Locazione Affitto Barca - Yacht – Aereo - Elicottero
La locazione, impropriamente chiamata volgarmente "affitto", è un contratto che prevde la consegna del bene locato al conduttore per la sua fruizione, dietro compenso economico.
La prestazione del locatore consiste in un “dare”, arricchita di un complesso di obbligazioni dirette a conseguire il godimento e la fruzione da parte del conduttore.
Con la consegna della barca/nave o aereomobile si ha il passaggio della detenzione dell’oggetto al conduttore, e quest’ultimo (fuori dai casi di locazione minore di 14 giorni) assume la qualità giuridica di armatore, con tutte le responsabilità che ne derivano.
La disciplina della locazione (affitto) di yacht, grosse imbarcazioni, aerei si rinviene nel codice della navigazione, tuttavia si applica (dopo il ricorso all’analogia di tutte le norme del codice stesso, in particolar modo quelle riguardanti il noleggio o i trasporto) anche il codice civile in materia di locazione.
Forma e pubblicità del contratto
Il contratto di navi maggiori (oltre una certa stazza) deve essere provato per iscritto, quello di navi minori o imbarcazioni da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art 42 comma 3, c. dip.).
Non è prevista una particolare pubblicità per questi contratti, tuttavia è da ricordare che l’armatore è tenuto a una particolare comunicazione al registro pubblico.
La forma del contratto di locazione di aereo è libera se la durata dello stesso è minore di sei mesi, vale la stessa norma dell’armatore per la pubblicità del contratto da parte dell’esercente.
Obblighi del locatore
- Consegnare la nave o l’aeromobile in stato di navigabilità (vedi certificato di navigabilità) e in buono stato (in caso contrario si potrebbe configurare una sua responsabilità in caso di danni)
- Munire la nave dei documenti per la navigazione
- Provvedere alla riparazione dovuta a forza maggiore o uso normale
- Garantire il pacifico godimento del bene
- Garantire dalle molestie di terzi che pretendono la nave
Obblighi del conduttore
- Prendere in consegna la nave o l’aeromobile osservando la diligenza del buon armatore o esercente.
- Pagare il corrispettivo.
Sublocazione
Non è possibile sublocare, salvo diversa disposizione (nelle clausole contrattuali) delle parti.