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Rimborso Cessione del Quinto per Rinnovo o Estinzione, come ottenerlo?

La Cessione del Quinto è un tipo di prestito sempre più diffuso in Italia, concesso a dipendenti statali, parastatali, pensionati ed aziende private.

Si tratta di una particolare forma di credito al consumo che permette ai fruitori del finanziamento di acquistare beni di consumo, qualora questi non dispongano della liquidità necessaria per farlo in autonomia.

La caratteristica principale di tale forma di prestito sta nel fatto che, come suggerisce il nome stesso, l’importo massimo della rata di rimborso del finanziamento non può essere superiore ad un quinto dello stipendio (o della pensione) mensile netto.

La cessione del quinto, poi, è un prestito a tasso fisso ed il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente, bensì dal suo datore di lavoro (o dall’istituto di previdenza nel caso di pensionati) e il relativo importo è trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione).

In cosa consistono il Rinnovo e l’Estinzione

Non tutti coloro che hanno sottoscritto tale tipo di finanziamento sanno che hanno diritto, in alcuni casi, ad ottenere il rimborso di alcune voci, semplicemente sottoscrivendo un apposito Form sul sito internet dedicato proprio al Rimborso della Cessione del Quinto, qualora si sia proceduto ad una sottoscrizione oppure ad una rinegoziazione della cessione del quinto negli anni che vanno dal 2003 al 2010.

Il motivo dei rimborsi di alcune somme è presto spiegato: la stragrande maggioranza di questi finanziamenti è stato rinnovato, prima della naturale scadenza, secondo conteggi errati da parte delle banche e delle altre società finanziarie, a condizioni sfavorevoli per i clienti. E’ risultato, infatti, che i clienti fruitori della cessione del quinto venivano sgravati solo degli interessi non ancora maturati e non delle commissioni bancarie e finanziarie nonché dei premi assicurativi per importi ben più elevati.

Quindi, qualora il finanziamento sia stato estinto prima della scadenza (Estinzione) oppure qualora sia stato rinnovato (Rinnovo), e si tratti di un prestito sottoscritto o rinegoziato, nel periodo che va dall’anno 2003 all’anno 2010, si può ottenere il rimborso delle commissioni bancarie e finanziarie e dei premi assicurativi, e si può farlo semplicemente sottoscrivendo il Form sul sito internet dedicato proprio al Rimborso della Cessione del Quinto.

Sullo stesso sito internet, è possibile richiedere anche informazioni dettagliate relative alla propria personale situazione di finanziamento; basta disporre di un indirizzo di posta elettronica per inoltrare la richiesta di informazioni necessarie a chiarire la propria posizione sulla spettanza dei rimborsi.

I tempi per ottenere i rimborsi

Non si tratta di piccole somme: chi presenta una richiesta di rimborso in caso di Estinzione o Rinnovo della Cessione del quinto potrebbe ottenere cifre che vanno dai 1.000 agli oltre 3.000 Euro.

Come anticipato, è possibile presentare la richiesta compilando il Form sull’apposito sito internet dedicato.

Tuttavia, sarebbe preferibile richiedere anche una consulenza ad un avvocato esperto del settore, che presenterà un prospetto sulla cifra che presumibilmente si riuscirà ad ottenere inoltrando la richiesta. Non solo, il legale seguirà il cliente in tutte le fasi della procedura, che può avere diversi esiti e deve scandirsi entro termini prestabiliti.

Una volta presentata la richiesta, infatti, la società finanziaria dovrebbe pronunciarsi nel termine di 30 giorni.

In caso di esito positivo, i tempi per ricevere il pagamento variano: il rimborso delle commissioni generalmente si ottiene in 30/60gg mentre il rimborso degli altri emolumenti può richiedere anche diversi mesi.

Insomma, i tempi variano in relazione alle singole finanziarie e spesso il consumatore è stato costretto anche a ricorrere al Giudice di Pace per ottenere il rimborso.

Per questo, l’assistenza di un legale sarebbe auspicabile anche in questi casi e, soprattutto, nel caso di esito negativo della richiesta di rimborso o di eccessivo ritardo nella erogazione delle cifre dovute.

Cosa dice la giurisprudenza

Per il tramite dell’avvocato è sicuramente possibile ottenere l’erogazione dei rimborsi cui si è fatto cenno in precedenza, quindi delle commissioni bancarie e finanziarie e dei premi assicurativi di importo più elevato.

Alle diverse eccezioni pretestuose per non rimborsare i consumatori, sollevate dalle varie finanziarie nel corso degli anni, hanno risposto, per fortuna, le numerose pronunce emesse dagli Arbitrati Bancari e dai Giudici di Pace, che hanno costantemente ribadito il principio che: “il rimborso assicurativo deve essere corrisposto dall’intermediario finanziario con cui il consumatore ha concluso il contratto di finanziamento ed in quanto tale responsabile per la restituzione”, risolvendo così anche il problema del riparto delle responsabilità tra intermediario finanziario ed assicurazione. A prescindere dal riparto di tali responsabilità, il consumatore va tutelato e rimborsato delle somme cui ha diritto.

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