Divorzio: non accolta la Domanda di condanna al pagamento di somme arretrate
In un caso recentemente trattato ci è posti la domanda se nel processo di divorzio giudiziale la controparte poteva richiedere alcune somme a titolo di arretrati del mantenimento.
La vicenda: La ricorrente ha presentato domanda di condanna del resistente al pagamento degli importi arretrati per il mantenimento del figlio.
Al riguardo, deve evidenziarsi che tali domande risultano solo soggettivamente connesse rispetto alla presente causa.
A tal fine, risulta condivisibile, anche in relazione alla disciplina processuale attualmente vigente, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in “materia del divorzio, è stato osservato che l’art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d’ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 c.p.c. e dell’art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell’ambito dell’azione di divorzio soggetta al rito della Camera di Consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 25 marzo 2003, n. 4367, nello stesso senso, ex multis, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Cass. 21 maggio 2009, n. 11828; Cass. 13 marzo 2017, n. 6424).
Sentenza Tribunale di Tivoli 26/09/2023