Avvocato Risarcimento Malattia professionale da lavoro
Quando si parla di malattia professionale, si fa riferimento a tutte quelle patologie che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Questa va tenuta distinta dall’infortunio sul lavoro in quanto, mentre quest’ultimo concerne un singolo episodio verificatosi sul luogo di lavoro, che ha cagionato al lavoratore una lesione all’integrità fisica con una traumaticità immediata, la malattia professionale si sviluppa con il passare del tempo, per effetto della continua e costante esposizione a fattori di rischio presenti nell’ambito lavorativo che, alla fine, cagionano una vera e propria patologia.
Nello specifico, può definirsi malattia professionale ogni stato morboso che si ponga in rapporto di causa–effetto con lo svolgimento di qualunque tipologia di attività lavorativa.
Consapevolezza del rischio da lavoro
Proprio per essere una patologia che si sviluppa progressivamente, spesso dopo che siano trascorsi anche molti anni dallo svolgimento di un determinato lavoro, detto tipo di malattia è molto sottovalutata, vista anche la difficoltà che si ha nell’immediata individuazione di un nesso tra la diagnosi fatta e l’esposizione negli anni a fattori di rischio, dei quali il più delle volte si era persino all’oscuro.
Ne deriva un significativo fenomeno di sotto denuncia da parte dei lavoratori, che storicamente sono spesso inconsapevoli dei rischi corsi nello svolgimento dell’attività di lavoro.
Risarcimento per esposizione a sostanze particolari
Sotto il profilo normativo, la risarcibilità delle malattie professionali è stata per la prima volta prevista con il d.P.R. 1124 del 1965, disciplinante il funzionamento dell’Inail, il quale all’art. 3 prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione per le malattie professionali indicate nella tabella 4 allegata allo stesso d.P.R., tra cui rientrano ad esempio le malattie derivanti dai composti organici del piombo, quelle causate dall’esposizione all’azione del mercurio, del fosforo, delle leghe dell’arsenico e neoplastiche, nonché quelle derivanti dall’inalazione di sostanze quali amianto o cromo.
Peraltro, la risarcibilità di queste malattie è stata ancor più ampliata dall’intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 3 per contrasto con l’art 38 Cost. (che sancisce il diritto dei lavoratori a che siano previsti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia), nella parte in cui non prevedeva che l’assicurazione fosse obbligatoria anche per malattie diverse da quelle riportate nella tabella, comunque causate dall’esposizione ad un agente patogeno durante il lavoro.
Tabella delle malattie risarcibili
Va comunque ricordato che l’elencazione riportata in tali tabelle è sempre suscettibile di modifica e ampliamento, tanto che, da ultimo, queste sono state aggiornate con decreto ministeriale del 9 aprile 2008, che ha portato ad 85 le categorie di malattie previste.
In sostanza, ogniqualvolta il lavoratore dia prova di aver contratto una patologia riconducibile alle malattie contemplate nelle tabelle, in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, avrà diritto ad essere risarcito e ad ottenere delle prestazioni economiche dall’Inail, che, giova ricordarlo, è l’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Ovviamente, l’onere della prova graverà esclusivamente sul prestatore di lavoro, il quale potrà anche dimostrare la sussistenza di una malattia professionale diversa da quelle “tabellate”, secondo il sistema misto che è derivato dalla predetta pronuncia della Consulta.
Avvocato Indennizzo Inail
Il percorso per ottenere l’indennizzo spettante al lavoratore che abbia contratto una malattia professionale è abbastanza travagliato e prende le mosse dalla denuncia della malattia.
Nello specifico, il lavoratorepuò dare incarico al proprio Avvocato di Fiducia per malattie professionali affinchè possa essere incardinata la procedura volta all’ottenimento dell’indennizzo.
A questo punto l’Inail verifica l’effettiva sussistenza di una malattia professionale e del ricorrere di tutti i requisiti necessari per avere accesso alla prestazione economica.
Esame malattia Inail
Detta valutazione terrà conto di due diversi elementi: se la malattia denunciata appartiene a quelle tabellate, si individuerà la compresenza di tutti gli elementi richiesti dalla tabella stessa, se invece la malattia è extratabellare, oggetto di valutazione saranno le prove addotte dal lavoratore in ordine alla riconducibilità della patologia all’attività lavorativa.
Una volta eventualmente accolta la domanda, la prestazione economica sarà erogata sotto forma di rendita o in un un’unica soluzione.
Ricorso Diniego di Indennizzo Inail
Viceversa, qualora la domanda venisse respinta poiché la divisione Inail territorialmente competente non ritenga sussistere i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo, l'Avvocato potrà presentare ricorso all’Inail, entro 90 giorni dalla data della ricezione della lettera con cui è stato comunicato il respingimento.
