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Diritti e doveri del matrimonio

Il vincolo matrimoniale ha radici molto antiche, trattandosi di legame che sin dai tempi della nascita delle società civili rappresenta il fondamento della famiglia, sebbene non possa negarsi che si vada verso il superamento di tale vincolo, con il riconoscimento, già attuato in molte legislazioni europee, delle c.d. unioni di fatto.

Tuttavia, il nostro legislatore, inevitabilmente condizionato da influenze religiose, non è certo noto per la sua lungimiranza e per essere precursore dei tempi, ragion per cui ad oggi nel nostro ordinamento il matrimonio costituisce l’unica forma di vincolo tutelata, che garantisce l’accesso ai diritti e ai doveri che ne conseguono.

Si tratta del mezzo attraverso il quale due persone si impegnano a realizzare una comunione di vita spirituale e materiale.

A prescindere da quale sia la forma scelta per la celebrazione del rito, può trattarsi di rito civile, di quello concordatario (celebrato innanzi a un sacerdote) o di quello celebrato da ministro di culto diverso da quello cattolico, ciò che rileva per la legge è la possibilità che il vincolo matrimoniale produca effetti civile all’interno dell’ordinamento italiano; ipotesi che si verifica allorché questo viene trascritto nel registro di stato civile del luogo in cui il matrimonio si è celebrato o in quello ove i coniugi risiedono.

Ciò significa che saranno applicabili al rapporto le norme relative del codice civile relative al matrimonio.

Posizione di parità Uomo – Donna

In primis, l’art. 143 c.c., il quale dispone che il marito e la moglie, con il matrimonio, assumono gli stessi diritti e i medesimi doveri, in ossequio alla parità dei sessi tanto difficilmente raggiunta e sancita dall’art. 29 Cost., che così recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

Assistenza morale e materiale, Coabitazione, Fedeltà

La superiore norma del codice civile impone ai coniugi l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, disponendo che entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Si agisce e coopera insieme al fine di coltivare quell’affectio coniugalis alla base del vincolo matrimoniale, ricordando che la violazione dei doveri imposti dalla legge può essere causa di addebito della separazione, con gli effetti già richiamati in relazione al diritto al mantenimento.

Residenza di famiglia

Il successivo art. 144 c.c. disciplina poi il rapporto che i coniugi dovranno avere dopo la celebrazione del matrimonio, che deve essere informato al rispetto reciproco e all’accordo sulle decisioni più importanti che caratterizzano tale tipo di rapporto e, segnatamente, è stabilito che i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, spettando a ciascun coniuge il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Mantenere ed assistere i figli

Va poi ricordato che, quando ci si sposa, non soltanto si assumono degli obblighi nei confronti dell’altro ma, anche, nei confronti dei figli, tant’è che, in sede di celebrazione del rito matrimoniale, l’ufficiale di stato civile o il ministro di culto dovranno dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, affinché il matrimonio produca effetti civili.

E proprio l’art. 147 c.c. impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.


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Cosa succede se i doveri coniugali vengono violati: l'addebito della separazione e le sue conseguenze

I doveri che il matrimonio impone ai coniugi — la reciproca fedeltà, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia, la coabitazione e la contribuzione ai bisogni comuni — non hanno natura meramente morale: sono obblighi giuridici a tutti gli effetti, la cui violazione produce conseguenze concrete e misurabili sul piano patrimoniale e processuale. La norma di riferimento è l'art. 151, comma 2, del Codice civile, ai sensi del quale, nel pronunciare la separazione, il giudice «dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

La pronuncia di addebito, tuttavia, non consegue automaticamente alla sola prova della violazione: la Cassazione è ferma nel richiedere che chi agisce fornisca la prova sia della «contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio», sia della efficacia causale di quel comportamento nel «rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza» (Cass. civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14458; Cass. civ., Sez. I, Ord. 7 agosto 2024, n. 22291).

In altri termini, non è sufficiente provare il tradimento o l'abbandono del tetto coniugale: occorre dimostrare che quella condotta è stata la causa scatenante della crisi, e non la conseguenza di un rapporto già irrimediabilmente compromesso (Cass. civ., Sez. I, Ord. 16 marzo 2026, n. 5896).

Specularmente, grava sul coniuge che eccepisca l'inefficacia della violazione — ad esempio invocando la preesistenza della crisi all'infedeltà — l'onere di provare tale anteriorità.

La reiterazione delle condotte lesive assume però un peso autonomo: la tolleranza iniziale di un coniuge nei confronti di una prima infedeltà non esclude l'addebito se le violazioni si ripetono, poiché la sopportazione può al più rilevare, insieme ad altri elementi, come indice del progressivo venir meno dell'affectio coniugalis (Cass. civ., Sez. I, Ord. 23 luglio 2026, n. 23978).

Le conseguenze pratiche dell'addebito sono di grande rilievo patrimoniale. L'art. 156 c.c. stabilisce che il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento spetta esclusivamente «al coniuge cui non sia addebitabile la separazione»: chi si vede addebitare la separazione perde dunque il diritto al mantenimento, conservando la sola pretesa agli alimenti nei casi di stato di bisogno ex art. 433 c.c., un rimedio residuale e ben più limitato.

La violazione dei doveri coniugali può infine aprire, in parallelo all'addebito, una autonoma azione risarcitoria per i danni non patrimoniali patiti dal coniuge leso: la Cassazione ha chiarito che i doveri matrimoniali hanno natura giuridica e non meramente morale, con la conseguenza che la loro violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile ex art. 2059 c.c., anche in assenza di una pronuncia di addebito (Cass. civ., Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853).

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