Ricettazione guidare uno Scooter Rubato
Anno 99 (19anni al momento del processo), incensurato, gira su un motorino per una delle vie più trafficate di Roma.
Lo scooter ha molte parti mancanti o rotte, sono in tre senza casco, senza chiavi, non si ha traccia del precedente possessore.
Dopo la bravata, restituisce il bene al proprietario, c’erano altri soggetti con lui, per cui le incertezze in ordine alla sua esclusiva responsabilità sono maggiori.
Eppure solo lui verrà sottoposto a processo.
Processo per Ricettazione in seguito alla bravata
Quando il cliente ci ha raccontato la sua storia che necessitava urgentemente di un Avvocato Penalista, ho capito subito che la vicenda è una palese bravata di tre giovanissimi ragazzi, di cui solo l’odierno imputato rinviato a giudizio.
E’ con due suoi amici minorenni, lui unico maggiorenne.
Si ritrovano al bar sotto casa, come di consueto ci sono anche i ragazzi più grandi che frequentano il bar, ma non si conoscono tutti. Uno tra questi ultimi in possesso dello scooter un pò malconcio oggetto di causa, GIÀ ACCESO, propone con aria di sfida ai ragazzi se vogliono fare un giro.
L’Imputato ricorda le usanze della Romania, dove chi non se lo può permettere usa mezzi anche molto usurati, e non pensa alla provenienza di quello scooter perché da per scontato che è proprio uno di quei casi.
Con eccesso di leggerezza l’imputato decide di fare un giro dell’isolato su questo scooter, forse anche per dimostrare ai suoi due amici più piccoli che lui è uno di quelli coraggiosi.
SFIDA LA SORTE. Si mette alla guida di uno scooter prestato di cui ignora la provenienza, COME DA VERBALE DEGLI OPERANTI: senza patente, senza targa (mai trovata), senza chiavi, senza luci, senza frecce, senza carta di circolazione, con la fiancata sia dx che sx molto danneggiata, senza carrozzeria anteriore, con carrozzeria posteriore danneggiata, (INSOMMA SENZA ALCUN VALORE ECONOMICO) con tre passeggeri senza casco, su una delle strade più trafficate di Roma.
L’Imputato prima di essere fermato, è consapevole che non ha acquistato uno scooter, sta facendo la sua bravata. Anche perché diciamola tutta, non v’è utilità in uno scooter di cui funziona solo il motore finchè funziona, SENZA CHIAVI è INUTILIZZABILE.
Non gli è stato detto che è stato rubato, lui lo ha preso per sentire il vento fra i capelli.
Inseguimento e Sequestro della Polizia
Quando lo fermano, senza nemmeno tentare di scappare, si arrende al fatto che è stato beccato per un infrazione stradale, ma quello che succederà lo lascerà senza parole.
Da quel momento nessun atto di indagine dell’accusa ha provato la sua responsabilità, eppure si è ritrovato coinvolto in un processo penale per il reato di ricettazione.
Non vi sono elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione, manca infatti l’accettazione del bene (a titolo di acquisto o ricezione che sia), MANCA A MAGGIOR RAGIONE la conoscenza della provenienza delittuosa del bene, come confermeranno le indagini sul momento della polizia.
Non da ultimo v’è da rilevare che in nessun caso l’Imputato avrebbe avuto la possibilità di conoscere la provenienza delittuosa del bene in quanto il proprietario non aveva nemmeno sporto querela per furto fino a quel momento (l’operante nel verbale redatto quella stessa sera scrive: “AL MOMENTO NON RISULTAVA COMPENDIO DI FURTO”).
E allora chi può sapere se il proprietario ha sporto querela solo in maniera cautelativa perché suo fratello (in quel momento detentore del bene) lo stava usando in modo difforme da quanto il proprietario volesse?
Perché l’Imputato avrebbe dovuto appropriarsi di un bene di così modico valore, praticamente funzionava solo il motore, e dare dell’occhio sulla Palmiro Togliatti in tre senza casco e senza carrozzeria?
L’accusa non supera il ragionevole dubbio che l’Imputato sia davvero responsabile dei fatti come delineati dall’accusa e che i reati di cui al capo di imputazione non siano aderenti alla situazione di fatto e giuridica.
