Infortunio del lavoratore distaccato: chi paga il risarcimento?
Un lavoratore viene distaccato. Cambia luogo di lavoro, non datore. Si fida. Fa ciò che gli viene chiesto. Poi accade l’infortunio. Grave. Improvviso. Una mano schiacciata da una macchina che avrebbe dovuto proteggerlo.
Da qui nasce la domanda che molte aziende si pongono: chi deve pagare il risarcimento del danno? Il distaccante o il distaccatario?
La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 25 gennaio 2026, n. 1633 risponde con nettezza. E lo fa con argomentazioni giuridiche che meritano attenzione.
Il protagonista: un lavoratore distaccato e una macchina manomessa
Il dipendente era assunto da una società, ma operava presso un’altra impresa in regime di distacco. Mentre utilizzava una sega automatica, subiva un grave infortunio.
Il punto decisivo? I dispositivi di sicurezza della macchina erano stati manomessi.
Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno condannato la società distaccataria al risarcimento del danno differenziale. La Cassazione conferma.
Paga il distaccatario
La Suprema Corte fonda la propria decisione su un principio chiaro, espresso dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/2008: nell’ipotesi di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.
Non è una formula astratta. È una regola operativa.
La sentenza sottolinea che il soggetto che utilizza la prestazione lavorativa è colui che espone il lavoratore al rischio. È lui che organizza il lavoro. È lui che controlla i macchinari. È lui che deve vigilare.
Nel caso concreto, la responsabilità dell’infortunio è stata ascritta in via esclusiva alla società distaccataria, presso cui il lavoratore eseguiva la prestazione al momento del sinistro.
La Corte territoriale aveva accertato che la macchina era stata privata dei dispositivi di sicurezza, che il lavoratore era stato adibito alla sega senza costante vigilanza e che la società distaccante aveva invece dimostrato di aver formato e informato correttamente il dipendente.
Questo accertamento è decisivo. L’unico fattore di rischio è stato individuato nella macchina resa più pericolosa dalla manomissione dei sistemi di sicurezza.
In altre parole, il rischio non era generico. Era concreto. Era organizzativo. Era interno alla sfera del distaccatario.
La posizione di garanzia ricoperto dal Datore di lavoro concreto
La Corte richiama la nozione di posizione di garanzia.
Nel distacco, il distaccante mantiene un dovere iniziale: deve formare e informare il lavoratore e verificare che l’ambiente non sia manifestamente insicuro.
Ma una volta avviato il distacco, la gestione concreta della sicurezza ricade sul distaccatario. È lui che deve controllare i macchinari, impedire l’uso di attrezzature pericolose e assicurare una vigilanza continua.
La sentenza afferma chiaramente che l’operatività della polizza del distaccante presuppone una sua responsabilità verso il lavoratore. Se questa manca, manca anche il presupposto dell’intervento assicurativo.
La logica è lineare: se il distaccante non è responsabile, non deve risarcire. E se non deve risarcire, la sua assicurazione non interviene.
E la condotta del lavoratore?
La difesa aveva tentato di spostare l’attenzione sulla presunta imprudenza del dipendente. La Cassazione respinge l’argomento.
Non ogni disattenzione interrompe il nesso causale. Serve un comportamento abnorme, cioè totalmente eccentrico rispetto al processo produttivo.
Qui il lavoratore stava svolgendo la prestazione richiesta. Non stava compiendo un atto arbitrario. Non stava facendo qualcosa di estraneo al lavoro.
La Corte afferma che, anche in presenza di direttive impartite, non viene meno l’obbligo datoriale di costante vigilanza, soprattutto quando la macchina è stata privata dei fondamentali dispositivi di sicurezza.
Questo passaggio è decisivo. La vigilanza non è opzionale. Non è delegabile al buon senso del lavoratore. È un obbligo strutturale.
Il danno differenziale: perché il risarcimento resta dovuto
L’infortunio era stato riconosciuto dall’INAIL (caso diverso dai lavoratori transnazionali). Ma ciò, comunque, non esaurisce la responsabilità civile.
Il danno differenziale nasce proprio dalla differenza tra indennizzo pubblico e danno civilistico integrale.
Poiché la responsabilità è stata attribuita esclusivamente alla distaccataria, è quest’ultima che deve pagare il risarcimento.
Non c’è spazio per una responsabilità concorrente del distaccante, perché la Corte ha accertato che gli obblighi formativi erano stati adempiuti e che l’unico elemento causale era la manomissione della sega.
Il principio che emerge è netto: chi organizza il rischio, paga il danno.
La polizza sospesa: quando l’assicurazione non copre
Resta l’ultimo nodo. La società distaccataria aveva una polizza assicurativa. Ma il premio era stato pagato in ritardo.
L’infortunio è avvenuto a settembre. Il premio è stato pagato a dicembre.
La Corte applica l’art. 1901, comma 2, c.c. La sospensione della garanzia opera automaticamente in caso di mancato pagamento. Il pagamento tardivo produce effetti solo dal momento dell’adempimento. Non retroagisce.
Neppure l’accettazione del premio da parte della compagnia equivale a rinuncia alla sospensione.
La distaccataria deve risarcire, senza copertura assicurativa.
Una decisione che impone rigore
La sentenza n. 1633/2026 rafforza tre concetti fondamentali.
Il distacco trasferisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario.
La condotta del lavoratore rileva solo se davvero abnorme.
La copertura assicurativa dipende dal puntuale pagamento del premio.
Soprattutto, la Corte costruisce un ragionamento coerente: il risarcimento grava su chi ha creato o tollerato il rischio.
Nel caso concreto, la macchina manomessa era il centro del problema. E quella macchina era nella disponibilità del distaccatario.
Il diritto segue la realtà organizzativa. E la realtà dice che il lavoratore si è fatto male perché qualcuno ha consentito l’uso di un macchinario senza protezioni.