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Consulenza Tecnica nel diritto di famiglia

Durante lo svolgimento del processo di separazione, o anche in quello di divorzio, può rendersi necessario l’intervento di consulenti tecnici che aiutino il giudice a decidere in ordine a questioni delicate che non ha la competenza per capire sino in fondo.

Basti pensare agli psicologi che intervengono per capire quali siano i migliori provvedimenti da adottare in favore dei minori.

Talvolta, specie quando si decide per l’affidamento dei minori e vi sia l’eventualità che uno dei genitori sia inidoneo a prendersi cura dei propri figli, dovranno intervenire degli esperti che, fatte le adeguate valutazioni, formuleranno un parere sul ciò che ritengono essere la decisione migliore.

Il giudice non avrà l’obbligo di adeguarsi, ma senz’altro tali relazioni peritali rappresentano uno strumento di aiuto per le decisioni che dovrà adottare.

Ovviamente, i tecnici che interverranno nel processo sono diversi a seconda delle esigenze e del tipo di procedimento che si sta celebrando.

La CTU nel diritto di famiglia: disciplina, limiti e rilevanza strategica

Nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice può avvalersi di uno o più consulenti tecnici dotati di «particolare competenza tecnica» ogniqualvolta tale apporto si riveli necessario per decidere.

La nomina avviene con ordinanza, nella quale vengono formulati i quesiti specifici che il consulente è chiamato a risolvere.

Nei procedimenti che riguardano persone, minorenni e famiglie, tuttavia, la Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha introdotto una disciplina ad hoc nell'art. 473-bis.25 del Codice di procedura civile: il giudice deve scegliere il consulente in ragione della sua specifica competenza rispetto all'accertamento da compiere.

Quando la CTU ha natura psicologica — come nella grande maggioranza delle cause sull'affidamento dei figli — le indagini sulla personalità dei genitori sono ammesse solo nei limiti in cui incidano direttamente sulle capacità genitoriali e devono essere fondate su «metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica»; questa previsione ha sancito sul piano normativo il definitivo ripudio della controversa Parental Alienation Syndrome (PAS), ritenuta dalla giurisprudenza un fondamento pseudoscientifico.

La relazione peritale deve tenere distinti i fatti direttamente osservati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, e le valutazioni tecnicas formulate dal consulente, con l'indicazione delle metodologie seguite.

Sul piano degli effetti processuali, la CTU non vincola il giudice: secondo un orientamento consolidato della Cassazione, il giudice di merito non può limitarsi a un «acritico recepimento» delle conclusioni peritali — tanto più nei casi in cui vengano allegate situazioni di violenza domestica — ma è tenuto a collocare i risultati della consulenza nel complessivo «contesto della dinamica processuale», verificando i comportamenti concretamente tenuti dal genitore attraverso i comuni mezzi di prova (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595).

Ciò significa che una CTU sfavorevole non è necessariamente determinante: l'assistenza di un avvocato esperto, affiancato da un consulente tecnico di parte (CTP), può consentire di evidenziare le criticità metodologiche della relazione peritale, contestarne i quesiti o i presupposti scientifici e offrire al giudice una ricostruzione alternativa e tecnicamente fondata delle capacità genitoriali.

 

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