Diminuzione Assegno di Mantenimento Divorzile
L'assegno di divorzio non è una rendita immutabile a vita, ed invero è soggetto a variazioni dovute al comportamento del coniuge.
Il caso che ci occupa ha dimostrato che il comportamento del partner è una variabile che deve essere tenuta in considerazione, infatti l'assegno divorzile ben può essere ridotto in relazione allo scarso apporto dato dal coniuge "libertino" alla gestione familiare durante il matrimonio.
La Sentenza numero 28892 del 27 dicembre 2011 si basa “in ragione del comportamento e della condotta di vita tenuti incontestatamente” dalla donna durante il matrimonio, caratterizzati da vita libera e disordinata, abitudine a frequentare locali notturni, abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci".
La condotta di vita in questo caso ha influenzato l'assegno dovuto dal marito alla moglie in ragione del fatto che quest'ultima non collabora alla gestione famigliare.
Decisione quest'ultima che ci sembra condivisibile considerando la grossa importanza che riveste una condotta sana ed equilibrata, sopratutto per i figli minorenni.
Che cos'è L'assegno di Mantenimento
L’assegno di mantenimento è un vincolo giuridico di tipo finanziario che svolge la propria funzione nella fase di separazione legale tra i coniugi: il giudice, nel momento in cui pronuncia la sentenza di separazione, prescrive al coniuge che usufruisca di condizioni economiche più agiate di contribuire al mantenimento dell’altro che ne deve aver fatto espressa richiesta, sempre che quest’ultimo provi di essere privo di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere il medesimo tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio e a patto che non sia stato ritenuto l’unico responsabile della cessazione della comunione materiale e spirituale (in altre parole che non gli sia stata addebitata la separazione).
La disciplina giuridica è contenuta nell’articolo 156 comma 1 del codice civile (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi).
Misura del Mantenimento: Quanto devo percepire/corrispondere?
La valutazione riguardo la sussistenza dei presupposti spetterà al giudice, che dovrà anche farsi carico di quantificare l’entità della somma che dovrà essere corrisposta, e per fare questo dovrà tenere conto della disparità economica tra i redditi (non soltanto dei proventi derivanti dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale, di eventuali investimenti effettuati), del tenore di vita durante l’unione matrimoniale e di qualsiasi altra circostanza che possa esser rilevante (per esempio una nuova relazione sentimentale di uno o di entrambi i separati). Un ulteriore elemento da valutare ai fini della quantificazione dell’assegno è la capacità lavorativa del coniuge richiedente.
Il giudice, infatti, stabilirà se questi sia nella concreta possibilità di svolgere un’attività retribuita, considerando diversi fattori: l’età, l’esperienza maturata, lo stato generale di salute, l’intervallo di tempo trascorso dall’ultima attività svolta.
L’assegno di mantenimento ha funzione assistenziale, in altre parole serve al coniuge privo di mezzi per mantenersi autonomamente, di adeguarsi alla nuova condizione di vita venutasi a creare dopo la rottura del nucleo familiare.