L’abbandono del tetto coniugale, risvolti pratici
L’abbandono del tetto coniugale consiste nell’allontanamento volontario dalla residenza familiare, senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi. Tale comportamento costituisce violazione dei doveri che nascono dal matrimonio di cui agli artt. 143 ss. c.c.
Ai sensi delle disposizioni indicate dal matrimonio derivano il dovere della fedeltà, assistenza morale e materiale e coabitazione (art. 143); i coniugi concordano l’indirizzo della residenza familiare (art. 144 c.c.) e il coniuge che si allontana senza giustificato motivo dal tetto coniugale perde il diritto all’assistenza morale e materiale (art.146). Tale condotta produce effetti sul piano civile e penale, nell’un caso determinando l’addebito della separazione, nell’altro configurando il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. Per evitare le conseguenze menzionate è necessario un giustificato motivo, ossia la presenza di fattori oggettivi e soggettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quali obblighi nascono dal matrimonio
Per quanto concerne le conseguenze civili, l’allontanamento dalla casa familiare ha effetti sulla separazione giudiziale dei coniugi, regolata dall’art. 151 c.c. Quest’ultima può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Essa rappresenta, insieme a quella consensuale (art. 150 c.c.), uno dei modi con cui si può addivenire alla sospensione degli effetti del matrimonio, cui consegue la riconciliazione o un provvedimento di divorzio. Sia se consensuale sia se giudiziale, la separazione può essere domandata esclusivamente dai coniugi (art. 150 c.c.) e deve essere pronunciata dal giudice. Questi nel primo caso omologherà l’accordo proveniente dai coniugi stessi, nel secondo emanerà una sentenza con cui autorizza la cessazione della convivenza, determina i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, assegna la casa coniugale, l'ammontare dell'assegno per il mantenimento dei figli e quello relativo al mantenimento dell'altro coniuge. Il diritto di separarsi, infatti, ha natura personale, non è disponibile né rinunciabile, ma è soggetto ad un accertamento giudiziale circa la sussistenza dei presupposti oggettivi di non proseguibilità del vincolo matrimoniale e dei doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza che da esso hanno avuto origine (art. 143 c.c.).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 151 c.c. il giudice può decidere a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, ove sia richiesto e ne ricorrano i presupposti. Questi ultimi consistono nella violazione dei doveri coniugali e nel nesso di causalità tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza, che deve essere provato dal richiedente. Non è dunque sufficiente il comportamento contrario alla disposizione di cui all’art. 143 c.c. ma è necessario raggiungere la prova che lo stesso abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto di coniugio. Ne consegue che, laddove nessuno dei coniugi abbia dimostrato che il proprio atteggiamento sia stato l’effetto e non la causa del comportamento dell’altro, deve ritenersi esclusivamente provata la ricorrenza dei presupposti di legge per la loro separazione, ma non anche quelle altre circostanze che avrebbero giustificato la pronuncia di addebito della stessa separazione.
Sanzione dell’Addebito della Separazione a seguito di Abbandono Casa Coniugale
Dal punto di vista del processo civile l’abbandono non giustificato della casa coniugale può comportare l’addebito della separazione, ossia conseguenze di tipo economico quali la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori. In presenza di determinati presupposti la condotta può essere anche perseguita penalmente, ai sensi dell’art. 570 c.p.
La norma punisce chi, abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge.
La pena è la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032.
La Separazione Giudiziale a seguito di Abbandono
La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza, a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione.
Esso ha inizio mediante ricorso presentato al presidente del tribunale, in cui si esplicano le ragioni dell’intenzione di cessare la convivenza e, ove ne ricorrano i presupposti, si richiede l’addebito.
Quest’ultima richiesta costituisce una domanda autonoma e non si desume dallo sviluppo della causa di separazione.
Per quanto concerne i motivi del ricorso occorre sottolineare che già dalla riforma del 1975 si dà un taglio psicologico alla interpretazione degli articoli sulla separazione.
E’ sufficiente pertanto indicare le cause oggettive di intollerabilità della convivenza o del pregiudizio alla prole ma anche la disaffezione emotiva e interiore pervenuta in capo al richiedente nei confronti del partner. Il diritto di separarsi corrisponde ad una libertà costituzionalmente garantita e in alcun modo si può essere costretti a mantenere in vita il vincolo coniugale.
Il venir meno dell’affectio coniugalis può da solo bastare ad ottenere una sentenza di separazione, senza che ciò comporti l’addebito a carico del soggetto che la richiede.
Il giudice, pertanto, dovrà certamente valutare l’esistenza dei presupposti oggettivi ed esterni di cui all’art. 151 c.c., ma dichiarare al contempo la separazione, anche senza addebito, in presenza del requisito volontario, libero e soggettivo del distacco spirituale di anche uno solo dei coniugi, legato ad un fattore intimo e individuale della persona.
Senza il consenso dell’altro coniuge
L’abbandono del domicilio domestico consiste in una condotta volontaria, non sorretta da un giustificato motivo, eseguita senza il consenso dell’altro coniuge e con la manifesta intenzione di non farvi ritorno.
Non costituisce illecito l’allontanarsi per un periodo, lungo o breve che sia, non sorretto dalla volontà di lasciare la famiglia. Il viaggio di lavoro o anche il trasferimento per ragioni lavorative, ad esempio, non integra la condotta ex artt. 151 c.c. o 570 c.p., qualora non sia accompagnato dal dolo di non tornare più. Deve inoltre mancare il consenso dell’altro coniuge a vivere separati o il giustificato motivo della intollerabilità della convivenza.
