Detrazioni di Fatture fittizie - esterovestizione
Non rappresenta una novità che la pressione fiscale in Italia vada anche oltre il 50% dei profitti. Talvolta il fisco individua operazioni sospette all'estero per sottrarli alla tassazione in Italia, diviene necessario rivolgersi ad un Avvocato.
Le figure di spicco del nostro Paese, in qualunque campo e settore, così come del resto fa la nostra Carta Costituzionale, ci insegnano che ciascuno di noi deve partecipare allo sviluppo dello Stato e al suo buon funzionamento, attraverso la contribuzione economica, ognuno secondo le proprie possibilità.
Eppure non è sempre così semplice.
Pur di non venir essere fagocitati da un sistema erariale ingiusto, talvolta alcuni ricorrono a sistemi di società con sede legale estera che consente la movimentazione del denaro in "paradisi fiscali" o comunque con agevolazioni.
Celebre è il caso di una nota azienda televisiva italiana (presente anche sul panorama europeo ed internazionale), la quale si è resa protagonista di un machiavellico giro di compravendite di diritti tv, che aveva lo scopo di trasferire parte dei profitti all’estero, in conti correnti di società off shore costituite allo scopo di porre al riparo dalla tassazione italiana parte di guadagni.
Le dichiarazioni della predetta società dal 1999 in poi, dalle quali veniva determinato l’importo delle imposte dovute, risultavano inferiori rispetto ai profitti realmente generati.
Detrazione fraudolenta di fatture
I diritti tv venivano acquistati dai principali studios americani da società off shore riconducibili al gruppo, con una serie di passaggi e relative fatturazioni che ne faceva di volta in volta crescere il prezzo, sino poi ad essere trasferiti ad una società di Malta, anch’essa riconducibile al medesimo gruppo, che li rivendeva al prezzo finale alla società italiana in questione.
Da ciò derivava quindi un “gonfiamento” del costo, risultato delle successive compravendite dei diritti, che veniva da ultimo sopportato dalle casse della società italiana, la quale, sotto il profilo contabile, vedeva aumentare le proprie voci passive, con conseguente riduzione delle imposte da versare. Al contrario, i profitti generati dai vari trasferimenti rimanevano versati in società estere aventi lo stesso titolare, che in tal modo sottraeva i guadagni dalle imposte del sistema fiscale italiano.
Accusa di False fatturazioni con società di comodo estere
Terminate le investigazioni, la Procura della Repubblica chiedeva il rinvio a giudizio per gli amministratori della nota società italiana, accusandoli di aver effettuato operazioni di false fatturazioni attraverso società di comodo con sede estera, alterando le dichiarazioni relative agli anni 1999 e seguenti e, segnatamente, indicando redditi per 841 miliardi di lire nell’anno 2000 invece di 889 miliardi, nella dichiarazione del 2001 redditi per 503 milioni di euro anziché euro 522 milioni, nella dichiarazione del 2002 redditi per euro 397 milioni invece di euro 410 milioni e nella dichiarazione 2003 redditi per euro 312 milioni, invece di euro 320 milioni.
Prescrizione del reato
Il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato, avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione da parte del difensore di un dei coimputati, al fine di ottenere un proscioglimento con formula migliore.
Va infatti ricordato che il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Tuttavia, quando ricorre una causa di estinzione del reato, quale è la prescrizione, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione con la formula prescritta.
Attesa la superiore previsione dell’art. 129 c.p.p., si è proposta impugnazione al fine di ottenere l’assoluzione nel merito.
Non configurabilità del reato e prescrizione
L'Avvocato dell’imputato adduceva due diversi motivi di impugnazione, entrambi diretti ad ottenere una pronuncia di proscioglimento con formula assolutoria piena, superando quindi il mero non doversi procedere per prescrizione.
In primo luogo, si è sostenuta la non configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d. lgs. 74/2000.
