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Comunione e Divisione dei Beni

Il legislatore ha concepito la  in cui tutti sono chiamati ad operare per l’interesse comune.

A tal proposito, si è resa indispensabile, oltre alla disciplina dei rapporti personali tra i coniugi, anche quella relativa ai rapporti di natura patrimoniale.

Il regime patrimoniale scelto dai coniugi si riflette inevitabilmente, non soltanto nei confronti l’uno dell’altro, ma soprattutto nei confronti dei terzi (creditori o debitori).

Si potrebbe pensare che ciascun coniuge risponda delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio, anche dopo l’unione nel vincolo coniugale.

In realtà non è così; o meglio, non proprio.

Il legislatore, al fine di privilegiare l’interesse della famiglia nel suo complesso rispetto a quello dei singoli, ha scelto come regime ordinario quello della comunione legale, previsto dagli articolo 177 e ss. C.c., secondo cui, una volta sposati, gli acquisti dei coniugi saranno imputabili ad entrambi e ciascuno risponderà anche per le obbligazioni assunte dall’altro.

In particolare, costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali; l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Beni Personali

I beni strettamente personali, esclusi dal regime di comunione, sono quelli elencati dall’art. 179 c.c., vi tra cui rientrano i beni acquistati prima del matrimonio, quelli acquisiti per effetto di donazione o successione anche dopo il matrimonio, o ancora quelli che occorrono al coniuge per l’esercizio della sua professione.

Pur prevedendosi il regime della comunione legale come regime ordinario, il legislatore ha previsto la facoltà per i coniugi di orientarsi verso il diverso regime della separazione dei beni, potendolo fare o all’atto del matrimonio o in un momento successivo; l’ufficiale di stato civile provvederà all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Tale diverso regime ha l’effetto di mantenere separati i patrimoni dei coniugi, anche laddove questi vengano incrementati dopo il matrimonio, con l’effetto che ciascuno risponderà esclusivamente per le proprie obbligazioni.

Certamente questo è oggi il regime più scelto, poiché senz’altro rappresenta una protezione maggiore dai creditori dei singoli coniugi e dall’eventuale separazione.

La divisione dei beni alla fine della comunione legale: come funziona in pratica

Quando il matrimonio cessa — per separazione personale, divorzio, annullamento o per altre cause previste dalla legge — la comunione legale si scioglie e si apre la fase della divisione dei beni comuni.

In base all'art. 194 del Codice civile, l'attivo e il passivo accumulati durante il matrimonio vengono ripartiti in parti uguali tra i coniugi: il principio di parità è considerato dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza della Cassazione inderogabile, nel senso che ciascun coniuge ha diritto alla metà indipendentemente dal contributo economico effettivamente apportato all'acquisto dei beni.

I coniugi non sono, durante il vincolo, individualmente titolari di una quota separata: come chiarito dalla Corte Costituzionale (C. Cost., 17 marzo 1988, n. 311), essi sono «solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione», intesa come massa patrimoniale unitaria.

La divisione può avvenire per accordo consensuale — senza necessità di rispettare le forme prescritte per le convenzioni matrimoniali — oppure per via giudiziale, con competenza del tribunale ordinario; si tratta tuttavia di una fase meramente eventuale, poiché i coniugi possono scegliere di rimanere in comproprietà ordinaria sui beni già comuni.

È importante ricordare che rimangono fuori dalla divisione i beni personali elencati dall'art. 179 c.c. — quali i beni pre-matrimoniali, quelli ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale, quelli destinati all'esercizio della professione e quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno — i quali tornano definitivamente nella disponibilità esclusiva del coniuge titolare senza necessità di alcuna attribuzione giudiziale.

 

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