Risarcimento per il tradimento del Coniuge
Finito l'amore della vita matrimoniale arriva un momento, fortunatamente non per tutti, in cui si aprono le porte del tribunale dove si dà il via ad una guerra legale.
Anche se umanamente sgradevole, talvolta attivare un contenzioso con il proprio ex coniuge diventa necessario per ripristinare un equilibrio perduto.
Se esiste un momento della vita di ciascuno di noi fortemente rappresentativo di ciò che siamo e della nostra personalità, ivi compresi gli aspetti che teniamo nascosti, è proprio quello della crisi coniugale e della lotta acerrima contro la persona a cui abbiamo giurato amore eterno.
Il coniuge nel corso della separazione palesa aspetti di sé sconosciuti anche alla propria madre, trasformando l’Avvocato Matrimonialista nella persona che meglio sa interpretare le sue necessità.
Su tale piano, generalmente si pongono in essere conseguenze personali, tra cui rientrano le richieste di alimenti, di mantenimento, nonché le richieste risarcitorie.
Non sempre tuttavia le istanze avanzate da uno nei confronti dell’altro risultano infondate e illegittime; vi sono casi in cui la dignità di uno dei coniugi è lesa e calpestata a tal punto da diventare meritevole di un risarcimento, come nel caso di un tradimento plateale ed indecoroso.
Tradimento plateale e richiesta di risarcimento dei danni
Come accaduto ad una coppia che, in un primo momento, si era orientata per lo scioglimento congiunto del proprio matrimonio, rivolgendosi ad un avvocato affinchè si provvedesse alla separazione consensuale; serenità apparente ben presto spezzata dall’inizio di una separata causa civile, per volontà della moglie, con cui ella chiedeva il risarcimento dei danni cagionateli dalla ripetuta infedeltà del marito nel corso del matrimonio e dall’evidenza a tutto il paese di tale infedeltà.
In particolare la moglie sosteneva come la relazione del marito con altra donna, peraltro anch’essa sposata, fosse fatto notorio, di cui tutti i concittadini erano al corrente e, pertanto, le avesse causato notevole frustrazione e vergogna dinanzi all’intera cittadina.
Il danno da risarcire consisteva quindi, secondo la moglie tradita, nel patimento da lei sofferto in ragione della violazione da parte del marito di uno degli obblighi che discendono dal matrimonio, ossia l’obbligo di fedeltà, rendendole difficile la vita di relazione con le persone a lei vicine, le quali, consapevoli della situazione, avevano mostrato a suo dire un certo sentimento di compatimento, nonché il peggioramento delle condizioni di salute della donna sottoposta a un notevole carico emotivo e di stress.
Ne derivava l’inizio di una schermaglia con l’ex marito a suon di atti processuali, con la conseguente trasformazione di quella che era in un primo momento sembrata una separazione civile in una lotta senza esclusione di colpi.
Tradimento del coniuge - Avvocato per i danni
Presa la decisione di intraprendere un contenzioso civile con l'assistenza di un Avvocato Matrimonialista finalizzato al risarcimento dei danni, la moglie decideva di incardinare un procedimento innanzi al Tribunale, sostenendo la sussistenza di un danno non patrimoniale cagionatole dalla condotta illegittima del marito, risarcibile quindi ex art. 2059 c.c., visto il danno biologico ed esistenziale prodotto in seguito al tradimento del coniuge.
Veniva richiesta una consulenza tecnica d’ufficio volta a dimostrare la compromissione della salute della donna, in seguito alle sofferenze inflitte dal convenuto in costanza di matrimonio.
Terminata così l’istruttoria processuale, il Tribunale adito respingeva le domande avanzate dalla donna, non ritenendo fondate tali istanze risarcitorie.
Per nulla scoraggiata da tale prima battuta di arresto, la moglie proseguiva il cammino processuale, impugnando la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’appello di Genova, la quale, anch’essa, aderiva alla posizione del giudice di prime cure, respingendo pertanto le richieste contenute nell’atto di appello.
In particolare, i giudici del secondo grado di giudizio avevano sostenuto che, pur condividendo la tesi per cui il diritto di famiglia non rappresenta un sistema normativo chiuso e quindi possano entrarvi i principi di responsabilità aquiliana contenuti nel codice civile, nel caso di specie difettavano i presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento risarcitorio.
La risposta secondo la Corte era da rintracciare nell’iter che in precedenza aveva condotto alla separazione consensuale: prima di questa, infatti, la signora aveva incardinato un ricorso per la separazione con addebito al marito, al quale aveva poi rinunciato per addivenire ad una soluzione congiunta.
Tale scelta, secondo il collegio d’appello, faceva venir meno i presupposti per il risarcimento dei danni cagionati dall’infedeltà del marito, in quanto a fondamento dell’istanza risarcitoria avrebbe dovuto esser posta una pronuncia di addebito in sede di separazione.
In altri termini, si sosteneva che il riconoscimento dell’addebito fosse prodromico alla richiesta di vedersi risarcire i danni derivati da una condotta contraria agli obblighi coniugali.
Anche tale affermazione non ha però scoraggiato la battagliera moglie offesa, la quale decideva di impugnare anche tale provvedimento, portando il processo sino alle aule della Corte di Cassazione.
Adulterio risarcibile per danni morali e biologici
Giunta sino all’ultimo grado del giudizio disciplinato dal nostro ordinamento, la questione è stata nuovamente affrontata.