L’abbandono contra ius è la condotta che provoca la separazione e non, invece, quella che ne sia l’effetto. Il marito o la moglie che vanno via dal tetto coniugale, in presenza di una separazione già in atto tra le mura domestiche, non possono essere perseguiti ai sensi di legge.
L’allontanamento ingiustificato è dunque quello connotato da un effettivo disvalore etico e sociale, in cui l’agente non lascia i propri recapiti, non fa pervenire i mezzi di sussistenza nei confronti della famiglia o semplicemente non avverte per tempo il proprio partner della intenzione di andarsene e lo fa (nel migliore dei casi) con una semplice lettera d’addio.
Casi pratici dell’istituto giuridico
La cessazione della convivenza dopo un matrimonio, breve o lungo che sia stato, presenta una variegata tipologia di situazioni non sempre facilmente riconducibili ad un minimo denominatore comune. Vi sono infatti casi in cui ci si separa senza rimpianti, casi in cui l’allontanamento provoca sofferenza per un senso di fallimento percepito e casi in cui non si addiviene ad un distacco per motivi economici, etici o di attesa in una riconciliazione.
Spesso alcuni matrimoni nascono perché si sta insieme da molto tempo, per ragioni patrimoniali o anche perché si confonde il sentimento dell’affetto con l’amore e si preferisce proseguire piuttosto che rompere ogni tipo di comunicazione con il partner. Altre volte, invece, ci si rende conto solo dopo il matrimonio che la persona con cui si convive non è in realtà la persona giusta. Questa presa di coscienza, però, provoca quasi sempre molta sofferenza perché fa sentire il soggetto interessato ad un bivio: proseguire nel rapporto o chiuderlo in maniera più o meno definitiva.
Lo stato d’animo vissuto è di inquietudine, paura e solitudine; chi ha intenzione di separarsi sa che, è la decisione migliore, ma non sa come giustificarsi, non vuole creare dispiacere al partner e agli eventuali figli, ovvero ancora teme il giudizio di amici e parenti.
Tuttavia, è anche da dire che per quanto difficile, dovrebbe essere sempre preferibile scegliere la propria felicità: l’amore può essere eterno o, al contrario, la scintilla non durare per sempre, è importante però capire che per quanto doloroso, costituisce il male minore separarsi piuttosto che trascinarsi in una storia in cui si sta stretti. L’intollerabilità del rapporto dovuto sia a situazioni estreme come i maltrattamenti, sia al semplice venire meno dell’amore finisce sempre per riverberarsi sull’intera vita familiare.
L’iniziale spinta emotiva
La separazione, sia essa di fatto che di tipo legale, rappresenta la fase patologica di un rapporto che, almeno nella teoria, dovrebbe iniziare con l’innamoramento e con la volontà di un progetto di vita comune.
Nella prima fase sono molto forti i sentimenti, la voglia di scoprire l’altro e di mettersi in gioco.
Si mette in pratica l’idea della condivisione e si sceglie di convivere o sposarsi.
In un secondo momento possono arrivare dubbi e difficoltà; ci si rende conto che la vita che si è scelti non era quella cui si aspirava o la persona scelta presenta profili di incompatibilità caratteriale.
In questa fase non si getta di solito subito la spugna ma si persevera e ci si dedica con tutte le forze al recupero del sogno in cui si credeva all’inizio. Tale atteggiamento dura finché ci si rende conto che ciò che manca è proprio l’amore.
La distanza nella coppia si fa enorme; il partner non è in realtà l’anima gemella e la convivenza diventa esasperazione. A questo punto non ci si sopporta, né supporta, si danno colpe a vicenda e, seppur insieme, si sente un profondo senso di solitudine. Si arriva dunque di fronte al giudice per chiedere la separazione che spesso fa stare male in quanto si ha la consapevolezza che le emozioni, energie investite e i progetti per il futuro non sono stati come quelli sperati.
La separazione, tuttavia, deve rappresentare un nuovo inizio. Un punto di partenza in cui, imparando dagli errori, si giunge a conoscere sé stessi, fino a nuove realizzazioni personali.
Le motivazioni che spingono a separarsi sono varie. Quando ci si sposa, nella maggior parte dei casi, si vive il sogno o la favola di un bellissimo progetto. Ci si dedica con amore al proprio marito e ai figli fino a quando ci si accorge che manca qualcosa e si realizza che l’uomo che si ha al proprio fianco non è quello giusto.
Tale scoperta, tuttavia, non è senza sofferenza. Dipende da lunghe frustrazioni e dubbi interiori e si perviene alla separazione per disperazione o esaurimento.
Separarsi rappresenta la decisione migliore, permette nuove opportunità, di costruire il futuro e di crearsi una vita vera e autentica. Si mette fine ad una situazione infelice nella consapevolezza o di essere in futuro felici.
La separazione legale si verifica in seguito a quella di natura emotiva. È in tale sede che si inizia a porre fine al legame con il coniuge e a vederlo con occhi diversi dal passato. In genere chi richiede la separazione elabora prima dell’altro il distacco ed è quindi più autonomo, a differenza dell’altro che resta coinvolto e non riesce ad accettare l’abbandono, vivendo tale esperienza come un lutto, una delusione o un affronto.