Difesa dell'imputato: Assoluzione
In sintesi le conclusioni della difesa:
- assoluzione dell’imputato da tutti i capi di accusa ex art 530 primo e secondo comma
- In subordine, previa riqualificazione del reato ascritto all’imputato in “Acquisto di cose di sospetta provenienza” ex 712 cp , accogliere l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
- In subordine applicazione del minimo della pena irrogabile per il reato di cui all’art 712 cp, previa concessione delle circostanze attenuanti comuni per speciale tenuità del danno e riparato interamente il danno, concessione delle circostanze attenuanti generiche, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
- In subordine ancora, qualora l’imputato venga giudicato responsabile del reato di ricettazione, concedere il minimo della pena per particolare tenuità del fatto prevista dal comma secondo dell’art. 648 cp, previa concessione delle circostanze attenuanti comuni per speciale tenuità del danno e ritenuto riparato interamente il danno attraverso la riconsegna del mezzo al proprietario, concessione delle circostanze attenuanti generiche, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Un consiglio, non "giocate" con beni di cui non conoscete la provenienza, e se venite fermati, rivolgetevi subito al proprio Avvocato di Fiducia, perchè si rischiano fino a 8 anni di reclusione.
La fattispecie dell'art. 648 c.p.
La ricettazione è disciplinata dall'art. 648 del Codice penale, che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto — o si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare — al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
La pena prevista è la reclusione da due a otto anni, oltre alla multa da euro 516 a euro 10.329. Il legislatore ha previsto una cornice edittale significativamente severa proprio per sancire il disvalore di chi, pur non avendo commesso il reato presupposto, ne alimenta le conseguenze patrimoniali beneficiando dei suoi proventi.
La norma contempla espressamente alcune ipotesi aggravate: la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o furto aggravato con strappo. È invece prevista una cornice ridotta — reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 300 a euro 6.000 — quando il reato presupposto sia una contravvenzione punita con arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
L'elemento soggettivo: dolo diretto e dolo eventuale
Il punto giuridicamente più delicato e dibattuto in tema di ricettazione riguarda l'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza, in capo all'agente, della provenienza delittuosa del bene nel momento in cui lo riceve o lo acquista.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza "Nocera" (Sez. U, n. 12433 del 26 novembre 2009), hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato non solo dal dolo diretto ma anche dal dolo eventuale: quest'ultimo è configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità che la cosa provenga da un delitto e, ciò non ostante, decide di riceverla o acquistarla, accettando consapevolmente il rischio — al punto che non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.
La prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta mediante qualsiasi elemento, anche indiretto, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte dell'imputato: ciò non costituisce deroga al principio dell'onere della prova, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere l'accertamento sulle modalità acquisitive del bene. Il giudice del merito può valorizzare anche il comportamento dell'imputato successivo all'acquisto, qualora da esso emergano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza della provenienza illecita al momento della ricezione.
La distinzione fondamentale: ricettazione versus acquisto di cose di sospetta provenienza
La contravvenzione dell'art. 712 c.p.
L'ordinamento penale italiano prevede una fattispecie meno grave, di natura contravvenzionale, che punisce condotte caratterizzate da una minore intensità dell'elemento soggettivo. L'art. 712 del Codice penale sanziona chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquisti o riceva a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità, per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.
La pena è assai più contenuta: arresto fino a sei mesi ovvero ammenda non inferiore a euro 10. Si tratta di una contravvenzione di polizia, collocata nel titolo relativo alla prevenzione di delitti contro il patrimonio, il cui fondamento è la violazione di un obbligo di diligenza nell'accertare la provenienza della cosa.
Il discrimine tra i due reati: accettazione del rischio versus colpa
La Corte di Cassazione ha progressivamente affinato i criteri distintivi tra le due fattispecie, fissando un confine netto sul piano dell'atteggiamento psicologico del soggetto agente.
