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Dichiarazione Fraudolenta Mediante Fatture False

Il reato di dichiarazione fraudolenta è previsto e sanzionato dall’art. 2 d. lgs. 74/2000, il quale statuisce la pena della reclusione da un anno e mezzo a sei anni per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi passivi fittizi.

Scritture contabili obbligatorie

Il secondo comma specifica che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il suddetto reato è uno dei più importanti del sistema sanzionatorio che il legislatore ha predisposto per la lotta all’evasione fiscale, anzitutto per la rilevanza della pena contemplata per tali condotte e, in secondo luogo, poiché sanziona un comportamento che denota l’intenzione e la programmazione del soggetto agente finalizzata al mancato versamento delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Evasione Fiscale mediante falsità ideologica

La condotta consiste nell’emettere o rilasciare documenti per operazioni inesistenti, ossia nella creazione di documenti fiscali falsi; si tratta di una falsità ideologica poiché dal punto di vista materiale detti documenti saranno perfettamente regolari ed anche registrati, ad essere falso sarà il contenuto.

Basti pensare ad una fattura emessa nei confronti di una società in favore della quale non sia stata svolta alcuna prestazione; detta emissione avrà solo lo scopo di far sì che compaia nei documenti contabili della predetta società quale elemento passivo, risultando l’obbligo di saldare una fattura e quindi di eseguire un pagamento per operazioni in realtà mai avvenute.

Affinché si configuri il reato in questione non è sufficiente la mera emissione della fattura, ma è necessario che la fattura o il documento siano consegnati o spediti a un potenziale utilizzatore, ossia che tali documenti fuoriescano dalla sfera giuridica dell’emittente per essere ricevuti dal terzo destinatario.

In altri termini, per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000 dapprima occorre la creazione di un documento fiscale falso e successivamente l’inoltro di tale documento al suo apparente destinatario, non rilevando viceversa che quest’ultimo ne faccia o meno uso nella dichiarazione al fine di beneficiare di deduzioni o detrazioni.

Va infatti ricordato che il legislatore, nel disciplinare la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha voluto prevedere un reato di mero pericolo, ossia un delitto che punisce l’autore per il semplice fatto di aver creato le condizioni per una possibile lesione degli interessi dell’erario, prescindendosi dall’effettiva utilizzazione del documento falso creato.

Per la commissione del reato in questione basta l’emissione anche di una sola fattura falsa trasmessa a un terzo.

Quando si verifica il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture?

La dichiarazione fraudolenta si verifica quando chiunque indica in una dichiarazione annuale obbligatoria, dei redditi o sull'Iva, “elementi passivi fittizi” cioè costi in realtà mai sostenuti e non veritieri.

Al fine di meglio chiarire quale sia la definizione di fattura o altro documento fittizio o inesistente, soccorre l’art. 1 lett. a) d. lgs. 74/2000, per il quale si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Rientrano quindi in tale definizione le note, i conti, le parcelle, i contratti, i documenti di trasporto, nonché le note di addebito e di accredito.

In sintesi, il documento fiscale dovrà ritenersi ideologicamente falso, ai fini della configurazione del reato, ogniqualvolta si riferisca ad un’operazione mai avvenuta o ad un soggetto diverso rispetto a quello in favore del quale l’operazione è stata effettivamente compiuta, restando esclusa dall’applicazione della sanzione penale l’ipotesi in cui sia stata emessa fattura per una prestazione diversa da quella materialmente effettuata.

Segnalazione Agenzia Entrate per dichiarazioni fraudolente

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante emissione di documenta fiscali per operazioni inesistenti è procedibile d’ufficio, pertanto non vi sarà bisogno di presentazione di querela, ma l’autorità inquirente, molto spesso su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, procederà all’inizio delle indagini e poi, eventualmente, all’esercizio dell’azione penale.

Va distinta però l’ipotesi in cui i documenti ideologicamente falsi confluiscono e vengano effettivamente utilizzati in una dichiarazione ai fini sottrattivi, rispetto al caso in cui questi siano trasmessi al destinatario ma non vengano utilizzati, poiché in quest’ultima ipotesi sarà più difficile per le autorità investigative venire a conoscenza della notizia di reato, che non sarà ovviamente trasmessa dall’agenzia delle entrate.

Elementi Passivi Fittizi e Procedure Concorsuali

Molto spesso di elementi passivi fittizi emerge nel corso di procedure concorsuali, quali ad esempio il fallimento.

In tale fase, difatti, in sede di ricostruzione degli elementi passivi e di quelli attivi della società del cui fallimento si tratta, il giudice trasmette il tutto alla procura affinchè indaghi qualora vi siano elementi dai quali emerge il fumus del commissi delicti. La notizia di reato, che consente agli inquirenti di conoscere e investigare su eventuali condotte illecite, proviene quindi in questo caso direttamente dalla sezione fallimentare del tribunale.

Strategia Difensiva: le prove delle prestazioni pagate

Il contribuente che si trovi a subire un processo penale per aver emesso fatture false deve da subìto stabilire una buona strategia difensiva con l'Avvocato.

L'obiettivo è quello di confutare le tesi del pubblico ministero, dimostrare la propria non colpevolezza, mediante i mezzi di prova che il procedimento penale contempla. Potrà produrre documenti, chiedere perizie o escutere testimoni, purchè emerga che egli non ha mai emesso fatture ideologicamente false, che le operazioni cui si riferivano sono state realmente eseguite, ovvero l’assenza di dolo, ossia di coscienza e intenzionalità della condotta.

