Risarcimento Danni Responsabilità Salvataggio di cose
Il salvataggio in mare del carico della nave o della stessa comporta l'obbligo sul soccorso di pagare un compenso adeguato al soccorritore, d'altra parte anche quest'ultimo è obbligato ad salvare merci o beni.
In caso di soccorso marittimo a cose (merce, carico o anche la nave stessa) obbligatorio, spontaneo o contrattuale (qualora non disciplinato dal contratto), il soccorritore ha i seguenti obblighi nei confronti dell’armatore della nave:
- Eseguire le operazione con la dovuta diligenza
- Cercare di ridurre i danni all’ambiente
- Accettare e collaborare con eventuali altri soccorritori
Obblighi del soccorso
Il soggetto che riceve il soccorso deve:
- Cooperare al salvataggio (per ridurre i danni)
- Prevenire e/o ridurre danni ambientali
- Attribuire un compenso al soccorritore quando si è raggiunto un risultato utile, in base ai seguenti criteri:
- §Valore della nave e della merce o altri beni salvati
- §Abilità e sforzi del soccorritore
- §Utilità, tempo impiegato, spese, danni del salvataggio
- §Importanza del pericolo
- §Tutto ciò con il limite del valore delle cose salvate
Tali criteri vigono anche per il soccorso aeronautico, tuttavia in questo caso il risarcimento dei danni tramite compenso è dovuto anche in caso di mancanza di utilità del salvataggio.
Debitore del compenso è l’armatore o l’esercente.
Il compenso del salvataggio spontaneo di cose è escluso se il comandante si è opposto.
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