Disconoscimento di Paternità tramite test DNA e termine
Il più importante traguardo che possa essere raggiunto nella vita, oltre all’affermazione personale, è senz’altro quello della creazione di una famiglia.
Un nucleo familiare all’interno del quale proteggersi e ripararsi dalle intemperie di una società sempre più nevrotica e incalzante, con cui condividere i momenti piacevoli, quelli difficili, nella consapevolezza che l’unione condurrà comunque ad attraversare ogni cosa.
Si vive la realtà giorno dopo giorno, ci si sveglia, si fa colazione con i propri figli, li si porta a scuola e, quando finalmente arriva la sera, dopo il lavoro, gli impegni e lo stress, ci si mette a tavola con la propria famiglia e si chiacchiera del più e del meno.
Tuttavia, può accadere un giorno che tutto cambi, all’improvviso, come uno squarcio in un vecchio vestito.
Si scopre che forse quella realtà in cui si è vissuto giorno dopo giorno non esiste, non è mai esistita; non solo vengono meno il presente e il futuro ma, ciò che fa ancora più male, viene meno il passato. Perdono di senso i ricordi di qualcosa che non è mai esistito; e allora ci si sente veramente soli.
Tutto ciò avviene nel momenti in cui si scopre che quei bambini che abbiamo cresciuto come figli, credendo che lo fossero, in realtà non sono biologicamente nostri, poiché la loro mamma ha vissuto nella menzogna e, peggio ancora, ha fatto in modo che ci vivessero tutti i componenti della famiglia.
Come è successo nella provincia di Latina, in cui un padre, scoperti numerosi tradimenti della moglie, si è trovato ad affrontare l’incredibile verità per cui i suoi due figli, non solo non erano biologicamente suoi, ma nemmeno dello stesso padre naturale, avendo la donna intrattenuto relazioni con uomini diversi nel corso del loro matrimonio.
L’amara scoperta è avvenuta tramite un biglietto anonimo recapitato all’uomo, che ha avuto l’effetto di instillare in lui l’atroce dubbio, alimentato dalle confidenze di un’amica. Tale incertezza ha portato il marito a rivolgersi ad un investigatore privato e al necessario test del DNA, che ha dissipato ogni dubbio residuo in ordine alla diversa paternità dei suoi figli.
Detta scoperta, rivoluzionando completamente la vita di un uomo che sino a quel momento era convinto di essere padre biologico dei figli che aveva cresciuto, ha sconvolto la quotidianità dello stesso, che si è rivolto al Tribunale di Latina per disconoscere i propri figli, evidenziando i ripetuti tradimenti da parte della moglie.
Iter giudiziario Disconoscimento paternità e adulterio
Il Tribunale adìto rigettava tutte le istanze dell’uomo, ivi compresa quella relativa alla richiesta risarcitoria alla moglie, in ragione del fatto che l’azione per il disconoscimento era stata proposta tardivamente, essendosi l’uomo attivato trascorso più di un anno dalla scoperta dell’adulterio.
Quest’ultimo proponeva appello avverso la superiore sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma, deducendo d'aver avuto antecedentemente all'anno previsto per l'instaurazione del giudizio un mero sospetto, divenuto poi consapevolezza solo in un momento successivo, allorché si era rivolto all’investigatore privato per ricostruire la realtà dei fatti e aveva fatto eseguire le analisi ematiche e cliniche necessarie a verificare la compatibilità del DNA.
Si lamentava inoltre l’esclusione della prova contraria circa le testimonianze, che non gli aveva consentito di dimostrare la mendacia di queste ultime, in cui si sosteneva che egli fosse sempre stato a conoscenza della diversa paternità dei figli.
La Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione e confermato quanto già contenuto nella sentenza di primo grado.
Per tale ragione, l’uomo, proseguendo nella sua battaglia, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Decorrenza del termine per proporre il disconoscimento
L'Avvocato ha dedotto due diversi motivi di censura della sentenza di secondo grado.
Con il primo motivo, si è lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 235 comma 3 e 244 comma 2 c.c., ove dispongono che il termine per la proposizione dell’azione è di un anno dalla scoperta dell’adulterio, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo.
Secondo l’uomo, che aveva già sostenuto la medesima tesi in sede di censura della sentenza di primo grado, non poteva individuarsi quale dies a quo del termine annuale per il disconoscimento della paternità il momento in cui sorgeva il mero sospetto del tradimento da parte della moglie, poiché in tale momento non si aveva ancora la consapevolezza degli incontri sessuali tra la donna e i due diversi convenuti, asseriti padri di ciascun figlio, per cui non poteva aversi certezza in merito al concepimento dei figli con altri partner.
L’erronea interpretazione delle norme, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata perpetrata dalla Corte d’appello di Roma, allorquando si è equiparato alla conoscenza dell’adulterio, da cui decorre il termine decadenziale per proporre l’azione, il mero dubbio su una frequentazione della moglie con altri uomini.
