Affido Condiviso del Figlio Minore - servizi sociali
I problemi psichiatrici e/o psicologici possono pesare sul procedimento di separazione o divorzio.
Nel caso trattato, la moglie (controparte), esausta dalle inadempienze del marito e padre, chiedeva l'affido esclusivo e un cospicuo assegno mensile, oltre al coinvolgimento dei servizi sociali, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto e mantenendosi ciascuno autonomamente, svolgendo entrambi lavoro dipendente.
2) Disporre che la casa familiare sita in Roma via **** n. *9, di proprietà del sig. G****, con tutto quanto ivi contenuto sia assegnata allo stesso il quale provvederà al pagamento del mutuo fino alla scadenza 2031. Dare atto che la sig.ra P**** se ne è già allontanata con il figlio e portando con sé i propri effetti personali e documenti, per trasferirsi in un appartamento condotto in locazione sito in Roma via *** n. , ove paga un canone di locazione mensile di euro 650,00.
3) Disporre che il figlio minore **:
a) in via principale ai sensi dell’art. 337 quater del c.c. sia affidato in via esclusiva alla madre,
b) in via subordinata, qualora il Tribunale ritenga di non accogliere la richiesta di affidamento esclusivo alla madre, sia affidato ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente all’organizzazione della vita quotidiana. Il minore porrà l’abitazione con la madre in Roma via *** n.
4) Disporre, vista l’esclusiva permanenza del figlio presso la madre, valutate le reciproche condizioni economiche e le esigenze del nucleo familiare, che il sig. G**** contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), da corrispondersi anticipatamente alla sig.ra P**** mediante bonifico bancario sul conto IT*** entro il giorno cinque di ogni mese. Detto assegno sarà rivalutato annualmente in base all’indice Istat a partire dal prossimo anno, senza necessità di richiesta da pare della beneficiaria.
5) Disporre che i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 70% il padre e nella misura del 30% la madre così come le stesse sono individuate e nelle modalità indicate dal protocollo di Intesa per la Regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Roma.
6) Disporre che gli incontri del minore con il padre avvengano in modo protetto non più di un pomeriggio alla settimana, in ambiente esterno alla abitazione del padre, senza alcun pernotto e definendo le modalità che il Tribunale riterrà più opportune all’integrità psicofisica del minore ed anche secondo le indicazioni dei Servizi Sociali che avranno in carico il minore oppure alla presenza dei nonni paterni.
7) Disporre che durante le vacanze natalizie il minore incontrerà il padre ad anni alterni il 25 dicembre ed il 6 gennaio con le modalità ritenute più idonee, mentre il minore trascorrerà con la madre tutto il restante periodo. Per quanto concerne il periodo estivo, il minore trascorrerà con la madre l’intero mese di agosto di ogni anno con sospensione degli incontri con il padre.
8) Disporre che tali modalità di visita possano essere riviste, ove il resistente dimostri idoneità di approccio con il minore e previa verifica delle condizioni di salute dello stesso da parte dei Servizi di Igiene Mentale ed il parere dei Servizi Sociali che avranno preso in carico il minore.
In seguito alla costituzione in giudizio, il nostro assistito ha ottenuto l'affido congiunto e un accordo sul pagamento di euro 250,00 al mese.
Invero, Il minore nato dalla coppia ha necessità di preservare un paritario rapporto con la madre e con il padre, a nulla rilevando le denigratorie argomentazioni prive di fondamento.
La prospettazione dei fatti relativi al padre è stata parziale e non veritiera, e tale circostanza è facilmente evidenziabile anche dall’atto introduttivo di controparte quando più volte si contraddice.
Il padre, nonostante non poche difficoltà, desiderava ottenere l’affido congiunto del figlio, con collocazione prevalente presso la madre.
Circa la richiesta di affidamento in via esclusiva del minore alla madre, vi è stata una netta opposizione dal momento che il padre ha sempre e con costanza partecipato alla cura e crescita degli stessi sia pure nei limiti delle proprie capacità.
Il convenuto pertanto ha chiesto ed ottenuto, con l'assistenza dell'Avvocato Matrimonialista, che fosse disposto l’affidamento congiunto del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita del figlio.