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Avvocato Matrimonialista - Divorzista

Quando ci si separa o divorzia, capita di sentirsi assaliti dai dubbi su come affrontare la pratica legale.

Qui tratteremo alcuni argomenti centrali del diritto di famiglia: figli, casa e mantenimento, rimanendo a disposizione per un'assistenza legale mirata ai noti recapiti.


Forse si dovrebbe rinunciare all’idea del "per sempre felici e contenti", del vincolo coniugale immortale e prendere definitivamente atto che è il giudice, e non il proprio dio, a porre fine al quel legame che sembrava dovesse durare in eterno.

Del resto, è la vita stessa ad essere molto più complessa di una promessa.

Se c'è l’amore, ci si scambiano gli anelli, si condividono i patrimoni, che mettono nel corso del tempo a dura prova la tenuta della coppia.

Quando il rapporto si stabilizza, le persone molto spesso cambiano, ci si rende conto che la favola del matrimonio come coronamento dell’amore in senso stretto non esiste.  Il matrimonio non è che l’inizio di un rapporto complesso.

Può succedere che qualcosa si spezzi, che il percorso comune si interrompa, poiché, a conti fatti, ci si rende conto di non viaggiare più nella stessa direzione, di essere diventati persone diverse da quelle che un tempo, felici, si scambiavano promesse.

Ed ecco che tutto cambia, è necessario dividere ciò che un tempo era stato così semplice. 

Non solo iniziano le difficoltà personali, ma è anche necessario far interviene il proprio Avvocato Matrimonialista di fiducia.

Lo Studio Legale Buccilli del settore Diritto di Famiglia è chiamato a tutelare gli interessi di un coniuge o di entrambi, tenendo presente il bisogno di tutela degli eventuali figli.

D'altra parte l'Avvocato per la separazione o il divorzio assume un ruolo importante, poiché spesso dall'altra parte della scrivania ci sono un marito e una moglie, un padre e una madre, ognuno con il proprio bagaglio emotivo.

Come ha sostenuto un noto storico e giurista, La famiglia è “un’isola che il mare del diritto può solamente lambire".


 Per ottenere assistenza legale da un Avvocato Matrimonialista di Roma o Ariccia, contatta lo Studio Buccilli.


 Il primo momento in cui generalamente ci si reca da Avvocati Divorzisti è quello in cui è necessario procedere alla separazione.

Separazione

Con la separazione, il Giudice sospende gli obblighi del matrimonio (fedeltà, coabitazione, comunione legale), nell'attesa di un provvedimento di divorzio o di una riconciliazione.

La separazione può essere consensuale o giudiziale.

Alla consensuale si ricorre quando è possibile trovare un accordo sulle condizioni di separazione.

Nell’impossibilità ad addivenire ad un accordo sui punti principali (mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.) si procede con la separazione giudiziale, in cui il giudice non si limita a omologare le decisioni delle parti come nella consensuale, bensì prende parte attiva al processo decisionale.

Durante la prima udienza (presidenziale) vengono assunti i provvedimenti provvisori atti a disciplinare le situazioni più urgenti, e spesso restano in vigore fino alla conclusione del giudizio.

Divorzio

Con il divorzio, che può essere congiunto o giudiziale, viene pronunciato il definitivo scioglimento del matrimonio.

Il divorzio congiunto funziona come la separazione consensuale: tra i coniugi viene trovato un accordo sulle condizioni di divorzio. Se questa modalità non è percorribile, si procede con un divorzio giudiziale.

Tempistiche

I tempi dipendono innanzitutto dal foro di competenza (Roma, Velletri, Tivoli, Civitavecchia hanno tempi e prassi diverse) e dal tipo di separazione o divorzio: in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (cioè di comune accordo tra i coniugi) la strada è più breve, mentre la via giudiziale è più lunga.

La nuova normativa sul divorzio breve prevede una riduzione dei tempi per richiedere il divorzio, dopo la separazione.

Non più tre anni, ma dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso vi sia stata separazione consensuale.

Documenti necessari

  • certificato di residenza di entrambi i coniugi,
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi,
  • estratto per riassunto del certificato di matrimonio,
  • ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi in caso di separazione o divorzio giudiziale,
  • copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale di entrambi.

Per la domanda di Divorzio, oltre quelli indicati per la separazione, sono necessari in copia autentica anche:

  1. il verbale di udienza di separazione,
  2. il decreto di omologa della stessa,
  3. in caso di separazione giudiziale la copia autentica della sentenza.

Aspetti delicati del diritto di Famiglia

Quando ci si allontana dalla persona con cui si è condiviso (talvolta una grossa) parte della propria vita, le difficoltà sono plurime.