Nello specifico la ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente valutato i presupposti per incardinare un’azione risarcitoria, ritenendola ingiustamente preclusa dall’aver abbandonato il giudizio di separazione con addebito in favore della soluzione congiunta. Sosteneva la moglie come la rinuncia all’addebito non potesse essere arbitrariamente ritenuta equivalente alla rinuncia al risarcimento, trattandosi di azioni con presupposti differenti.
Ne deriva che la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sui rapporti intercorrenti tra la richiesta di addebito e l’istanza risarcitoria, dovendosi valutare se, come ritenuto dalla Corte d’appello di Genova, tra le due azioni vi sia un rapporto di subordinazione l’una all’altra.
All’uopo la Suprema Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (Cass. Civ., sentenza 10 maggio 2005, n. 9801), confermando completamente quanto già in essa affermato.
Ebbene, secondo la pronuncia del 2005, i doveri derivati dal vincolo matrimoniale secondo le statuizioni del codice civile non hanno mera rilevanza morale ma, al contrario, gli va riconosciuta natura giuridica, ponendo quindi in capo al titolare di essi un vero e proprio obbligo giuridico.
Ciò, ad avviso della Corte, può desumersi dal riferimento che l’art. 143 c.c. fa alle nozioni di dovere, obbligo e diritto, nonché dall’espresso riconoscimento della loro inderogabilità da parte dell’art. 160 c.c., con conseguente individuazione in capo a ciascun coniuge di un vero e proprio diritto soggettivo consistente nell’interesse a chè tali doveri vengano osservati.
Dal riconoscimento della natura giuridica degli obblighi scaturenti dal vincolo coniugale derivano due conseguenze: da un lato, da tali doveri scaturiranno tutte le conseguenze previste dal diritto di famiglia, quali l’obbligo di mantenimento o l’addebito della separazione, dall’altro lato, la violazione di questi potrà costituire un illecito civile, come tale risarcibile.
La Corte di Cassazione ha infatti ricordato come gli alimenti contemplati dalle norme di diritto di famiglia non abbiano natura risarcitoria, bensì assistenziale, con la conseguenza che nulla preclude la possibilità di agire in separata sede per l’ottenimento di un risarcimento non contemplato nella sfera delle norme attinenti alla famiglia.
È altrettanto evidente che, spostandosi sul piano della responsabilità aquiliana, non sarà sufficiente la violazione di un dovere coniugale al fine di far nascere in capo al trasgressore l’obbligo risarcitorio, dovendosi in questo caso dimostrare quanto richiesto dagli articoli 2043 e 2059 c.c., ossia l’effettivo verificarsi di un danno, nonché l’esistenza di un nesso causale tra la condotta e il nocumento prodottosi. Ma ciò non è sufficiente.
Avvocato risarcimento del danno non patrimoniale nel matrimonio
Affinché ricorrano i presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale, ossia di quello biologico ed esistenziale, si richiede la lesione di un bene costituzionalmente protetto; quindi il coniuge che voglia essere risarcito dall’altro coniuge adultero dovrà provare la lesione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., cagionato dalle particolari modalità con cui l’infedeltà è stata consumata.
Chiarita la diversità dei presupposti che legittimano la richiesta di addebito e il risarcimento del danno, la Corte ha quindi affermato la possibilità che le due avanzino parallelamente, senza porsi in rapporto di dipendenza e subordinazione l’una dall’altra.
In definitiva, dunque, la Cassazione ha annullato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’appelo di Genova affinché decida, tenuto conto del principio per cui i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni come effettivamente l'Avvocato aveva fatto.
Richiesta risarcitoria ed obblighi coniugali
Alla luce della sentenza in commento, non può che prendersi atto della possibilità, oramai riconosciuta, di ancorare alle condotte tenute da un coniuge in costanza di matrimonio una richiesta risarcitoria.
Senz’altro la normativa del diritto di famiglia, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, consente tale eventualità, pur suscitando però dei quesiti, come ad esempio se sia giusto o meno dare il via libera alle istanze risarcitorie ogniqualvolta l’altro coniuge ci causi una sofferenza tale da incidere in maniera negativa sul nostro stato di salute, ovviamente tenendo una condotta contraria agli obblighi coniugali (in caso contrario non vi sarebbero comunque i presupposti per l’individuazione di una responsabilità aquiliana).
Veramente abbiamo intenzione di intraprendere la strada della risarcibilità dell’adulterio?
Benchè possa essere giuridicamente legittimo, sotto il profilo dell’opportunità non si possono evitare dubbi e indecisioni, non solo in riferimento alle possibilità risarcitorie ma, soprattutto, relativamente all’opportunità di continuare a prevedere, come fa l’art. 143 c.c., l’obbligo di fedeltà tra i doveri coniugali.
In un tempo in cui stiamo cercando, seppur con qualche difficoltà, di superare anche il vincolo matrimoniale stesso, in cui abbiamo definitivamente equiparato i figli naturali a quelli legittimi, ha senso continuare a richiedere un obbligo di esclusività sentimentale e sessuale?
Si tratta di domande a cui il diritto non può dare risposte, trattandosi di questioni che devono essere risolte attraverso un dibattito politico in cui ci si interroghi anche sull’evoluzione della moralità.
Certamente, in un codice del 1942, la ratio della norma era chiara: assicurare la paternità della prole nata in costanza di matrimonio.
Sono passate oramai decine di anni, molti cambiamenti sono avvenuti, molti di più di quanto fosse legittimo attendersi, ragion per cui, al di là delle visioni ideologiche che ciascuno di noi ha e persegue, è probabilmente arrivato il momento di rivedere molte delle norme del nostro ordinamento, prendendo atto del fatto che le circostanze che ne avevano giustificato la previsione sono definitivamente tramontate.