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Risarcimento del danno da Disservizio idrico senza preavviso

Chi vive un’interruzione improvvisa dell’acqua sa quanto il disagio sia immediato e concreto: non si tratta di un mero disservizio tecnico, ma della temporanea impossibilità di soddisfare bisogni essenziali, dal bere alla preparazione dei pasti, dall’igiene personale alla gestione della casa. In un contesto urbano in cui il servizio idrico integrato è configurato come servizio pubblico essenziale, la continuità della fornitura e un’adeguata informazione preventiva sono parte del nucleo minimo di tutela che l’ordinamento deve garantire al consumatore.

Proprio per questo la regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare la Delibera 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/idr sulla morosità nel servizio idrico integrato (REMSI), costruisce un sistema di standard di qualità e di indennizzi automatici in caso di errata azione per morosità, mancato invio del sollecito, violazione dei termini di costituzione in mora e ripristino della fornitura.

Il Regolamento di utenza Acea ATO 2, per l’ambito Lazio Centrale – Roma, afferma a sua volta che il gestore garantisce un’erogazione “continua, regolare e senza interruzioni”, secondo gli standard fissati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, e che gli indennizzi per il mancato rispetto di tali standard sono riconosciuti conformemente alla Carta.

Questo quadro regolatorio è il parametro di valutazione delle clausole inserite nel Regolamento di utenza: non possono legittimamente ridurre in peius i diritti riconosciuti al consumatore né neutralizzare l’efficacia della disciplina imperativa, nazionale e regolatoria, in tema di qualità contrattuale e responsabilità per inadempimento.

La clausola Acea ATO 2 sull’assenza di indennizzi

La frase riportata nell’immagine (“Nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo, non sono previsti indennizzi all’utente finale e il gestore non risponde dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla diminuzione di pressione, ma si impegna a provvedere al ripristino nel rispetto delle modalità descritte nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque, con la maggior sollecitudine possibile”) è inserita nell’articolo dedicato alla interruzione del servizio e limitazione della fornitura.

Se si legge il contesto, si comprende che il Regolamento distingue fra:

  • interruzioni dovute a interventi programmati, per le quali la Carta del Servizio prevede standard e indennizzi in caso di mancato rispetto;
  • interruzioni dovute a eventi imprevisti di forza maggiore o a guasti non imputabili al gestore, per le quali il Regolamento dichiara che non sono dovuti indennizzi né il gestore risponde dei danni.

Tuttavia, la formulazione evidenziata nell’immagine ha un raggio applicativo potenzialmente più ampio: non chiarisce che l’esclusione di indennizzo e di responsabilità vale solo per i casi di forza maggiore e guasti non imputabili, ma, riferendosi genericamente “ai casi e alle condizioni previste nel presente articolo”, rischia di essere interpretata come una negazione generalizzata di qualsiasi indennizzo e di qualsiasi responsabilità per danni da interruzione o riduzione di pressione, riducendo l’obbligo del gestore al mero ripristino del servizio “con la maggior sollecitudine possibile”.

In altre parole, la clausola tenta di spostare il baricentro del rapporto contrattuale: dal diritto del consumatore a una fornitura continua e, in caso di disservizio imputabile al gestore, al risarcimento e agli indennizzi, si scivola verso un modello in cui l’unico obbligo sarebbe quello, minimo, di ripristinare la fornitura “quando possibile”, senza conseguenze economiche per il gestore.

È proprio questa potenziale lettura estensiva che la rende sospetta sotto il profilo della vessatorietà, a maggior ragione se non viene nemmeno indicato un metodo per individuare "la forza maggiore" o "guasti": che si intende? alluvione? terremoto? oppure la semplice manutenzione delle condutture? Sembra un pò troppo facile inserire clausole così progettate.

La disciplina generale sulle clausole vessatorie e il significativo squilibrio

La nozione di clausola vessatoria è oggi riconducibile agli artt. 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), che hanno assorbito e sviluppato la precedente disciplina dell’art. 1469-bis c.c..

L’art. 33, comma 1, Cod. Cons. stabilisce che nel contratto concluso tra professionista e consumatore sono vessatorie le clausole che, “malgrado la buona fede”, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il comma 2 elenca, a titolo di presunzione relativa, alcune categorie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria; fra queste, rilevano in particolare:

  • la clausola che esclude o limita le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale del professionista;
  • la clausola che limita la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni contrattuali o che sancisce decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, o ancora che restringe la libertà contrattuale nei rapporti con terzi.