Il ricordo dovrà riportare tutte le motivazioni, fattuali e giuridiche, per le quali il prestatore di lavoro ritenga errata la prima decisione dell’Inail.
Se anche la Sede Provinciale dovesse respingere il ricorso, allora l’unica strada possibile sarà rivolgersi al giudice del lavoro, con ricorso in cui saranno indicate tutte le circostanze di fatto che hanno condotto dinanzi al tribunale e le richieste effettuate.
Nel corso del procedimento sarà indispensabile eseguire una Consulenza Tecnica d’Ufficio (medico legale) per accertare l’esistenza di una malattia professionale che possa collegarsi all’esposizione a fattori patogeni presenti sul luogo di lavoro.
Risarcimento Danni differenziale
Diversa è invece la richiesta risarcitoria, che potrà ugualmente essere presentata innanzi al giudice del lavoro, mediante ricorso in cui si dovrà dare prova del danno biologico ed eventualmente del danno morale sofferto.
In questo caso, tuttavia, non si tratta di un indennizzo dovuto dall’Inail, ma di una vera e propria responsabilità del datore di lavoro, al quale pertanto andrà chiesto il risarcimento, dando prova non solo della malattia, ma anche dei danni e del nesso causale tra attività di lavoro e patologia riportata.
Esposizione a rumori intensi
Tra le ipotesi più frequenti di malattie professionali, per le quali risulta il maggior numero di indennizzi riconosciuti, vi è ad esempio la sordità, o riduzione dell'udito, causate da esposizione prolungata a rumori intensi, provocati da macchine industriali o mezzi agricoli; tale tipologia di malattia è essenzialmente diffusa tra i lavoratori metalmeccanici, nel settore del legno edei marmisti, ed è quella statisticamente più presente in Italia.
Asma e Allergia per plastica e gomma
Ve ne sono ovviamente anche delle altre che, per numero di lavoratori colpiti, figurano ai primi posti di questa particolare classifica, quali l'asma bronchiale e alveolite allergica, causate dall'inalazione di polveri o sostanze nocive, contratte spesso dai lavoratori del settore industriale che utilizzano gomme, plastiche, vernici e del settore agricolo per il contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale e composti chimici e organici.
O ancora, le malattie da radiazioni solari, che costituiscono un rischio per i muratori, gli agricoltori, gli operai di cantieri stradali, gli addetti a stabilimenti balneari, fino ad arrivare alla sindrome del tunnel carpale per coloro che invece utilizzano abitualmente il mouse del computer.
Responsabilità del datore di lavoro
In alcune ipotesi, le malattie professionali sono cagionate da attività del tutto lecite che non possono in nessun modo essere evitate, perché parte integrante di specifiche prestazioni lavorative, con la conseguenza che il lavoratore non potrà sottrarsi al rischio di contrarre tali patologie se vuole continuare a svolgere quel lavoro.
In altri casi, tuttavia, l’esposizione a fattori patogeni non è inevitabile o, quantomeno, potrebbe essere attenuata e resa meno incisiva per la salute umana attraverso specifiche misure di sicurezza adottate dall’imprenditore.
In siffatte eventualità, il datore di lavoro ha la possibilità, anzi l’obbligo, di porre in essere tutte quelle azioni dirette alla riduzione dell’esposizione del lavoratore e, qualora non lo faccia, non solo può incorrere in pretese civile per il risarcimento, ma anche in responsabilità penale, potendosi consumare il reato di lesioni o, addirittura, quello di omicidio colposo.
È il datore di lavoro attento solo al profitto e alla massimizzazione dei guadagni il soggetto classico che rappresenta la causa delle malattie professionali dei suoi dipendenti.
Sostanze Tossiche: Amianto ed Eternit
Tra i casi noti, non può non farsi riferimento ai processi relativi al caso Eternit, marchio registrato di fibrocemento, rivelatosi poi altamente tossico in quanto realizzato con amianto , la cui polvere se inalata ha effetti cancerogeni mortali.
Le malattie e i decessi cominciarono negli anni Cinquanta a Casale Monferrato, quando iniziarono le prime proteste dei lavoratori dell’azienda per l’ottenimento di maggiori garanzie e tutele per la salute; successivamente, negli anni Sessanta cominciarono ad essere coinvolti nelle malattie e nella morti sospette anche persone non direttamente coinvolte con la fabbrica.
Ancora oggi, nonostante i processi ancora in corso, il dato ormai pacifico della tossicità di tale materiale, continuano le contaminazioni, ancorchè la produzione di lastre di amianto sia stata interrotta dagli anni Novanta. Sono state contestate più di 258 morti potenzialmente connesse a tale disastro.