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Avvocato Separazione Roma

La separazione personale dei coniugi costituisce una fase interlocutoria affrontata da coloro che, deciso di interrompere la vita matrimoniale, vogliano allontanarsi prima di ottenere il divorzio.

La separazione ha la funzione di spingere i coniugi ad un’attenta riflessione in ordine all’opportunità di sciogliere legalmente il matrimonio e interrompere in via definitiva il percorso comune, essendo venuta meno l’affectio coniugalis che ne aveva determinato l’inizio.

In sostanza, la coppia che, effettuate le opportune valutazioni, ritenga impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale, dovrà preliminarmente attivarsi per ottenere la separazione personale e, successivamente, decorso il termine di legge, dovrà azionare le pratiche per il divorzio, con il quale gli effetti civili del matrimonio cessano definitivamente.

Allorquando si giunge alla fase della separazione personale, sia che vi si arrivi mediante un accordo congiunto, sia che venga incardinato un contenzioso innanzi al Tribunale, si renderà necessaria la fissazione di una serie di condizioni che, nella fase interlocutoria della separazione, disciplineranno i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui il ricorso sia congiunto e l’intenzione sia quella di procedere con una separazione consensuale, saranno i coniugi stessi a determinare di comune accordo tali condizioni, che saranno poi sottoposte al giudice, il quale ne valuterà la congruità e, successivamente, le omologherà.

Separazione Giudiziale Roma

Diversamente, nel caso di separazione giudiziale, è necessario distinguere: attesa la mancanza di un accordo tra le parti, i provvedimenti relativi alla disciplina dei rapporti personale e patrimoniali dovranno essere assunti con sentenza all’esito della controversia, tuttavia, nelle more del giudizio, è comunque necessario stabilire delle condizioni, considerato che in questa fase è già intervenuta la separazione di fatto tra le parti.

Per tale ragione, nel procedimento di separazione giudiziale, è prevista una prima fase presidenziale in cui il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adotta i provvedimenti necessari ed urgenti che provvisoriamente disciplineranno i rapporti tra le parti (soprattutto l'assegno di mantenimento), sino alla pronuncia della sentenza.


Lo Studio Legale segue procedimenti soprattutto presso il Tribunale di Roma, Velletri, Latina e Tivoli.


Assegno di Mantenimento - Tribunale di Roma

Tra gli elementi da fissare in sede di separazione vi è l’individuazione dell’assegno di mantenimento che un coniuge versa all’altro, dovendosi stabilire se e in che misura questo sia dovuto.

Esso si sostanzia in una forma di contribuzione economica, consistente nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi nei confronti dell’altro o dei figli, al fine di adempiere all’obbligo di assistenza materiale imposto dall’art. 143 c.c.

Detto obbligo viene meno solo in caso di allontanamento illegittimo dell’altro coniuge dalla casa familiare, come statuito dall’art. 146 c.c., restando inteso che il provvedimento di separazione rappresenta una giusta causa di allontanamento dalla suddetta residenza.

Per poter beneficiare dell’assegno di mantenimento è però necessario che sussistano i presupposti di cui all’art. 156 c.c., il quale statuisce anzitutto che, affinché si abbia diritto a tale forma di assistenza materiale, al coniuge non deve essere stata addebitata la separazione, ossia egli non deve essersi reso responsabile in costanza di matrimonio di violazioni degli obblighi coniugali sanciti dall’art. 143 c.c.

Solo in tal caso, il coniuge privo di adeguati redditi propri potrà chiedere in sede di separazione il versamento da parte dell’altro coniuge, che al contrario deve possedere mezzi economici sufficienti, dell’assegno di mantenimento, finalizzato a permettere al partner “debole” di continuare ad avere mezzi sufficienti pur dopo la cessazione della convivenza.

Non deve trattarsi necessariamente di una somma di denaro, è infatti anche possibile che il mantenimento si espliciti nel pagamento da parte del coniuge più abbiente di voci di spesa precedentemente concordate o stabilite dal giudice, come ad esempio il canone di locazione o la rata del mutuo.

Il fine precipuo della previsione dell’istituto del mantenimento è quello di consentire al coniugeche abbia sacrificato o scelto di abbandonare le proprie aspirazioni professionali a beneficio della famiglia, lo stesso tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

Come si calcola l’assegno di mantenimento

L’importo dell’assegno viene determinato, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 156 c.c., sulla base delle circostanze e dei redditi dell’obbligato.

Il giudice dovrà tener conto del reddito dei coniugi nell’accezione più ampia, valutando non soltanto le retribuzioni dell’attività professionale e lavorativa ma, anche, la proprietà e altri diritti reali di godimento vantati, eventuali risparmi investiti o produttivi, partecipazioni o obbligazioni societarie o eventuali titoli di credito, così da avere una panoramica chiara di quelli che realmente sono i mezzi su cui il coniuge può contare per il proprio sostentamento, non ultima l’assegnazione della casa coniugale.

