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Malattia del lavoratore, reperibilità ed esoneri “rafforzati”

Nel sistema italiano la malattia del lavoratore è causa di sospensione del rapporto con diritto a retribuzione o indennità nei limiti fissati dalle leggi speciali e dalla contrattazione collettiva. Su questo sfondo opera la disciplina delle visite di controllo (art. 5 L. 300/1970, D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, DM 15 luglio 1986, DM 11 gennaio 2016), che impone al lavoratore di essere reperibile in determinate fasce orarie, salvo i casi di esonero introdotti dall’art. 25 D.Lgs. 151/2015 per il settore privato.

Il caso che ha dato origine alle Linee guida INPS oggetto di questo commento è proprio l’interpretazione pratica dell’esonero dalla reperibilità per i lavoratori con invalidità pari o superiore al 67% e/o affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, tema centrale per la gestione delle assenze e dei controlli in azienda.

Il quadro normativo dell’esonero dalla reperibilità

L’art. 25 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, attuato dal D.M. 11 gennaio 2016, ha esteso ai lavoratori subordinati privati la possibilità di essere esentati dall’obbligo di reperibilità in malattia quando ricorrono due fattispecie tipizzate:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, documentate da strutture sanitarie competenti;
  • stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta ≥ 67%, indipendentemente dall’ente che ha effettuato il riconoscimento (invalidità civile, previdenziale, INAIL, invalidità di guerra o per servizio).

Il D.M. 11 gennaio 2016, art. 1, comma 3, precisa che l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, soglia che viene ripresa e “riempita” di contenuto dalle Linee guida INPS – Allegato 2 alla circ. n. 95/2016.

L’INPS chiarisce che rileva la “invalidità riconosciuta” in qualsiasi forma (civile, INAIL, previdenziale), purché pari o superiore ai due terzi, e individua le tabelle e le categorie da cui il medico certificatore deve trarre riferimento.

Linee guida INPS: invalidità ≥ 67% e “non bagatellarità”

In sintesi, le Linee guida affrontano un problema pratico: la soglia del 67% può essere raggiunta non solo per una singola menomazione grave, ma anche come “somma” di plurime piccole invalidità concorrenti.

Da qui l’esigenza di evitare un uso distorto di visite fiscali da parte del datore di lavoro o dell’esonero da parte del lavoratore:

“Premesso che si può procedere all’esclusione dalla reperibilità solo se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, diventa, dunque, davvero importante che, per scongiurare che si verifichino eccessi anche incolpevoli nelle richieste di esonero e/o nell’attribuzione dello stesso, il medico certificatore abbia ad unico riferimento le patologie che sono elencate (…) In altre parole, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale…”.

Tre sono i profili giuslavoristici che emergono con particolare nettezza:

  1. Connessione causale: l’evento di malattia per cui si chiede esonero deve essere “sotteso o connesso” alle patologie invalidanti che hanno determinato il 67%. Non basta, dunque, che il lavoratore sia titolare di un verbale di invalidità civile o INAIL; occorre che l’assenza per malattia sia effettivamente collegata a quella stessa menomazione.
  2. Riferimento selettivo alle tabelle: il medico certificatore è invitato ad assumere “a unico riferimento” le patologie elencate nelle tabelle di invalidità (Tabella A e E per invalidità di guerra/servizio, DM 5 febbraio 1992 per invalidità civile, provvedimenti INAIL e INPS per invalidità da lavoro e previdenziale). Si richiama così una sorta di “canone tabellare” volto a ridurre margini di discrezionalità eccessiva.
  3. Non bagatellarità dello stato morboso: lo stato morboso che consente l’esonero “non può essere bagatellare”, deve esprimere una menomazione di cospicuo rilievo funzionale. L’INPS vuole evitare che la soglia del 67% sia “raggiunta” sulla carta da un coacervo di piccole invalidità, prive di reale impatto funzionale, rendendo di fatto esentabile dalla reperibilità qualsiasi episodica malattia non seria.

Il messaggio, sul piano sistematico, è chiaro: l’esonero dalla reperibilità non è una “franchigia generale” per tutti i lavoratori invalidi ≥ 67%, ma un istituto mirato, costruito su situazioni di grave compromissione funzionale, e richiede un giudizio medico‑legale rigoroso e coerente con le tabelle di riferimento.