Il principio oggi consolidato è il seguente: nella ricettazione con dolo eventuale, l'agente ha concretamente percepito gli elementi di allarme sulla provenienza delittuosa del bene e, ciò non ostante, ha scelto di riceverlo, accettando consapevolmente il rischio di realizzare una condotta illecita; nell'incauto acquisto, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di fatto — individuati dal legislatore nella natura del bene, nella qualità della persona offerente o nell'entità del prezzo — che avrebbero obiettivamente dovuto allarmarlo, e che sono stati colpevolmente ignorati per superficialità, inavvedutezza o trascuratezza. In sintesi: nel primo caso vi è accettazione consapevole del rischio; nel secondo, una mera mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa.
Questa distinzione è di importanza pratica decisiva: la riqualificazione del fatto da delitto a contravvenzione comporta una riduzione drastica della pena e apre scenari difensivi radicalmente diversi.
Le strategie difensive nel processo per ricettazione
L'assenza degli elementi costitutivi del reato
La prima e più efficace linea difensiva consiste nel contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
Sul piano oggettivo, la ricettazione richiede che vi sia stata un'effettiva accettazione del bene — a titolo di acquisto, ricezione od occultamento — e che tale bene provenga da un delitto.
Sul piano soggettivo, è necessario provare che l'imputato fosse consapevole — anche nella forma del dolo eventuale — della provenienza delittuosa nel momento esatto in cui ha ricevuto il bene: se tale consapevolezza matura solo successivamente, l'imputato non risponde di ricettazione, bensì al più della contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto prevista dall'art. 709 c.p..
La tenuità del fatto e le circostanze attenuanti
L'art. 648, comma 4, c.p. prevede una diminuzione di pena quando il fatto sia di particolare tenuità: in tal caso si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 per cose provenienti da delitto, ovvero la reclusione sino a tre anni e la multa sino a euro 800 per cose provenienti da contravvenzione.
La giurisprudenza ha chiarito che la tenuità si valuta attraverso una valutazione complessiva che comprende le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res: il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che se esso non è esiguo la tenuità deve essere esclusa, mentre se la lieve consistenza economica è accertata occorre verificare anche gli ulteriori parametri di cui all'art. 133 c.p..
Una condotta successiva al fatto connotata da imprudenza o il dato dei precedenti penali dell'imputato possono ostare al riconoscimento della diminuente. Accanto all'attenuante speciale, la difesa può invocare anche le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., istituti che possono operare cumulativamente, a condizione che il fatto presenti una rilevanza criminosa del tutto marginale.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
Per i reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, l'imputato può richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p. L'istituto si sostanzia in un percorso rieducativo e riparativo — comprensivo di lavoro di pubblica utilità e, ove possibile, di riparazione delle conseguenze del reato — il cui esito positivo determina l'estinzione del reato, prima e a prescindere da una sentenza di condanna.
Nel reato di ricettazione, la messa alla prova diventa concretamente accessibile qualora il fatto sia riqualificato nell'ipotesi di particolare tenuità ex art. 648, comma 4, c.p. — che riduce la cornice edittale a un massimo di sei anni — oppure nel caso dell'incauto acquisto ex art. 712 c.p., fattispecie contravvenzionale per la quale l'applicazione dell'istituto è priva di ostacoli di carattere edittale. Va segnalato che la precedente ammissione alla prova, qualora il procedimento si concluda positivamente con l'estinzione del reato, non costituisce un precedente penale idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo ai fini della sospensione condizionale della pena in procedimenti successivi.
Quando rivolgersi immediatamente a un avvocato penalista
Essere accusati di ricettazione — anche in circostanze apparentemente banali, come l'utilizzo occasionale di un veicolo altrui — espone a conseguenze penali severe, con una pena massima che raggiunge otto anni di reclusione. La gestione tempestiva del procedimento, già nella fase delle indagini preliminari, è determinante: le dichiarazioni rese nelle primissime ore successive al fermo possono condizionare in modo irreversibile l'esito del giudizio.
Una difesa tecnica efficace richiede di valutare immediatamente: l'effettiva configurabilità del dolo — nella sua forma diretta o eventuale — al momento della condotta; la possibilità di ricondurre il fatto alla più lieve contravvenzione dell'art. 712 c.p.; la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla messa alla prova; il riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
Ogni caso è diverso, e la costruzione di una strategia difensiva adeguata richiede un'analisi concreta e approfondita della situazione di fatto e giuridica da parte di un Avvocato Penalista.