Non solo, entreranno nella valutazione finalizzata alla determinazione dell’importo del mantenimento anche altri fattori, come la capacità del soggetto a produrre redditi, ossia l’effettiva possibilità che questo possa trovare una collocazione nel mercato del lavoro, in ragione dell’età, del titolo di studio e delle precedenti esperienze lavorative.

Ciò allo scopo di non consentire l’eventuale adagiamento sui mezzi economici dell’ex coniuge.

Del resto, si deve anche tener conto del fatto che, nel momento in cui si crea un nucleo famigliare, si uniscono le forze economiche e si dividono le spese da affrontare, mentre, viceversa, quando tale nucleo si sfalda le spese si moltiplicano esponenzialmente, anche per il coniuge astrattamente più abbiente, ed è quindi più difficile riuscire a gestire una nuova abitazione, nuove spese e, infine, il mantenimento da versare all’altro coniuge.


La giurisprudenza, in tempi recenti, ha individuato un parametro di riferimento, ossia “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).

Può accadere inoltre che, nel corso del giudizio di separazione, i coniugi tentino di occultare i propri profitti e il proprio reale stato patrimoniale al fine di ottenere un importo più alto, nel caso del coniuge beneficiario, o un importo più basso, nel caso del coniuge obbligato.

In questo caso, l’altra parte potrà chiedere, ai sensi dell’art. 155 comma VI c.c., che il giudice disponga un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto di contestazione, così da fugare ogni dubbio su eventuali occultamenti patrimoniali.

Giova ricordare che il mantenimento, una volta determinatone l’importo, non si cristallizza definitivamente, essendo sempre possibile chiedere una modifica di quanto stabilito qualora le condizioni di vita si modifichino, come nel caso in cui si perda il lavoro o si abbia un figlio da altro partner.

Luoghi comuni: la rendita vitalizia passiva della donna

L’istituto del matrimonio rappresenta probabilmente la culla dei clichè della società.

Uno di questi, il più maligno, è costituito dal pensiero che la donna, allorché decida di condividere la vita con un’altra persona, lo faccia spinta da sentimenti diversi rispetto all’amore e all’affetto che dovrebbero porsi alla base di ogni unione felice.

Si ritiene che, molto spesso, nei sogni delle fanciulle non vi sia l’abito bianco indossato mentre l’uomo dei sogni attende impaziente all’altare, bensì la possibilità di avere accesso a conti correnti ben farciti e ad un tenore di vita elevato, che il matrimonio garantisce anche nel periodo successivo, proprio grazie all’istituto del mantenimento.

A partorire tali pensieri ed affermazioni sono molto frequentemente le donne, le quali, quando c’è da scendere in campo per combattere altre donne, non esitano ad imbracciare scudo e spada per affermare la propria unicità di signore per bene nel ciarpame dell’universo femminile.

Ebbene, è vero, alle volte le sirene della prospettiva di “sistemarsi” attirano molto più di una passione travolgente.

L’attrattiva del contante rappresenta da sempre per l’essere umano una delle principali ruote motrici; non importa se si è uomini o donne.

Certamente, va segnalato come in una società come la nostra, ancora prevalentemente maschilista, è statisticamente più frequente che sia la donna ad ambire ad un buon matrimonio, in quanto molte strade professionali che conducono all’affermazione economica le sono ancora precluse, benchè non formalmente, comunque sostanzialmente.

È facile salire sulla scranna del giudizio per diffondere i nostri valori, ma la verità è che dietro determinate affermazioni e ramanzine si nasconde spesso il germe dell’invidia. Quando siamo costretti a condurre una vita piena di stenti e sacrifici, allora è meglio circondarla con il nastro dell’alta moralità, così da dare un senso e una giustificazione a tante ristrettezze.

Senza contare inoltre che non sempre la linea di confine tra il matrimonio dettato esclusivamente da motivi economici e quello in cui vi sono anche dei sentimenti è così netta e intravalicabile.

È ben possibile che, oltre all’affetto e alla stima che consentono di condividere la propria vita, ci sia il desiderio di unirsi in matrimonio anche in virtù delle agiatezze che questo ci permetterebbe.

Le due cose possono infatti essere cumulate e sussistere entrambe.

Ciò che è certo è che le persone, specie le donne, dovrebbero impegnare il proprio tempo in comportamenti solidali, in particolar modo quando l’appartenenza ad un genere piuttosto che a un altro lo richiede, anziché impiegare energie in dichiarazioni e sentenze sulla vita altrui, tanto cattive quanto superflue.

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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