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Reati passionali e Stalking

Quando si parla di amore e al contempo di diritto, il pensiero corre subito a quei reati che sono cagionati dagli stati passionali, emozioni che scaturiscono dalla parte istintiva del nostro essere.

Tali stati possono costituire senz’altro una spinta ad una condotta illecita, un offuscamento della ragione, che induce sulla scia dell’emotività a compiere azioni che non si sarebbe mai creduto di arrivare a compiere.

Eppure, sebbene gli psicologi siano concordi nel ritenere che vi sia in questi casi un’alterazione della lucidità, gli stati emotivi e passionali non possono essere addotti quale causa di giustificazione in sede penale, né escludono l’imputabilità del soggetto.

Tra i delitti di nuova generazione che vengono perpetrati nel rapporto di coppia vi è senz’altro il reato di stalking, ossia gli atti persecutori posti in essere nei confronti di una persona, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché ingenerando un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti.

Detto reato, che prevede un aumento di pena nel caso in cui l’autore sia un ex coniuge o ex partner, è stato inserito nel nostro ordinamento al fine di tutelare le vittime di quei compagni che, terminata la relazione, non si rassegnano ad andare avanti.

Per queste situazioni è consigliabile farsi affiancare da un Avvocato Penalista con competenze in diritto di famiglia.

Lo stalking in ambito relazionale: fattispecie, aggravanti e standard probatorio

Il reato di atti persecutori, introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) e oggi disciplinato dall'art. 612-bis del Codice penale, punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto» ovvero da «costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita».

La Cassazione penale ha elaborato una distinzione strutturale tra tre eventi alternativi: un evento di «danno», consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia; e un evento di «pericolo», consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari — essendo sufficiente, per la configurazione del reato, il verificarsi di uno solo di essi (Cass. pen., Sez. V, Sent. 30 luglio 2026, n. 29048; Cass. pen., Sez. V, Sent. 24 febbraio 2025, n. 7400).

Il delitto ha natura di reato abituale di evento: ciò significa che non è un singolo episodio, per quanto grave, a integrarlo, ma la reiterazione di condotte autonome — di minaccia o molestia — la cui serialità conferisce autonoma consistenza alla fattispecie incriminatrice.

Quanto alla soglia probatoria dell'evento psicologico, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che non sia necessario alcun accertamento clinico di uno stato patologico né una perizia medica: è sufficiente che le condotte abbiano «idoneità a produrre l'effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima», desumibile dalla natura stessa dei comportamenti, dalle dichiarazioni della persona offesa e dai suoi comportamenti conseguenti (Cass. pen., Sez. V, Sent. 24 marzo 2026, n. 11131; Cass. pen., Sez. V, Sent. 5 agosto 2025, n. 28624).

Non basta, tuttavia, una semplice «sensazione di transitorio disagio, di mero fastidio, irritazione o insofferenza»: lo stato d'ansia rilevante deve essere concretamente accertabile e non transitorio, in quanto conseguenza di una vassazione continuata che abbia mutato la condizione di normale stabilità psicologica della vittima (Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 25248).

La disposizione prevede poi un articolato sistema di aggravanti, progressivamente inasprite nel tempo. La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) ha innalzato la pena base e modificato il primo comma; la pena è aumentata — con aggravante ad effetto comune — quando il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, oppure attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà nei confronti di minori, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità ovvero quando si operi con armi o da persona travisata.

Con la recentissima Legge 2 dicembre 2025, n. 181 — in vigore dal 17 dicembre 2025 — è stato inserito un ulteriore comma aggravato fino a un terzo e due terzi quando il fatto è commesso come «atto di odio o di discriminazione» o come «atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna», o «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo»: una norma che colpisce direttamente il meccanismo psicologico dei c.d. reati passionali da rifiuto, sancendo che la mancata accettazione della fine di una relazione non attenuante bensì aggrava la responsabilità penale.

Sul piano processuale, il delitto è di regola procedibile a querela della persona offesa, con termine di sei mesi dalla notizia del reato e remissione esclusivamente processuale; la querela diventa irrevocabile in caso di minacce reiterate nelle forme dell'art. 612, comma 2, c.p., e si procede invece d'ufficio quando la vittima è un minore o una persona con disabilità, o quando il reato è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio. In caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è subordinata — ai sensi dell'art. 165 c.p. come novellato dal Codice Rosso — alla partecipazione obbligatoria a percorsi di recupero psicologico presso enti specializzati.

 

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