Mantenimento dei rapporti con figli e nipoti
Per tutelare il diritto di mantenere i rapporti con figli e nipoti, l'avvocato incaricato può proporre azioni legali ai sensi degli articoli 316 e 317 bis c.c..
Tali strumenti consentono ai rispettivamente ai genitori e agli ascendenti (come ad esempio i nonni) di rivolgersi al giudice, presso il Tribunale dei minori, ove vi siano questioni di particolare importanza sulle quali non vi è accordo o nel caso in cui agli ascendenti sia negato il loro diritto di mantenere rapporti costanti con i minori.
L’art. 316 c.c. nello specifico, dopo aver ribadito che i genitori esercitano la potestà genitoriale nei confronti dei figli che non abbiano compiuto gli anni diciotto, statuisce che, in caso di disaccordo, questi possano consultare il giudice anche senza formalità, solo verbalmente, affinchè questo adotti i provvedimenti che più idonei nell’interesse del minore.
Nel caso, viceversa, degli ascendenti, questi non hanno alcuna potestà sui minori, salva la possibilità di rivolgersi al giudice ogniqualvolta venga compromesso il diritto riconosciutogli dall’art. 317 bis c.c., che stabilisce che essi hanno diritto di mantenere i rapporti con i nipoti minorenni.