Con il secondo motivo di impugnazione, il marito tradito contestava l’attendibilità della deposizione della sorella, in quanto la Corte territoriale aveva omesso la valutazione della telefonata fatta da quest’ultima al ricorrente, nella quale affermava di doversi schierare con la donna e, purtroppo, effettuare una deposizione sfavorevole all’uomo.
Con tale secondo motivo veniva altresì contestata l’attendibilità degli altri testimoni.
Le altre parti del giudizio si limitavano a resistere contestando tutte le censure avanzate dal ricorrente.
Preliminarmente, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei presunti padri naturali dei bambini, richiamando la consolidata giurisprudenza, nonché la normativa in materia, per cui la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca l’esito positivo dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, non essendo legittimato a far valere un diritto in giudizio.
Per ciò che concerne il primo motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate e inammissibili le ragioni addotte dal ricorrente.
E infatti, si è sottolineata la cristallinità della norma, che prevede l’inizio del termine di cui all’art. 244 c.c., della durata di un anno, al momento della conoscenza non già del concepimento, bensì dell’adulterio della moglie che, secondo parte della giurisprudenza, deve concretarsi nella cognizione di un legame a sfondo sessuale della donna.
Ad avviso della Suprema Corte, l’uomo, già da quanto riferito nell’atto di citazione, era già a conoscenza del tradimento sin da quando la moglie aveva iniziato a minacciare di andarsene con i figli e, inoltre, le continue scenate di gelosia da lui stesso ammesse, rappresentavano una confessione in ordine alla sua consapevolezza dei tradimenti posti in essere dalla moglie.
A ciò si aggiungeva la conferma ottenuta durante la deposizione della sorella del marito, la quale, nel corso dell’escussione, aveva dichiarato che il fratello, affetto da oligospermia sin dai tempi della nascita dei figli, era ben consapevole della sua impossibilità di generare e aveva accettato scientemente di crescere i bambini come fossero stati figli suoi.
Da tali considerazioni emergeva, pertanto, la cognizione che l’uomo aveva dell’adulterio, già da molto tempo prima l’inizio dell’azione di disconoscimento, per cui questa, essendo stata proposta dopo un anno dal momento della conoscenza del tradimento, doveva ritenersi tardiva.
Confermando le motivazioni della Corte d’appello di Roma, la Corte di Cassazione ha perciò dichiarato infondato il motivo di impugnazione.
Anche il secondo motivo è stato rigettato, in quanto ritenuto inammissibile per ragioni processuali.
E infatti, laddove si deduca l’inattendibilità di una testimonianza per non aver valutato la Corte d’appello delle dichiarazioni della teste prima di essere escussa, si induce la Corte ad una rilettura della deposizione che non può essere fatta in sede di Cassazione, essendo questo un grado di giudizio in cui non può più valutarsi il merito ma soltanto la legittimità dello svolgimento processuale.
Ininfluente poi appare il riferimento ai mezzi di prova con cui è possibile dimostrare il tradimento per poi avere accesso all’esame del DNA, innanzitutto perché i due mezzi di prova non sono più posti in rapporto gerarchico l’uno nei confronti dell’altro e, inoltre, perché comunque ciò non potrebbe superare la tardività dell’azione, che investe inevitabilmente ogni altra valutazione.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione proposta dall’uomo, ivi compresa l’istanza diretta ad ottenere il risarcimento del danno, non potendo questa esistere in maniera indipendente dal disconoscimento.
Brevità del termine
Ciò che emerge in maniera lampante dall’analisi della superiore sentenza è la brevità del termine previsto per l’azione di disconoscimento.
E infatti, non sempre è così semplice e immediato adottare questo tipo di decisione.
Ci si trova anzitutto a fare i conti con il proprio stupore, con uno stato di shock che ci investe, con la rabbia e il rancore provato verso quella moglie che ci ha ingannati per lungo tempo; e poi, ci si trova a fare i conti con l’amore che si prova per quei bambini che in fondo sono i nostri figli, perché li abbiamo cresciuti e stiamo continuando a farlo, essendo irrilevante il mero dato biologico. Disconoscerli significherebbe perdere ogni legame legale con loro, rifiutarli ai loro occhi e abbandonarli, rinnegando i bei momenti passati.
Queste emozioni e il turbinio di sensazioni che si alternano in questi casi merita senz’altro una riflessione più attenta rispetto a quella che il legislatore ci concede.
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 26 marzo 2013, n. 7581.
Il giudizio per disconoscere i propri figli, a cui non possono partecipare i padri naturali dei bambini, deve essere azionato prima che sia trascorso un anno dal momento in cui si è scoperto l’adulterio della moglie, non potendosi attendere il diverso momento in cui si è certi del concepimento avvenuto con l’amante.