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Appropriazione Indebita di File e Dati informatici

L’art 646 c.p., rubricato “appropriazione indebita”, punisce la condotta di chi “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.

Presupposto del delitto di appropriazione è, dunque, il preesistente possesso, da parte del soggetto attivo, della cosa altrui, possesso che implica un potere di fatto autonomo sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del titolare.

La condotta appropriativa consiste non solo nell’annettere al proprio patrimonio la cosa mobile altrui, ma anche nel disporne uti dominus sotto qualsiasi forma.

L’elemento soggettivo del reato consiste, invece, nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarne un’utilità per sé o per altri.

L’oggetto della condotta appropriativa, come si evince dalla formulazione testuale dell’art 646 c.p., è il denaro o la “cosa mobile altrui”.

Ebbene, per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione e che sia in grado di essere trasportata da un luogo ad un altro.


È sensato, dunque, domandarsi se, ai fini del reato di appropriazione indebita ex art 646 c.p., i dati informatici (cosiddetti files) possano considerarsi “cose mobili”.


Copia senza cancellazione, concorso di reati e responsabilità dell'ente: il quadro completo

Il discrimine cruciale: copia vs. sottrazione con cancellazione

La sentenza n. 11959/2020, richiamata nell'articolo, ha stabilito il principio che i file informatici sono cose mobili ai fini dell'art. 646 c.p..

Tuttavia, essa va letta congiuntamente a un successivo — e fondamentale — sviluppo giurisprudenziale che ne delimita la portata pratica: la Cassazione ha chiarito che la mera copiatura di file, in assenza di cancellazione degli originali, non integra il reato di appropriazione indebita.

Il principio è stato affermato con nettezza da Cass. pen., Sez. II, Sent. 12 luglio 2022, n. 26899: «la mera copiatura del file e, quindi, la mera acquisizione della conoscenza delle informazioni (dati) contenute nello stesso, il quale resti nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, non può pertanto integrare il reato (la condotta materiale) di appropriazione indebita».

Il reato si configura, invece, nei due casi in cui si realizzi la definitiva sottrazione del bene: quando alla copiatura faccia seguito la cancellazione del file originale dal supporto aziendale — come accaduto nel caso deciso da Cass. n. 11959/2020, in cui l'ex dipendente aveva restituito il notebook con l'hard disk formattato — oppure quando vengano utilizzati «comandi che comportino lo spostamento del file dal computer del titolare al computer o, comunque, a una memoria, dell'imputato».

Questa distinzione ha tuttavia un limite importante che la stessa Cassazione ha individuato: se, pur in assenza di cancellazione, il soggetto che ha copiato i file «si comporta come proprietario dei documenti informatici appresi, utilizzandoli per realizzare e mettere in commercio prodotti identici a quelli della parte lesa» — consegnando cioè il materiale copiato a terzi e disponendone uti dominus — l'elemento appropriativo emerge autonomamente dalla condotta esterna, a prescindere dalla permanenza degli originali nel patrimonio del titolare (Cass. pen., Sez. II, Sent. 12 luglio 2022, n. 26899). In tali ipotesi, la copiatura non è più mero illecito civile ma si trasforma in appropriazione indebita permanente, poiché il patrimonio informatico della vittima è «inciso durevolmente» dall'uso concorrenziale del materiale sottratto.

Il concorso con l'art. 615-ter c.p.: l'accesso abusivo al sistema aziendale

Parallelamente all'art. 646 c.p., il dipendente che accede al sistema informatico aziendale per copiare o sottrarre file rischia di rispondere anche del reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615-ter del Codice penale — punito con la reclusione fino a tre anni nel caso base, e da due a dieci anni in caso di aggravanti.

La norma, aggiornata dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90 con decorrenza dal 17 luglio 2024 — che ha elevato la pena per le ipotesi aggravate — presidia lo ius excludendi alios del titolare del sistema informatico, inteso come vero e proprio domicilio informatico.

Il dato rilevante è che il reato si configura anche a carico di chi era autorizzato ad accedere al sistema, qualora quell'accesso avvenga «in contrasto con la volontà del titolare del sistema», violando le condizioni e i limiti impartiti dal titolare, oppure ponendo in essere «operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito» (Cass. pen., SS.UU., 27 ottobre 2011, n. 4694; Cass. pen., Sez. II, 29 maggio 2019, n. 26604). Così, il dipendente che connette il proprio cellulare al PC aziendale per trasferire dati su un archivio personale in cloud — in violazione delle direttive aziendali — può rispondere in concorso sia di accesso abusivo ex art. 615-ter c.p., sia di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. con l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio ex art. 61, n. 11, c.p. (Tribunale di Bari, Sez. I, Sent. 19 febbraio 2024, n. 822).

La responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e le conseguenze giuslavoristiche

Un profilo spesso sottovalutato dall'articolo originale riguarda la persona giuridica: l'art. 615-ter c.p. — come il connesso art. 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni e dati informatici) — è reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote (da circa euro 51.600 a euro 1.084.300) e sanzioni interdittive, tra cui il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ciò significa che, quando la sottrazione di dati avvenga nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica — ad esempio perché l'ex dipendente ha agito nell'interesse della nuova società concorrente di cui è diventato socio o amministratore — anche quest'ultima può essere chiamata a rispondere in via amministrativa.

Sul piano del diritto del lavoro, la sottrazione di file e dati aziendali costituisce una delle ipotesi più frequenti di licenziamento per giusta causa: la Cassazione civile, Sezione lavoro, ha ripetutamente affermato che l'appropriazione di beni aziendali — inclusi quelli immateriali — integra una violazione talmente grave da far venir meno irreversibilmente il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo la prosecuzione del rapporto insostenibile anche in via provvisoria (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 27 marzo 2025, n. 8154).

Condannato ex art. 646 del codice penale per appropriazione di file

La risposta a tale quesito proviene da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. II, 13 aprile 2020, ud. 7 novembre 2019, n. 11959).

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, veniva contestata all’imputato la seguente condotta: il Sig. C.A., già dipendente della Società s.r.l., dopo essersi dimesso veniva assunto da un’altra società, di recente costituzione ed operante nello stesso settore.

Il Sig. C.A., prima di presentare le dimissioni, aveva riconsegnato alla società Società s.r.l. il notebook aziendale con l’hard disk formattato, ma senza alcuna traccia dei documenti informatici originariamente presenti.

Così, egli non solo provocava il malfunzionamento del sistema informatico aziendale, ma si impossessava anche dei dati, che venivano parzialmente ritrovati su altri computer nella di lui disponibilità. Il Sig. C.A. veniva pertanto condannato in primo e secondo grado per appropriazione indebita ex art 646 c.p.

Ricorreva l’imputato per Cassazione, per aver erroneamente ritenuto i giudici che i files informatici siano suscettibili di appropriazione indebita, non potendo essere considerati “cose mobili”.

I giudici di legittimità si trovano, dunque, a ripercorrere i contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali riguardanti la qualificazione dei dati informatici come cose mobili: secondo un primo, tradizionale, indirizzo i files non possono formare oggetto della condotta tipica ex art 624 c.p., proprio per “la particolare natura dei documenti informatici, che rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice”.

Si è, infatti, più volte affermato che un bene immateriale non può costituire l’oggetto materiale della condotta appropriativa (v., fra le altre, Cass., sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647). Tale orientamento trae spunto anzitutto dall’elemento letterale, in quanto l’art 646 c.p. fa testuale riferimento all’appropriazione di “denaro o cosa mobile altrui”, nonché alla nozione di “cosa mobile” come fisica detenzione, sottrazione, impossessamento o appropriazione”.

Tuttavia, se anche il dato testuale non può essere del tutto tralasciato, occorre far riferimento anche ad altri elementi, valorizzati dal secondo orientamento giurisprudenziale: nel sistema del codice penale la nozione di cosa mobile non èpositivamente definita dalla legge, sicché “le più accreditate correnti dottrinali e lo stesso formante giurisprudenziale hanno delimitato la nozione penalistica di cosa mobileattraverso l’individuazione di alcuni caratteri minimi, rappresentati dallamaterialità e fisicità dell’oggetto, che deve risultare definibile nello spazio esuscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro”.

Ebbene, proprio questa definizione consente di effettuare un ulteriore passo avanti: il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto divista sensoriale, possiede una “dimensione fisica costituita dalla grandezza dei datiche lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici incui i files possono essere conservati e elaborati.”

Non è, dunque, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il dato informatico è del tutto privo dei caratteri della fisicità; anzi, proprio una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni diametralmente opposte.

Ma vi è di più: se è pur vero che i documenti informatici non sono suscettibili di fisica detenzione, hanno comunque la capacità di essere trasferiti da un supporto informatico all’altro, senza perdere le proprie caratteristiche strutturali.

Ne deriva, dunque, che “pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supportodigitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibilequanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e alla capacità dicontenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.”

La Cassazione precisa, peraltro, che una siffatta interpretazione della nozione di cosa mobile ex art 646 c.p., non viola il principio di legalità in materia penale, essendo rimasto identico il contenuto significativo della norma nonché il disvalore della figura criminosa.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione ritiene fondata la condanna dell’imputato per appropriazione indebita, ed afferma il seguente principio di diritto: “i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.

 

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