Separazione con addebito per abbandono del tetto coniugale: quando non è colpa
Con sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che la separazione è consentita tutte le volte che si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: l’abbandono del tetto coniugale in età ormai avanzata prova come l’infelicità della donna abbia ormai oltrepassato la soglia della tollerabilità. La Corte dunque rigetta il ricorso e non addebita la separazione alla controparte.
La sentenza di cui sopra trae origine da una causa di separazione di una coppia settantenne, in cui il marito ha chiesto l’addebito alla moglie per averlo lasciato, dopo quasi cinquanta anni di convivenza coniugale, abbandonando la residenza familiare.
Può apparire fuori dal comune che la signora abbia deciso di riprendere in mano la propria vita e di separarsi dal marito solo ad un’età avanzata e dopo diversi anni di matrimonio; in realtà i c.d. “gray divorce” sono in numero crescente anche in Italia, grazie alla maggiore indipendenza economica delle donne, elasticità morale e soprattutto una consapevolezza di sé e dei propri bisogni.
Posto che si è sempre in tempo per decidere della propria felicità, la volontà di separarsi non è stata, nel caso di specie, figlia del solo istinto.
All’interno della coppia si viveva una tesissima atmosfera e la signora si sentiva maltrattata e non capita. Già in passato vi erano stati problemi coniugali, sfociati in un’istanza di separazione non portata avanti per riconciliazione avvenuta.
Dopo che il marito aveva lasciato la moglie oltre trent’anni prima, i due si erano riappacificati, tentando ripristinare la vita nel matrimonio.
In secondo luogo si tiene presente come, proprio per l’età un po’ più avanzata della moglie, la convinzione di lasciare il marito non fosse dipesa un mero capriccio bensì sia stata ben ponderata, in quanto è intervenuta in seguito ad una esasperazione cresciuta nel tempo, nonostante le difficoltà superate nel corso della vita di coppia.
La donna ha dunque deciso di porre fine alla propria infelicità e, dopo anni di sopportazione e “bocconi amari” ha messo sé stessa al primo posto, sperando di ottenere una qualità di vita migliore per sé, ma anche per il proprio partner.
Sebbene a settanta anni potrebbe essere più naturale avvicinarsi al proprio marito, godersi, magari con un po’ più di tranquillità, i momenti di condivisione coniugale che durante la gioventù non si ha a volte il tempo di vivere, è pur sempre prevalente l’esigenza personale di fare spazio al disimpegnarsi da una relazione in cui non ci si sente a proprio agio e vivere le proprie passioni da soli o con chi si ha il piacere di trascorrere il tempo.
Il diritto di disamorarsi all’altro costituisce una libertà costituzionalmente garantita.
Il nostro ordinamento disciplina il matrimonio come istituto ex post rispetto al formarsi di una coppia: intanto esistono l’unione e i soggetti che desiderano il riconoscimento civile (o civile e religioso) della stessa, in modo del tutto libero, ma non si può essere obbligati a persistere in questa decisione, qualora manchino i presupposti che l’hanno generata.
Una separazione mal riconciliata
Nel caso in questione la signora mostrò già in passato il sentore che le cose non andassero bene.
Non si limitò allo sfogo con amici o familiari, ma presentò materialmente un’istanza in Tribunale per chiedere la separazione. Intervenne una riappacificazione, evidentemente effimera, dovuta probabilmente all’idea distorta di preferire il recupero del rapporto piuttosto che gettare l’investimento emotivo e gli anni spesi nella cura dell’altro.
Questo atteggiamento è molto comune nella psicologia umana. Si spera di riavvicinarsi perché si crede di amare l’altra persona, oppure non si vuole abbandonare il proprio partner per non farlo soffrire.
Spesso prevale il sentimento di paura e solitudine ovvero si preferisce essere legati a quelle che sembrano certezze, piuttosto che avere il coraggio di affrontare l’ignoto.
Tuttavia se qualcosa non va bene prima o poi “i nodi vengono al pettine” ed ecco che ci si ritrova più adulti con la sensazione di avere speso la propria vita in una situazione in cui non bisognava affatto scommettere.
