Comunione e Divisione dei Beni
Il legislatore ha concepito la in cui tutti sono chiamati ad operare per l’interesse comune.
A tal proposito, si è resa indispensabile, oltre alla disciplina dei rapporti personali tra i coniugi, anche quella relativa ai rapporti di natura patrimoniale.
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi si riflette inevitabilmente, non soltanto nei confronti l’uno dell’altro, ma soprattutto nei confronti dei terzi (creditori o debitori).
Si potrebbe pensare che ciascun coniuge risponda delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio, anche dopo l’unione nel vincolo coniugale.
In realtà non è così; o meglio, non proprio.
Il legislatore, al fine di privilegiare l’interesse della famiglia nel suo complesso rispetto a quello dei singoli, ha scelto come regime ordinario quello della comunione legale, previsto dagli articolo 177 e ss. C.c., secondo cui, una volta sposati, gli acquisti dei coniugi saranno imputabili ad entrambi e ciascuno risponderà anche per le obbligazioni assunte dall’altro.
In particolare, costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali; l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Beni Personali
I beni strettamente personali, esclusi dal regime di comunione, sono quelli elencati dall’art. 179 c.c., vi tra cui rientrano i beni acquistati prima del matrimonio, quelli acquisiti per effetto di donazione o successione anche dopo il matrimonio, o ancora quelli che occorrono al coniuge per l’esercizio della sua professione.
Pur prevedendosi il regime della comunione legale come regime ordinario, il legislatore ha previsto la facoltà per i coniugi di orientarsi verso il diverso regime della separazione dei beni, potendolo fare o all’atto del matrimonio o in un momento successivo; l’ufficiale di stato civile provvederà all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Tale diverso regime ha l’effetto di mantenere separati i patrimoni dei coniugi, anche laddove questi vengano incrementati dopo il matrimonio, con l’effetto che ciascuno risponderà esclusivamente per le proprie obbligazioni.
Certamente questo è oggi il regime più scelto, poiché senz’altro rappresenta una protezione maggiore dai creditori dei singoli coniugi e dall’eventuale separazione.