E infatti, chiarito il punto non controverso che le fatture cui si faceva riferimento erano state emesse negli anni dal 1995 al 1998, quindi in anni anteriori e diversi rispetto a quelli cui si riferivano le dichiarazioni dei redditi oggetto di contestazione, nonchè chiarita la circostanza che le fatture indicavano un corrispettivo coincidente con quello effettivamente corrisposto dalla società italiana, destinataria delle fatture predette, si è dedotto che la fattispecie criminosa contestata si consuma nell’anno in cui le fatture per operazioni inesistenti sono registrate nella contabilità e recepite nella dichiarazione dei redditi, mentre è irrilevante il loro riutilizzo nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi, allorchè si verifichi un’ipotesi di ammortamento frazionato di beni nei successivi esercizi.
La difesa: Fatture reali e ammortamento frazionato
In sintesi il ricorrente ha sostenuto, in primis, che le fatture emesse si riferivano ad operazioni effettivamente eseguite, in secundis, che queste non erano comunque state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui erano state emesse, bensì in anni successivi al fine di realizzare un ammortamento frazionato, ragion per cui non poteva dirsi configurata la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, mancando gli elementi oggettivi richiesti dalla norma.
All’uopo, il ricorrente ha fatto riferimento ad una precedente sentenza in cui la stessa Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto: “"le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono più, di per sè, previste dalla legge come reato".
Reato per passività fittizie detratte
La Suprema Corte, al fine di giudicare in ordine alla configurazione o meno del delitto di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, ha dapprima ribadito la possibilità di analizzare la sentenza del Tribunale di Milano al fine di verificare l’eventuale sussistenza di elementi che conducessero all’assoluzione del ricorrente, in luogo del non doversi procedere.
Successivamente, la Corte ha evidenziato come la tesi del ricorrente, secondo cui nell'ipotesi di ammortamento frazionato del costo fittiziamente sostenuto per l'acquisto di beni strumentali, il reato si consuma esclusivamente con il primo recepimento delle fatture per operazioni inesistenti in contabilità, contrasta sostanzialmente con la struttura della fattispecie criminosa.
È stato difatti ricordato anche grazie all'instensa attività dell'Avvocato Penalista, che il reato è istantaneo, in quanto si consuma ed esaurisce con l’emissione delle fatture e l’inserimento nella dichiarazione dei redditi, sicchè la successiva presentazione di altra dichiarazione si configura quale autonoma fattispecie criminosa, e così via ogniqualvolta venga inserita la fattura nelle successive dichiarazioni.
Alla luce di tale precisazione si è affermato che la sentenza richiamata dal ricorrente, frutto peraltro di una giurisprudenza del tutto isolata, non poteva dirsi conferente in quanto rintracciava la propria giustificazione nella vigenza del precedente regime di sanzioni fiscali previsto dalla legge n. 516 del 1982, che, allo scopo di evitare il moltiplicarsi ingiusto dell’applicazione di sanzioni penali, prevedendosi una sanzione sia per l’emissione della falsa fattura che per il suo inserimento nella dichiarazione, non riconosceva una sanzione diversa per ogni singola dichiarazione.
Tuttavia, tale ratio è venuta meno a seguito dell'abrogazione della L. n. 516 del 1982, disposta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, in quanto l'utilizzazione delle fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti, non è più previsto dalla legge come reato, ma costituisce un’attività prodromica alla commissione del reato di cui all’art. 2.
È stato quindi definitivamente affermato che nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.
Cessione di diritti
Neppure è stato ritenuto fondato il riferimento ai trasferimenti dei diritti tv realmente effettuati, che, secondo la tesi difensiva, integrava operazioni effettivamente portate a compimento e quindi non rientranti nell’ipotesi prevista dalla norma incriminatrice.
È stato evidenziato che dalla sentenza di primo grado emergeva con chiarezza il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi dei diritti televisivi tra le varie società.
La natura fittizia doveva essere facilmente desunta, non tanto dal mancato operarsi dei trasferimenti, quanto piuttosto dalla circostanza che i trasferimenti venivano eseguiti tra società tutte riconducibili al medesimo gruppo, rendendo di fatto fittizia l’intera operazione.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato pertanto rigettato, confermandosi la sentenza che dichiarava il doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.
Frazionamento quote di ammortamento e dichiarazione fraudolenta
Nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.
La pena prevista per il superiore reato è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.