È assimilabile ad una grave perdita, si lascia andare via qualcuno che un tempo ci era caro, con cui si era soliti confidarci, parlare, sulla cui spalla piangevamo o gioivamo.

Ma, a differenza di un lutto, non finisce tutto al momento della rottura della relazione. Si trascinano le situazioni irrisolte, le divisioni rese necessarie dalla precedente fusioni dei patrimoni, dagli impegni gravosi assunti insieme, anchè la frequentazione dei figli.

Le problematiche derivano da diversi aspetti, specie se nel corso della relazione si erano fatti dei progetti lavorativi portati avanti congiuntamente o, ad esempio, si era deciso come spesso avviene di acquistare un’abitazione, con necessaria accensione di un mutuo cointestato.

Si tratta di aspetti pratici la cui definizione risulta ancor più complicata quando i rapporti sono già irrimediabilmente incrinati, per cui si finirà con un esborso di denaro che spesso è reso indispensabile solo dalla feroce volontà di chiudere ogni questione sospesa, il più in fretta possibile.

Questa è la migliore delle ipotesi.

Vi sono casi in cui non ci si può esimere dal continuare a frequentarsi, come nei casi in cui ci siano figli. Si deve accettare l’idea di una famiglia allargata, che prima o poi si formerà, poiché è quasi inevitabile che ciascuno dei membri di quella che un tempo era una coppia, andranno ognuno per la sua strada e troveranno altri compagni con cui camminare per un altro tratto del percorso della vita. 

Miglior Avvocato Matrimonialista Raccomandato a Roma

La famiglia è il nostro punto debole, il nostro nervo scoperto, quel lato di noi che ci rende vulnerabili, poiché sono in gioco i nostri sentimenti, per cui nel momento in cui tutto finisce siamo facili prede di emozioni molto spesso anche negative e non funzionali alla costruzione di un rapporto civile nell’interesse dei nostri figli.

Per tali ragioni, il professionista deve tutelare l'assistito.

Non solo, un Avvocato Matrimonialista raccomandato a Roma deve anche indirizzare, o porre un freno alla deriva che il cliente vorrebbe prendere.

Consulenza Legale diritto di famiglia

Le attività che l'avvocato divorzista è chiamato a svolgere quando un cliente intende separarsi sono molteplici, e difficilmente possono essere una uguale all’altra.

Anzitutto, è necessario capire quali siano le dinamiche che hanno condotto quella determinata persona a rivolgersi al legale, così da comprendere se vi siano gli spazi per poter addivenire ad una separazione consensuale, che potrebbe rappresentare la via migliore da seguire.

Purtroppo non sempre è così. A volte non c’è disponibilità da parte di uno o di entrambi i coniugi a scendere a compromessi e, pertanto, c’è necessità di valutare tutti gli elementi giuridici per tutelare al meglio gli interessi del cliente e prepararsi ad una causa vera e propria.

Il primo passo è quasi sempre rappresentato dallo scambio di lettere con l’altro coniuge o con il collega Avvocato della controparte. La corrispondenza ha lo scopo di capire quali siano le condizioni a cui l’altro accetterebbe di redigere il ricorso per la separazione consensuale. Nel caso in cui tale strada sia preclusa sin dal principio, si procederà direttamente con la redazione del ricorso per la separazione giudiziale.

Investigazioni su Infedeltà o Occultamenti di denaro

Nel corso del procedimento, può accadere che il legale sia chiamato anche ad altre attività: può incaricare, insieme al proprio cliente, un investigatore privato al fine di smascherare eventuali infedeltà del partner o eventuali occultamenti di denaro, finalizzate alla riduzione dell’assegno di mantenimento.

Ovviamente, il coniuge che intenda armare una guerra di siffatta natura, deve essere pienamente consapevole di ciò a cui va incontro, specie sotto il profilo del costo di tutto ciò. A volte però il sentimento prevale sul raziocinio che ci imporrebbe di mettere un limite alle battaglie che possono avere come unico esito delle vittorie di Pirro.

Reati contro la famiglia

Non sempre, tuttavia, ci si può esimere dal combattere, come nel caso in cui si renda indispensabile procedere anche per la via penale; ciò avviene nell’ipotesi in cui il coniuge che deve provvedere, per statuizione del giudice, a versare all’altro o ai figli il mantenimento, ometta di farlo.

Si configura così il reato cui all’articolo 570 del codice penale, che prevede la pena della reclusione sino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per chi si sottragga agli obblighi di assistenza relativi alla qualità di coniuge e alla potestà genitoriale.

