Mantenimento dei rapporti con figli e nipoti
Per tutelare il diritto di mantenere i rapporti con figli e nipoti, l'avvocato incaricato può proporre azioni legali ai sensi degli articoli 316 e 317 bis c.c..
Tali strumenti consentono ai rispettivamente ai genitori e agli ascendenti (come ad esempio i nonni) di rivolgersi al giudice, presso il Tribunale dei minori, ove vi siano questioni di particolare importanza sulle quali non vi è accordo o nel caso in cui agli ascendenti sia negato il loro diritto di mantenere rapporti costanti con i minori.
L’art. 316 c.c. nello specifico, dopo aver ribadito che i genitori esercitano la potestà genitoriale nei confronti dei figli che non abbiano compiuto gli anni diciotto, statuisce che, in caso di disaccordo, questi possano consultare il giudice anche senza formalità, solo verbalmente, affinchè questo adotti i provvedimenti che più idonei nell’interesse del minore.
Nel caso, viceversa, degli ascendenti, questi non hanno alcuna potestà sui minori, salva la possibilità di rivolgersi al giudice ogniqualvolta venga compromesso il diritto riconosciutogli dall’art. 317 bis c.c., che stabilisce che essi hanno diritto di mantenere i rapporti con i nipoti minorenni.
Il diritto degli ascendenti ai sensi dell'art. 317-bis c.c.: limiti, procedura e giurisprudenza recente
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, l'art. 317-bis del Codice civile ha subìto una radicale riscrittura: laddove in precedenza riguardava l'esercizio della potestà sul figlio naturale, oggi sancisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni», attribuendo a tale posizione la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo — non più mero riflesso della tutela dell'interesse del minore nell'ambito della crisi coniugale, ma diritto tutelabile in via principale e indipendentemente da essa, anche nei confronti di una volontà comune di entrambi i genitori.
L'ascendente al quale sia impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati «i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore», con applicazione dell'art. 336, comma 2, c.c..
La competenza spetta al Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., anche quando sia pendente un parallelo giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al Tribunale ordinario, con l'avvertenza che, in quel contesto, gli ascendenti non hanno legittimazione a intervenire direttamente nel giudizio di famiglia, dovendo invece azionare un procedimento autonomo.
Nel corso del procedimento devono necessariamente essere sentiti il pubblico ministero e il minore che abbia compiuto i dodici anni o che, pur di età inferiore, risulti capace di discernimento, con modalità tali da garantirne la serenità e la riservatezza ai sensi degli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. introdotti dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Il diritto degli ascendenti, tuttavia, non ha carattere incondizionato: la Cassazione ha elaborato un orientamento granitico, ribadito nelle pronunce più recenti, secondo cui il suo esercizio è sempre «subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore», e la sua sussistenza — quando i genitori lo contestino — è configurabile soltanto quando il coinvolgimento degli ascendenti «si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore» (Cass. civ., Sez. I, Ord. 13 marzo 2025, n. 6658; Cass. civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12317).
In termini ancor più netti, il giudice non può limitarsi a constatare l'assenza di pregiudizio per il minore: deve accertare il «preciso vantaggio» che il minore stesso trae dalla partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo, e non può imporre frequentazioni contro la volontà espressa dei nipoti dodicenni o capaci di discernimento, dovendo invece individuare «strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti» (Cass. civ., Sez. I, n. 2881/2023). I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus — non sono cioè revocabili o modificabili se non per sopravvenienza di fatti nuovi — e, incidendo su diritti personalissimi e di rango costituzionale, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello (Cass. civ., Sez. I, Ord. 7 settembre 2025, n. 24726).
Un profilo processuale di recente apertura riguarda la tutela attivabile dal genitore alleato: la Cassazione ha chiarito che, quando le condotte ostative appartengono all'altro genitore, il genitore che denuncia l'ostruzione può richiedere nel giudizio di separazione la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti nell'ambito delle domande relative alla responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ord. 11 febbraio 2025, n. 3539).
Infine, la Riforma Cartabia ha esplicitamente presidiato il fenomeno dell'interferenza genitoriale: l'art. 473-bis.6 c.p.c. impone al giudice di procedere senza ritardo all'ascolto del minore «quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale», riconoscendo a questo comportamento ostruzionistico una specifica rilevanza processuale che il giudice non può ignorare.