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Verifiche sul patrimonio del coniuge con Polizia Tributaria

Gli accertamenti volti alla ricostruzione del patrimonio di uno dei coniugi, sono necessari per poter determinare l’importo dell’assegno del mantenimento.

È nella facoltà delle parti, secondo quanto stabilito dalla legge 898/70, chiedere che il giudice disponga un accertamento da parte del nucleo della polizia tributaria, finalizzato all’individuazione delle reali disponibilità economiche della controparte. Ciò in quanto è possibile che si alterino o si omettano alcune informazioni relative al proprio reddito, allo scopo di sottrarsi agli obblighi di mantenimento.

Sarà l'Avvocato Matrimonialista a dover richiedere l'accertamento, ma sarà poi il giudice a valutare se sussistono i presupposti per disporre tale accertamento, ossia se si palesi una situazione tributaria e fiscale poco chiara che necessiti di approfondimento.

Come funziona il potere di indagine: dalla norma alla giurisprudenza più recente

La base normativa dello strumento è l'art. 5, comma 9, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), ai sensi del quale, in caso di contestazioni, «il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». Sebbene la disposizione sia letteralmente riferita al giudizio di divorzio, la Cassazione ha da tempo affermato che essa si applica in via analogica anche ai procedimenti di separazione, stante l'identità di ratio riconducibile alla funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), questo potere è stato poi espressamente codificato per tutti i procedimenti in materia di persone e famiglie nell'art. 473-bis.2, comma 2, del Codice di procedura civile, che attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio, anche nei confronti di terzi, «indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso della polizia tributaria».

Si tratta di un potere officioso in deroga alle regole generali sull'onere della prova: il giudice può attivarlo autonomamente, senza che la parte ne faccia formale istanza, ma la sua funzione non è quella di sopperire a una carenza probatoria della parte richiedente, bensì di assumere «informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati».

Ne consegue che non è sufficiente una contestazione generica sulla veridicità delle dichiarazioni patrimoniali dell'altro coniuge: la richiesta deve fondarsi su fatti specifici e circostanziati che mettano concretamente in discussione la rappresentazione della controparte. Quando tale soglia è raggiunta, tuttavia, il giudice non può più limitarsi alla documentazione fiscale prodotta: come precisato da una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, egli ha il dovere di disporre le indagini, non potendo rigettare le domande sull'assegno per carenza di prova proprio su fatti che avrebbero dovuto essere verificati tramite la polizia tributaria (Cass. civ., Sez. I, Ord. 6 maggio 2024, n. 12281; Cass. civ., Sez. I, Ord. 13 dicembre 2024, n. 32349).

Sul piano sostanziale, il giudice non può limitarsi a valutare «soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta», ma deve tenere conto di tutti gli elementi economicamente rilevanti: la disponibilità di un consistente patrimonio immobiliare o mobiliare, uno stile di vita agiato e lussuoso incompatibile con i redditi dichiarati, e — appunto — la «percezione di redditi occultati al fisco», che le indagini della polizia tributaria sono preordinate a portare ad emersione (Cass. civ., Sez. I, Ord. 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. civ., Sez. I, Ord. 12 gennaio 2026, n. 676). Qualora persino gli esiti delle indagini tributarie risultassero insufficienti a ricostruire il reddito effettivo dell'obbligato, il giudice può fondare la propria decisione sulle presunzioni scaturenti dal tenore di vita concretamente accertato (Cass. civ., Sez. VI-1, Ord. 7 settembre 2015, n. 17738).

Infine, la Riforma Cartabia ha introdotto all'art. 473-bis.18 c.p.c. un ulteriore strumento di pressione: il comportamento della parte che fornisce informazioni economiche inesatte o incomplete è espressamente valutabile ai fini delle spese di lite e della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rendendo il tentativo di occultare redditi o patrimoni non solo inutile, ma processualmente rischioso.

 

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