo autonomo del reato, con diritto al risarcimento del danno (biologico, morale, esistenziale) da far valere costituendosi parte civile o in sede civile autonoma.
Come tutelarsi: la procedibilità d'ufficio e i primi passi concreti
L'art. 572 c.p. è un reato procedibile d'ufficio: non è necessaria la querela della vittima. Una volta che le autorità vengono a conoscenza dei fatti — tramite denuncia, referto medico, segnalazione di terzi o intervento delle forze dell'ordine — il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere indipendentemente dalla volontà della vittima.
Questo significa che la remissione di una eventuale querela non produce effetti estintivi del reato di maltrattamenti, contrariamente a quanto avviene per reati perseguibili a querela. La vittima che in un momento di fragilità ritira la propria denuncia non impedisce la prosecuzione del procedimento penale.
Sul piano pratico, i primi passi consigliati per chi si trova in una situazione di maltrattamenti sono:
- Rivolgersi alle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri) per sporgere denuncia-querela, che è sufficiente a mettere in moto la macchina giudiziaria;
- Conservare ed esibire all'autorità ogni documentazione medica (referti del pronto soccorso, certificati medici) relativa a lesioni fisiche o alla condizione psicologica;
- Chiedere al giudice penale o, in via d'urgenza, al giudice civile gli ordini di protezione ex art. 473-bis.70 c.p.c., applicabili anche prima dell'instaurazione del processo penale;
- Contattare i Centri Antiviolenza o il 1522 (numero nazionale antiviolenza e antistalking, attivo 24 ore su 24, gratuito e anonimo), che forniscono orientamento legale, psicologico e logistico.