Già l’originario art. 1469-bis c.c. includeva fra le clausole presumibilmente vessatorie quelle che avevano per oggetto o per effetto di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore (…) in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. La dottrina ha sottolineato come la nullità di protezione che colpisce le clausole vessatorie sia, di regola, parziale: il contratto rimane valido per il resto, ma la clausola abusiva viene espunta e sostituita, per eterointegrazione, dalla disciplina legale.

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che anche le clausole relative all’oggetto del contratto o al corrispettivo, se redatte in modo non chiaro e comprensibile e se determinano un significativo squilibrio, possono essere considerate vessatorie e quindi nulle. Il criterio centrale resta la valutazione del contenuto della clausola e del suo impatto complessivo sul regolamento contrattuale: se la clausola riduce drasticamente, sul piano economico e giuridico, la tutela del consumatore in caso di inadempimento del professionista, essa ricade nell’ambito dell’art. 33 Cod. Cons.

Applicando questi principi al servizio idrico integrato, l’utente Acea ATO 2 è certamente un consumatore ai sensi del Codice del Consumo; il gestore è un professionista che utilizza condizioni generali standardizzate. Ne consegue che il Regolamento di utenza, per la parte in cui disciplina il rapporto contrattuale, deve essere sottoposto al controllo di vessatorietà. La clausola che esclude in radice indennizzi e responsabilità per danni da interruzione del flusso dell’acqua o da riduzione di pressione appare, in termini sostanziali, una clausola di esonero da responsabilità in caso di inadempimento del professionista, rientrante nel paradigma dell’art. 33, comma 2, lett. b) Cod. Cons. (esclusione dei diritti del consumatore in caso di inadempimento).

L’assenza di chiarezza sul confine tra i “casi e condizioni” ai quali si riferisce la clausola – e la sovrapposizione tra forza maggiore e situazioni che possono invece essere imputabili al gestore – accentua il carattere vessatorio, perché pone il consumatore di fronte a un testo che, di fatto, lo induce a credere di non poter mai ottenere indennizzi o risarcimenti per la sospensione della fornitura, a prescindere dalle cause.

Le connessioni con altri settori di servizi di pubblica utilità

La problematica non è isolata al settore idrico. In più ambiti di servizi di pubblica utilità – energia elettrica, gas, telecomunicazioni, servizi bancari – la giurisprudenza civile e la dottrina hanno affrontato la questione delle clausole di esclusione di responsabilità e di limitazione dei diritti dei consumatori.

Nel settore delle telecomunicazioni, ad esempio, il Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, con sentenza 1° aprile 2026, n. 4993, ha ritenuto vessatorie, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. m), Cod. Cons., le clausole che attribuiscono al professionista un ampio potere di modificare unilateralmente prezzo e condizioni (jus variandi), fondato su formule generiche e non ancorato a giustificati motivi, evidenziando come tali pattuizioni creino un significativo squilibrio e configurino al tempo stesso pratiche commerciali scorrette.

Analogamente, la Corte d’Appello di Firenze (sez. imprese), con sentenza 15 maggio 2025, n. 923, ha ritenuto vessatoria, in un contratto finanziario, la clausola che limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, qualificandola in base all’art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Cons.. In entrambi i casi, il filo conduttore è lo stesso: nei contratti standardizzati di durata, che regolano accesso a servizi essenziali o economicamente rilevanti, clausole che sottraggono al consumatore strumenti di reazione all’inadempimento (eccezioni, recesso, riduzione del corrispettivo, azioni risarcitorie) o che attribuiscono al professionista poteri unilateralistici, sono viste come abusive, anche quando inserite in regolamenti di settore formalmente legittimati da authority di regolazione.

La dottrina ha mostrato come l’utilizzazione di standard contrattuali contenenti clausole vessatorie si intrecci spesso con l’uso di pratiche commerciali scorrette: l’inserimento nelle condizioni generali di clausole giuridicamente inefficaci, ma presentate come vincolanti, costituisce una informazione distorta sul contenuto del rapporto, idonea a falsare le decisioni economiche del consumatore. In tale prospettiva, l’uso sistematico di clausole di esonero da responsabilità o di esclusione di indennizzi fornisce al cliente una percezione erronea dei propri diritti, disincentivando la proposizione di reclami, azioni risarcitorie o richieste di riduzione del corrispettivo.