Il sentimento di fallimento o di sentirsi vecchi per seguire le proprie passioni, tuttavia, non dovrebbe prevalere ma anzi far nascere il germe del coraggio per affrontare la propria vita nel modo più sereno possibile.
Quando l’infelicità supera la soglia di tollerabilità
In seguito a ricorso relativo alla separazione dei coniugi di cui sopra, il Tribunale pronunciava in primo grado sentenza di accertamento della mancanza dei presupposti di condivisione di vita coniugale e addebitava la separazione alla signora.
Questa presentava appello ritenendo non sussistente l’addebito.
La Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame e riformava la sentenza di primo grado, escludendo l'addebito in capo alla richiedente.
Il marito proponeva dunque ricorso per cassazione contro cui la donna si difendeva mediante controricorso.
Il coniuge lasciato, rifiutando la realtà dei fatti, chiedeva di addebitare alla propria moglie la separazione.
Questa aveva abbandonato il tetto coniugale e pertanto risultavano presenti i presupposti di cui agli art. 143 c.c., riferito agli obblighi matrimoniali e 151 c.c., che addebita la separazione a chi tali obblighi non mantiene.
L’addebito è sottoposto all’onere della prova, a dimostrazione che l’allontanamento dalla casa coniugale o in generale il venire meno ai doveri coniugali sia stato la causa stessa della separazione e non, invece, la conseguenza giustificata di un comportamento contra ius dell’altro.
Secondo il ricorrente, in particolare, si deduceva la violazione di norme di diritto.
Qualora in un procedimento di separazione giudiziale risulti provato e non contestato che uno dei coniugi abbia abbandonato il tetto coniugale e in difetto di qualsiasi prova e/o fatto obiettivo che dimostri che tale abbandono sia conseguenza del comportamento dell’altro coniuge, il giudice deve addebitare la separazione a chi ha lascito la casa coniugale.
Per ottenere la separazione è infatti si sufficiente la disaffezione che rende intollerabile la convivenza ma è anche necessario non sottrarsi all’onere della prova con cui si dimostra la non addebitabilità. Secondo il marito, la donna non ha provato l’esistenza di fatti obiettivi dai quali risultasse la sua disaffezione e la conseguente intollerabilità della convivenza, tale da giustificare l’allontanarsi dalla casa coniugale. Ella si era infatti riferita ad una generica dichiarazione de relato della sorella che riferiva “mia sorella mi ha detto che non era rispettata da suo marito". Secondo l’istante, tuttavia, ciò non provava i comportamenti del marito contrari ai doveri del matrimonio, consistenti nell’averla a sua volta abbandonata quasi trent'anni prima e averla sottoposta a continue mortificazioni e umiliazioni.
Con il secondo motivo di ricorso si denunciava il vizio di motivazione. Il ricorrente individua formalmente l’oggetto della causa, ossia le asserite vessazioni e umiliazioni subite dalla controparte che hanno giustificato l'abbandono del tetto coniugale, ma ritiene che la sentenza di appello non contenga alcuna motivazione in merito.
La signora in difesa sosteneva la sua tesi ribadendo che l'oggettività delle circostanze a base della disaffezione di uno dei coniugi, tale da rendere intollerabile per il medesimo la prosecuzione della convivenza, non va confusa con l'addebitabilità delle medesime circostanze all'altro coniuge.
Il volersi separare è frutto di una libera scelta, a maggior ragione quando ponderata e presa in seguito a diversi anni di convivenza.
Il diritto di disamorarsi
Seguendo precedenti giurisprudenziali, inoltre (cass. 2007 n. 3356), per chiedere la separazione è sufficiente il disamorarsi all’altro. Ciò consente l’abbandono del tetto coniugale e non necessariamente determina l’addebitabilità della separazione. Correttamente pertanto la corte di appello ha dichiarato non addebitabile la separazione in capo alla moglie, verificando soltanto, in base ai fatti oggettivi emersi, la disaffezione maturata dalla signora.