Fasi del Giudizio

Il procedimento per la separazione consta di due distinte fasi: la fase presidenziale, che si svolge innanzi al presidente del tribunale, e una seconda fase contenziosa, che si svolge invece innanzi al giudice istruttore designato e si sostanzia in un vero e proprio processo civile.

Nel corso della prima fase, il presidente adotterà tutti i provvedimenti necessari ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, che disciplineranno i rapporti tra le parti sino all’esito del contenzioso, ove verranno presi i provvedimenti definitivi.

Si tratta di un primo momento processuale modellato sulla falsariga del giudizio ordinario di cognizione, che si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Tali provvedimenti adottati sono comunque sempre modificabili, qualora una parte ne faccia istanza, nel contraddittorio tra le parti, quando le condizioni di fatto su cui tali provvedimenti poggiavano le basi si siano modificate.

La fase presidenziale è autonoma rispetto al giudizio contenzioso, avendo la legge 80/2005 definitivamente sancito la bifasicità di tale tipo di procedimento, che rintraccia la propria originaria disciplina nella legge 898/1970.

L’avvocato famigliarista introdurrà questa prima fase mediante il deposito e la successiva notifica alla controparte del ricorso per separazione giudiziale, dopo di che, terminato questo primo momento processuale, si costituirà in giudizio con una nuova memoria integrativa in cui saranno rinnovate le richieste per l’esito del contenzioso.

Nel corso del procedimento per la separazione, potrà essere richiesto l’addebito all’altro coniuge, nell’ipotesi in cui quest’ultimo si sia reso responsabile di una violazione dei doveri coniugali.

Va ricordato che al coniuge a cui sia stata addebitata la separazione non spetta l’assegno di mantenimento.

Tuttavia, non sempre è necessario affrontare la doppia fase, potendosi invece procedere per vie consensuali, che determinano lo svolgimento della sola fase presidenziale, durante la quale il presidente del tribunale, valutata la congruità delle condizioni formulate congiuntamente dai coniugi, le ratificherà mediante il provvedimento di omologa, che segnerà la fine del giudizio.

Divorzio Breve

Per addivenire alla cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio sono necessari due procedimenti: la separazione, ed il divorzio, finalizzata invece a definire una volta per tutte i rapporti tra i coniugi, i quali saranno liberi dal vincolo matrimoniale.

In entrambe le fasi è possibile giungere sia alla separazione che al divorzio in via consensuale, abbreviando così notevolmente i tempi necessari per l’intero percorso.

Con questa soluzione si evita il contenzioso, e dunque anni di lavoro, ma oltretutto la legge prevede la possibilità di attendere meno tra una fase e l’altra.

E infatti, la nuova riforma introduttiva del c.d. divorzio breve, legge n. 55/2015, ha modificato la vecchia statuizione che imponeva di attendere un periodo minimo di tre anni tra la separazione e il divorzio, prevedendo la possibilità di proporre istanza per il divorzio trascorsi sei mesi dall’omologa della separazione, qualora questa sia stata consensuale, ovvero trascorso un anno dalla sentenza, in caso di separazione giudiziale.

Si sta inevitabilmente procedendo verso una semplificazione dello scioglimento del matrimonio.

 Affidamento dei Figli

La regola generale è rappresentata dall’affido congiunto con residenza della prole presso uno dei genitori indicato dal giudice, secondo criteri informati al principio per cui la vita del figlio deve essere modificata il meno possibile, scegliendosi l’affidamento esclusivo solo in caso di grave inidoneità di uno dei genitori ad esercitare la propria potestà e ad assumersi le responsabilità che il ruolo richiede.

Proprio sulla scorta dell’affidamento dei figli, il giudice deciderà poi a chi assegnare la casa famigliare.

Si tratta di decisioni subordinate l’una all’altra, poiché la casa coniugale andrà normalmente assegnata a colui presso il quale sia stata collocata la prole, ciò allo scopo di evitare pericolosi traumi che potrebbero derivare da un trasferimento in un’abitazione, e in una zona diversa rispetto a quella ove si è cresciuti sino al momento della separazione dei genitori, che già di per sé è evento traumatico.

Dopo di che, si passerà alla determinazione dell’assegno di mantenimento. Ricordiamo che va tenuto distinto l’importo dovuto ai figli da quello dovuto al coniuge, entrambi espressione di quell’obbligo di assistenza materia imposto dal codice civile.

Tendenzialmente la giurisprudenza richiede assicurare al coniuge economicamente debole la possibilità di continuare ad avere, con le dovute distinzioni, lo stesso tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio.

La somma verrà individuata sulla scorta della situazione reddituale complessiva dei coniugi, non tenendo conto soltanto dei redditi derivanti dall’attività lavorativa.

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