Avvocato reati Tributari

La consumazione della condotta criminosa viene individuata all’atto dell’emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi.

Di conseguenza, per un imprenditore è abbastanza facile cadere nelle trame della giustizia.


Il consiglio è farsi assistere da un Avvocato Penalista di fiducia in tema di reati tributari già dalla fase delle indagini preliminari e dell'elezione di domicilio.


Qualora vengano rilasciati più documenti o emesse più fatture nell’arco dello stesso periodo di imposta, il delitto consumato è comunque unico, ma si ritiene che il momento consumativo vada ancorato all’emissione della prima fattura o al rilascio del primo documento, mentre, viceversa, il termine prescrizionale inizierà a decorrere dall’ultima condotta fraudolenta.

Come detto invero si tratta di un reato di pericolo astratto, che sanziona la mera potenziale lesione degli interessi dell’erario, a prescindere dal fatto che questa realmente si verifichi, essendo stata la soglia della punibilità ampliata sono a comprendere il danno potenziale non solo quello reale; ne consegue il non necessario inserimento del documento nella dichiarazione ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Nell’ipotesi in cui invece l’emissione di più fatture o il rilascio di più documenti attenga a periodi di imposta differenti, non si considererà la condotta quale unico evento delittuoso, ma si applicherà la disciplina di cui all’art. 81 c.p. in tema di reato continuato, secondo cui, in caso di molteplici violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, ove queste siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo.

Giova inoltre ricordare che il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000 non è punibile a titolo di tentativo, ossia non potrà punirsi una condotta diretta e idonea alla sua consumazione, qualora il delitto non si consumi effettivamente, come esplicitamente affermato dall’art. 6 della stessa fonte.

Questo perché, trattandosi di reato di pericolo, si prevede già una tutela anticipata del bene giuridico protetto, indi per cui prevedere la punibilità anche del mero tentativo finirebbe con l’ampliare troppo la sfera punibile sino a ricomprendervi condotte prive di offensività.

Falsa fatturazione - evasione fiscale e responsabilità penale

Tutti i giorni gli inquirenti hanno a che fare con le più svariate ipotesi di evasione fiscale, o tentativi di eludere i versamenti delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (mancato versamento iva), ma certamente le situazioni più ricorrenti concernono la falsa fatturazione.

In particolare, ciò che più spesso accade è che vengano emesse fatture per operazioni inesistenti al solo fine di aumentare le passività del destinatario della fattura e far sì che questi si sottragga al pagamento delle imposte così come sarebbero state dovute.

Questo avviene usualmente per opera di un medesimo soggetto, titolare più o meno trasparentemente di diverse società, le quali, fatturando l’una all’altra, fanno sì che i guadagni possano essere occultati da spese e pagamenti formalmente inseriti nella contabilità, ma sostanzialmente mai avvenuti, in modo da consentire al soggetto agente di trasferire patrimoni e sottrarli all’opera del fisco.

La SovraFatturazione nel Calcio

Di casi famosi, allorchè si parla di false fatturazioni, ve ne sono migliaia, se non di più.

Tra i più recenti è possibile far riferimento alla maxi evasione perpetrata nel calcio dilettantistico, che ha portato alla denuncia di 135 persone per un giro di fatture false per 2,5 milioni di euro.

Le indagini erano partite da un’associazione sportiva dilettantistica di calcio, militante nel campionato di promozione, accusata di frode fiscale, e sono state portate avanti dai finanzieri di Città di Castello, che hanno scovato molteplici false sponsorizzazioni e pubblicità negli ambienti sportivi “gonfiate”.

L’escamotage consisteva nella sovrafatturazione delle prestazioni pubblicitari, i cui costi venivano artatamente e fraudolentemente aumentati; l’associazione riceveva pagamenti regolarmente versati, mediante assegni bancari o bonifici, per l’esposizione di striscioni pubblicitari a bordo campo e messaggi sonori durante le partite, nonché per l’apposizione di scritte sull’abbigliamento sportivo.

Se non che, dopo il pagamento, il presidente dell’associazione provvedeva alla restituzione di parte delle somme versate brevi manu, ossia in contanti, senza che tale movimento potesse essere tracciato, così da rendere formalmente e contabilmente più alto il pagamento rispetto a quello effettivamente eseguito.

Abbassare fatturato società - il reato più diffuso nell’imprenditoria

Il soggetto tipicamente coinvolto nel giro di false fatturazioni e del rilascio di documenti ideologicamente, falsi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, è certamente rappresentato dall’imprenditore.

È il titolare di attività commerciali, ma anche di altre tipologie di attività, che ha l’interesse a ridurre i costi e a massimizzare i profitti, specie quando vi sia l’intenzione di trasferire patrimoni e voci attive in società con sede legale estera che assicurano una migliore, se non totalmente assente, tassazione.

Lo scopo perseguito è sempre lo stesso: occultare i profitti per sottrarli al fisco.

Anche se, sebbene indirettamente, si ottiene in tal modo anche uno scopo differente, ossia quello di rappresentare all’esterno una situazione patrimoniale deteriore rispetto alla realtà.

Inserendo nella contabilità voci passive non rispondenti al vero, si inducono in errore anche i terzi che vengano in contatto con la realtà imprenditoriale, i quali sono portati a credere che vi sia un patrimonio minore rispetto al reale, ad esempio nell’ipotesi in cui i creditori effettuino un’indagine al fine di comprendere quale sia il patrimonio aggredibile.

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