Responsabilità Inquinamento Marino
L'inquinamento marino rappresenta una vera piaga per l'ambiente nella sua interezza. Tuttavia, non sempre si può essere chiamati a risponderne.
Di seguito una breve disamina della normativa applicabile, rinviando ad un consulto specialistico per il corretto approfondimento della singola fattispecie.
Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 902 del 16/01/2013 (dopo 24 anni dal suo inizio)
Responsabile civile del danno da inquinamento marino causato da una nave è non solo il proprietario di essa, ma anche qualunque altro soggetto il quale, al momento del fatto, la sfrutti economicamente, come l'armatore od il noleggiatore.
Art. 274 Codice della navigazione - Responsabilità dell’armatore
L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 275 - Limitazione del debito dell’armatore
Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.