Risarcimento Danni assistenza e salvataggio di persone
Il soccorritore di persone o cose in mare ha diritto ha un’indennità per l'assistenza prestata in base al risultato conseguito ed alla gravità del pericolo.
Nel soccorso di persone vale sempre il principio di gratuità, tuttavia il soccorritore ha diritto ad una indennità.
Tale conguaglio economico può essere erogato dall’assicuratore del salvato (se ne ha una) oppure da lui stesso (in via equitativa).
In entrambi i casi tale indennizzo è dovuto solo in caso di risultato utile, e varia in base ai sforzi e rischi corsi, gravità del pericolo, tempi e stato delle persone salvate.
Il compenso per il soccorso è ripartito per legge per un terzo all’armatore o all’esercente dell’aereo/imbarcazione, e due terzi per i componenti dell’equipaggio.