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Appropriazione Indebita di File e Dati informatici

L’art 646 c.p., rubricato “appropriazione indebita”, punisce la condotta di chi “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.

Presupposto del delitto di appropriazione è, dunque, il preesistente possesso, da parte del soggetto attivo, della cosa altrui, possesso che implica un potere di fatto autonomo sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del titolare.

La condotta appropriativa consiste non solo nell’annettere al proprio patrimonio la cosa mobile altrui, ma anche nel disporne uti dominus sotto qualsiasi forma.

L’elemento soggettivo del reato consiste, invece, nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarne un’utilità per sé o per altri.

L’oggetto della condotta appropriativa, come si evince dalla formulazione testuale dell’art 646 c.p., è il denaro o la “cosa mobile altrui”.

Ebbene, per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione e che sia in grado di essere trasportata da un luogo ad un altro.


È sensato, dunque, domandarsi se, ai fini del reato di appropriazione indebita ex art 646 c.p., i dati informatici (cosiddetti files) possano considerarsi “cose mobili”.


Condannato ex art. 646 del codice penale per appropriazione di file

La risposta a tale quesito proviene da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. II, 13 aprile 2020, ud. 7 novembre 2019, n. 11959).

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, veniva contestata all’imputato la seguente condotta: il Sig. C.A., già dipendente della Società s.r.l., dopo essersi dimesso veniva assunto da un’altra società, di recente costituzione ed operante nello stesso settore.

Il Sig. C.A., prima di presentare le dimissioni, aveva riconsegnato alla società Società s.r.l. il notebook aziendale con l’hard disk formattato, ma senza alcuna traccia dei documenti informatici originariamente presenti.

Così, egli non solo provocava il malfunzionamento del sistema informatico aziendale, ma si impossessava anche dei dati, che venivano parzialmente ritrovati su altri computer nella di lui disponibilità. Il Sig. C.A. veniva pertanto condannato in primo e secondo grado per appropriazione indebita ex art 646 c.p.

Ricorreva l’imputato per Cassazione, per aver erroneamente ritenuto i giudici che i files informatici siano suscettibili di appropriazione indebita, non potendo essere considerati “cose mobili”.

I giudici di legittimità si trovano, dunque, a ripercorrere i contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali riguardanti la qualificazione dei dati informatici come cose mobili: secondo un primo, tradizionale, indirizzo i files non possono formare oggetto della condotta tipica ex art 624 c.p., proprio per “la particolare natura dei documenti informatici, che rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice”.

Si è, infatti, più volte affermato che un bene immateriale non può costituire l’oggetto materiale della condotta appropriativa (v., fra le altre, Cass., sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647). Tale orientamento trae spunto anzitutto dall’elemento letterale, in quanto l’art 646 c.p. fa testuale riferimento all’appropriazione di “denaro o cosa mobile altrui”, nonché alla nozione di “cosa mobile” come fisica detenzione, sottrazione, impossessamento o appropriazione”.

Tuttavia, se anche il dato testuale non può essere del tutto tralasciato, occorre far riferimento anche ad altri elementi, valorizzati dal secondo orientamento giurisprudenziale: nel sistema del codice penale la nozione di cosa mobile non èpositivamente definita dalla legge, sicché “le più accreditate correnti dottrinali e lo stesso formante giurisprudenziale hanno delimitato la nozione penalistica di cosa mobileattraverso l’individuazione di alcuni caratteri minimi, rappresentati dallamaterialità e fisicità dell’oggetto, che deve risultare definibile nello spazio esuscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro”.

Ebbene, proprio questa definizione consente di effettuare un ulteriore passo avanti: il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto divista sensoriale, possiede una “dimensione fisica costituita dalla grandezza dei datiche lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici incui i files possono essere conservati e elaborati.”

Non è, dunque, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il dato informatico è del tutto privo dei caratteri della fisicità; anzi, proprio una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni diametralmente opposte.

Ma vi è di più: se è pur vero che i documenti informatici non sono suscettibili di fisica detenzione, hanno comunque la capacità di essere trasferiti da un supporto informatico all’altro, senza perdere le proprie caratteristiche strutturali.

Ne deriva, dunque, che “pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supportodigitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibilequanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e alla capacità dicontenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.”

La Cassazione precisa, peraltro, che una siffatta interpretazione della nozione di cosa mobile ex art 646 c.p., non viola il principio di legalità in materia penale, essendo rimasto identico il contenuto significativo della norma nonché il disvalore della figura criminosa.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione ritiene fondata la condanna dell’imputato per appropriazione indebita, ed afferma il seguente principio di diritto: “i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.

 Nuovi sviluppi in vista

In forza di tali osservazioni, risulta evidente la portata dirimente della pronuncia in commento. Del resto, si trattava di una questione aperta che, prima o poi, doveva essere affrontata: gli argomenti spesi dalla Suprema Corte sono indubbiamente molto validi, oltre che presumibilmente spendibili per altre situazioni relative a beni immateriali con elevato valore economico.

Si pensi, ad esempio, al tema dei bitcoins o, in generale, alla blockchain.

Occorre, tuttavia, tenere a mente che la sentenza, per quanto importante, non è un punto di approdo definitivo, anche perché non proviene dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

È, dunque, ragionevole aspettarsi che ci saranno altre pronunce sul tema, almeno finché il legislatore e la giurisprudenza non faranno lo sforzo intellettuale, ormai indispensabile, di adeguare il nostro sistema normativo all’evoluzione tecnologica inarrestabile.

 

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