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Risarcimento Danni Responsabilità Comandante Nave

Sanzione: reclusione fino a 8 anni e risarcimento del danno

Convenzione di Londra 1989

Art. 10 Obbligo di prestare assistenza 

1.  Il capitano è tenuto a prestare assistenza a qualsiasi persona che si trovi in pericolo di perdersi in mare, nella misura in cui ciò non arrechi gravi pregiudizi alla sua nave e alle persone a bordo.

2.  Gli Stati Aderenti prendono le misure necessarie atte a fare osservare l'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.  Il proprietario della nave non è responsabile per l'inosservanza all'obbligo di cui al paragrafo 1 da parte del capitano.

L’obbligatorietà dell’assistenza in mare è subordinata allo stato di pericolo di perdersi in cui versa il soggetto che riceve il soccorso al momento in cui è prestato o durante le operazioni preliminari per prestarlo.

L a sussistenza del pericolo nel momento del soccorso discrimina questo istituto da quello del recupero.

L’obbligo legale è sancito a carico del comandante.

L’obbligatorietà dunque sussiste in caso di: pericolo di perdersi o rischio di vita (fonte la legge), ordine dell’autorità amministrativa.

Sanzione Civile

Il responsabile rischia di dover sostenere i costi del salvataggio da altri effettuato e il risarcimento del danno eventualmente proveniente dalla mancata pronta assistenza e maggiore perdita di vite e/o merce, qualora il soggetto non assistito si costituisca parte civile.

Sanzione Penale del codice di navigazione

La sanzione Penale arriva fino a 8 anni di reclusione in relazione alla gravità delle lesioni e all’elemento psicologico di colpa o dolo.

Art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.

Obbligo generico di dare assistenza in caso di altrui necessità

Il Codice penale all'art 593 sanziona l’omissione di soccorso con la reclusione fino a due anni, o la multa fino a 5.000,00 euro.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Convenzione Internazionale di Montego Bay del 1982 (ratificata dall’Italia)

Art. 98 (obblighi di soccorso)

La fattispecie in esame rientra negli obblighi del comandante, in quanto anche se l’assistenza ad altre imbarcazioni è un istituto di origine privatistica, lo Stato ha un evidente interesse in relazione alla rilevanza pubblica di un siffatto comportamento.

1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:

(a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di perdersi (leggi in condizioni di pericolo);

(b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene informato del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui tale azione si possa ragionevolmente esigere;

(c) dopo una collisione (leggi abbordo), soccorso a l'altra nave, il suo equipaggio e dei suoi passeggeri e, ove possibile, di informare l'altra nave del nome della sua nave, il porto di registrazione e il porto più vicino nel quale saranno chiamare.

2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione, il funzionamento e la manutenzione di una ricerca adeguata ed efficace e il servizio di soccorso per tutelare la sicurezza e sul mare e, se le circostanze lo richiedono, per mezzo di accordi regionali cooperare con gli Stati limitrofi per questo scopo

Articoli del Codice della Navigazione – Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) - Parte aggiornata al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151

Art. 489 - Obbligo di assistenza

L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio (incapacità di manovrare o riprendere il volo)

Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

In tutti i casi in cui il comandante non assolve i propri doveri si renderà responsabile di una condotta illecita. Contattaci per una consulenza dettagliata.

Per altri tipi di responsabilità del comandante clicca qui: soccorso spontaneo, assistenza e salvataggio contrattuali, obblighi nel salvataggio di cose.

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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