Quanto al mancato raggiungimento della prova si precisa che in materia risulta spesso assai arduo dimostrare la condotta dei coniugi e si deve spesso ricorrere ad elementi indiretti ed indiziari.
Entrano quindi in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore, ma unitariamente considerati possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato.
Sono così ammesse le prove indiziarie, le testimonianze de relato o indirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda.
Tali dichiarazioni testimoniali divengono valido elemento di prova se sono suffragate da altre circostanze oggettive, soggettive o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a rafforzarne la credibilità.
Sentenza del giudice e motivazione
La Cassazione ha respinto la pretesa dell’uomo, evidenziando come, una persona non possa essere costretta a condividere abitazione, quotidianità e vita, con il coniuge se verso questo non prova più sentimento.
È un diritto assoluto sciogliere il vincolo del matrimonio nel momento in cui la convivenza non risulti più gradevole. Con tale pronuncia gli Ermellini tutelano il concetto di “incoercibile consenso di entrambi i coniugi”, posto alla base dell’unione coniugale e unico motivo che può giustificare la sussistenza del vincolo giuridico del matrimonio.
Nel momento in cui viene a mancare il reciproco affetto dei coniugi, il matrimonio diventa uno scambio sentimentale univoco e può quindi essere sciolto. In sede di separazione il giudice deve sempre accertare che nella coppia non ci sia più unione affettiva e dichiarare quindi legittima l’istanza di separazione.
Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito.
Disapplicazione dell’istituto, diritto vivente
L’approdo psicologico e soggettivo della interpretazione dell’art. 151 c.c. consente di comprendere molto dell'interpretazione del relativo obbligo, sulla scorta di battaglie legali portate avanti da molti Avvocati Matrimonialisti.
Chi si allontana dalla casa familiare o viene meno ai doveri, lo fa quasi sempre per ragioni personali, tali per cui non gli risulta tollerabile proseguire la convivenza. Mentre in precedenza a chi abbandonava il tetto coniugale veniva addebitata la separazione salvo il caso del giustificato motivo, ossia situazioni oggettive che dipendevano dalla violazione dei doveri coniugali dell’altro coniuge, nella nuova accezione risulta molto più semplice lasciarsi legalmente, ogniqualvolta si senta il bisogno personale di cambiare vita. Ci si chiede dunque se l’addebito non debba essere rivisto dal legislatore, posto che mantiene in un certo senso un residuo della c.d. separazione per colpa, già da tempo abbandonata dal legislatore, e diffusamente disapplicata dalle aule di giustizia salvo specifici casi.
Casistica giurisprudenziale in materia di separazione e addebito
Abbondante è la casistica giurisprudenziale in materia di separazione e addebito.
La Corte di Cassazione ha sancito che non costituisce causa di violazione dell’obbligo matrimoniale e non è causa di addebito, l’abbandono della residenza familiare determinato dalla mancanza di una appagante e serena intesa sessuale (s.n. 8773/2012) o dai frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente. In altri casi è stato stabilito che “è sufficiente una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale” (Cass. Pen., Sez. VI, 11.09.2012 n. 34562).
Al contrario è stato ritenuto motivo di addebito il venire meno all’obbligo di fedeltà: con sentenza n. 21245 del 2010 la corte di legittimità riconosce l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua relazione extraconiugale agli amici di famiglia.
Tuttavia anche in questo caso, in coerenza con arresti giurisprudenziali precedenti, la cassazione afferma che per escludere l’addebito è necessario fornire la prova che il ménage preesistente restava in piedi solo sul piano formale (Cass. S.n. 21245/2010).
Recentemente, la Cassazione ha negato l’addebito della separazione al marito fedifrago se la moglie era contraria ad avere figli. In tale caso la Corte ha ritenuto che la reazione extraconiugale del marito era proporzionata all’omissione dei doveri coniugali da parte della moglie.
Allo stesso modo è stato negato l’addebito nell’ipotesi in cui il marito abbia convissuto con un'altra donna in costanza di matrimonio, ove si sia determinata medio tempore una separazione di fatto dalla consorte.