Nel settore del credito e dei servizi bancari, la Cassazione ha affermato che clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile, specie se incidono sull’oggetto del contratto, possono essere considerate vessatorie e nulle quando determinano un significativo squilibrio, riconoscendo rilievo anche agli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come strumenti di public enforcement che impongono al giudice ordinario doveri di motivazione rafforzata. Il legame tra enforcement pubblico (AGCM, ARERA) e controllo giudiziale delle clausole abusive è dunque sempre più stretto: l’adozione di clausole contrarie al Codice del Consumo può configurare, al tempo stesso, una pratica commerciale scorretta e una clausola vessatoria, con conseguenze sia sul piano amministrativo (sanzioni e inibizioni) sia su quello civilistico (nullità e rimedi compensativi).

Trasponendo questi principi al servizio idrico integrato, la clausola Acea che esclude globalmente indennizzi e responsabilità per l’interruzione o la riduzione di pressione si pone in linea con un modello contrattuale sbilanciato già censurato in altri settori: il professionista si attribuisce un sostanziale esonero da responsabilità, imponendo al consumatore di sopportare l’intero rischio del disservizio, indipendentemente dalla colpa e dalla violazione degli standard regolatori. È la stessa logica che sottende, ad esempio, clausole di jus variandi unilaterale sulle tariffe telecom o clausole di limitazione delle eccezioni nei contratti finanziari; in tutti questi casi, la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto la vessatorietà e la necessità di un’integrazione legale del contratto in favore del consumatore.

Responsabilità del gestore idrico e tutela del consumatore

Sul piano della responsabilità, la Corte di cassazione ha chiarito che nelle controversie in cui l’utente del servizio idrico integrato chiede il risarcimento del danno o la riduzione del corrispettivo per disservizi (mancata conformità qualitativa dell’acqua, sospensioni non giustificate, pratiche tariffarie scorrette), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto si controverte dell’inadempimento contrattuale del gestore nel singolo rapporto di utenza. In tali cause, la clausola di esonero da responsabilità inserita nel Regolamento non può impedire al giudice di accertare l’inadempimento e di condannare il gestore al risarcimento; al più, può essere oggetto di disapplicazione in quanto contraria a norme imperative e vessatoria ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons.

La combinazione tra:

  • disciplina codicistica sulle clausole vessatorie;
  • regolazione ARERA sugli indennizzi automatici per errate azioni per morosità e violazioni delle tempistiche di costituzione in mora;
  • giurisprudenza sulla responsabilità contrattuale dei gestori di servizi regolati;

conduce a una conclusione netta: una clausola di un Regolamento di utenza che pretenda di escludere in radice indennizzi e risarcimenti per l’interruzione o la riduzione di pressione della fornitura idrica, senza limitare la propria portata ai soli casi di forza maggiore rigorosamente provati e senza salvaguardare i diritti previsti dal Codice del Consumo e dalla disciplina ARERA, è vessatoria e quindi nulla.

Il consumatore, per parte sua, non solo ha diritto a chiedere:

  • gli indennizzi automatici previsti dalla Carta del servizio e dal REMSI per il mancato rispetto degli standard di qualità e delle procedure di morosità;
  • il risarcimento dei danni derivanti dal disservizio, azionando la responsabilità contrattuale del gestore davanti al giudice ordinario;

ma può anche attivare gli strumenti di enforcement collettivo previsti dal Codice del Consumo: azioni inibitorie promosse da associazioni dei consumatori per far dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola, farne vietare l’uso e ottenere misure informative ripristinatorie, come ben esemplificato nel contenzioso sui contratti di telecomunicazioni deciso dal Tribunale di Roma nel 2026.


Nel caso del Regolamento Acea ATO 2, l’interpretazione conforme alla legge impone di circoscrivere in maniera ultra restrittiva la clausola contestata ai soli casi di forza maggiore e guasti non imputabili; ogni applicazione estensiva, tale da negare indennizzi e responsabilità per sospensioni imputabili al gestore, dovrà essere contestata dal consumatore e, se necessario, disapplicata dal giudice in quanto contraria al Codice del Consumo e alla regolazione ARERA.


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