Il ruolo del medico certificatore e i controlli INPS

Le Linee guida enfatizzano il ruolo del medico certificatore come “snodo” dell’intero sistema: è lui che deve controllare la documentazione di invalidità, interrogare le tabelle di riferimento e stabilire se l’evento di malattia sia effettivamente riconducibile a una patologia di rilievo sistemico.

Questo si intreccia con la funzione dei medici INPS deputati alle visite di controllo: il sistema di accertamento deve restare “garantito in ogni caso”, a presidio del corretto uso degli esoneri e del rispetto del limite dei 180 giorni di comporto cui la stessa INPS fa cenno nelle Linee guida.

Sul versante dei rapporti di lavoro, ciò significa che:

  • il datore di lavoro continua a poter richiedere la visita di controllo in caso di dubbi sull’effettività dell’assenza;
  • l’INPS, anche in presenza di esonero da reperibilità, mantiene i propri poteri di verifica sulla congruità della diagnosi e della prognosi e sulla riconducibilità della malattia alle patologie invalidanti.

Ne deriva una distinzione concettuale utile per la pratica:

  • l’esonero da reperibilità incide sulle fasce orarie in cui può essere effettuata la visita domiciliare;
  • non incide, invece, sull’accertabilità della malattia e sul controllo della correttezza formale e sostanziale della certificazione, che restano pienamente operativi.

Attenzione però, tale disciplina si lega inevitabilmente a precedenti provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardano il lavoratore. 

Ad esempio nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto l'invalidità civile direttamente dall'INPS, ovvero una sentenza favorevole che omologhi l’accertamento del requisito sanitario tramite un percorso giudiziario a seguito di consulenza medico legale d'ufficio, il tema cambia radicalmente. In questi due casi sopra menzionati, il medico INPS inviato a controllare non può eccedere le proprie competenze e provvedere in modo diverso da quanto oggetto di pregresso accertamento.

Diversamente, il medico INPS esercente una funzione a rilevanza pubblica rischia, secondo una valutazione da svolgersi a cura di un Avvocato competente, di superare la soglia di offensività richiesta dal reato di cui all'articolo 650 del codice penale relativo all'Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Un caso emblematico, se non di scuola, può riguardare le malattie lungolatenti, croniche, recidive, ovvero quelle patologie in corso di cura medica (si pensi alla depressione).


Implicazioni operative per datori di lavoro e HR

Per gli studi di consulenza legale e le aziende, la lettura combinata di art. 25 D.Lgs. 151/2015, D.M. 11 gennaio 2016 e Linee guida INPS suggerisce almeno due accortezze operative:

  • Verificare che l’eventuale richiesta del lavoratore di esonero da reperibilità sia supportata da:
    • verbale di invalidità o provvedimento INAIL/INPS con percentuale ≥ 67%;
    • documentazione sanitaria che correli l'evento di malattia alla patologia invalidante (certificato del proprio medico curante di base, convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale).
  • Considerare l’esonero come eccezione, non regola, e mantenerne traccia documentale in cartelle sanitaie personali, per poter motivare eventuali scelte gestionali (richiesta di controlli, contestazioni, valutazioni sul comporto, contestazioni disciplinari o peggio ancora licenziamento illegittimo).

Infortuni sul lavoro e malattia professionale

La logica di unitarietà delle procedure di controllo emerge con forza nella sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, 27 ottobre 2017, n. 25650, in cui la Corte afferma che:

“le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 5 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia”.

La Cassazione ne trae due conseguenze :

  1. Competenza INPS: il datore di lavoro non può rivolgersi liberamente a medici di fiducia o ad altri enti (come INAIL) per controllare lo stato di salute, ma deve passare per l’INPS e per le stesse procedure previste per la malattia comune.
  2. Parità di trattamento: anche in presenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la verifica della giustificazione dell’assenza passa attraverso il medesimo circuito di visite fiscali, con identici standard di valutazione e garanzie per il lavoratore.

L’accostamento tra questa massima e la disciplina dell’esonero per invalidità ≥ 67% consente di cogliere un filo comune: la volontà del legislatore e dell’INPS di mantenere unitario e pubblico il sistema dei controlli, pur introducendo strumenti di tutela rafforzata (esenzione da reperibilità) per le situazioni cliniche più gravi e delicate.

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