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Risarcimento del danno da interruzione o sbalzo di fornitura energia elettrica

Immaginiamo una scena molto comune: siamo a casa, magari di sera, il forno è acceso, il computer lavora, la TV è in sottofondo.

All’improvviso la luce lampeggia, si spegne per qualche secondo, torna con un piccolo sobbalzo. Dopo qualche ora o qualche giorno, scopriamo che il frigorifero non raffredda più come prima, la caldaia va in blocco, il PC non si accende.

In molti casi dietro questi guasti ci sono proprio sbalzi di tensione di corrente o micro-interruzioni della fornitura elettrica.

Non è un fenomeno raro: da anni le segnalazioni per problemi di qualità della fornitura (tensione instabile, interruzioni, disservizi in alcune zone, soprattutto nel periodo di maggior carico estivo o relativo alla zona industriale) sono tali da aver indotto l’Autorità di regolazione, oggi ARERA, a dedicare testi specifici alla “qualità del servizio”.

È anche per questo che la Corte di Cassazione ha iniziato a occuparsi sempre più spesso dei rapporti tra utenti domestici e operatori dell’energia, come nell’ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 28361, della Terza Sezione civile.

La classificazione della distribuzione di energia come “attività pericolosa” risale a un’elaborazione giurisprudenziale iniziata molti decenni fa, quando la diffusione capillare dell’energia elettrica ha reso evidente che si trattava di un’attività ad alto rischio per la collettività, non molto diversa, per certi versi, dalla circolazione di veicoli o dalla gestione di impianti industriali.

Il caso concreto: un utente alle prese con sbalzi di corrente

Alla base dell’ordinanza 28361/2023 c’è la storia di un utente che aveva subito problemi di fornitura: interruzioni del servizio e sbalzi di tensione tali da provocare danni a beni presenti in casa. La vicenda giudiziaria si sviluppa attraverso vari gradi di giudizio, fino ad arrivare in Cassazione, dove la Corte non si limita a risolvere il caso singolo, ma coglie l’occasione per ribadire alcuni principi di portata generale.

Il cuore del problema è questo: quando la corrente “fa le bizze” e danneggia gli elettrodomestici di casa, chi deve risarcire il danno?

Il fornitore con cui abbiamo il contratto e che ci invia le bollette? Oppure il soggetto che gestisce fisicamente la rete elettrica, cioè il distributore? Nel linguaggio comune spesso questi ruoli si confondono, ma per il diritto la differenza è decisiva.

Differenza tra fornitore e distributore: chi è davvero responsabile

La Cassazione, con l’ordinanza 28361/2023, si inserisce in una linea ormai chiara: quando il problema riguarda la rete, la responsabilità ricade sul distributore.

Il fornitore è l’operatore con cui l’utente stipula il contratto di somministrazione, riceve le fatture, discute di tariffe e condizioni economiche. Il distributore, invece, è l’impresa che si occupa di far arrivare fisicamente l’energia fino al contatore di casa, gestendo linee, cabine, sistemi di protezione e la qualità tecnica della fornitura.

Potremmo dire che il fornitore “parla” con il cliente, mentre il distributore “parla” con la rete. Per questo motivo, quando il danno nasce da sbalzi di tensione, guasti alla linea, interruzioni non legate a sospensioni contrattuali, il soggetto che, secondo la Cassazione, deve rispondere dei danni è il distributore di energia elettrica.

L’utente, in questi casi, non dovrebbe limitarsi a contestare la bolletta al fornitore, ma deve impostare la richiesta di risarcimento verso chi gestisce la rete.

Una curiosità pratica: molti utenti non sanno nemmeno chi sia il proprio distributore.

Lo si può scoprire leggendo con attenzione le comunicazioni tecniche, le condizioni generali o consultando le informazioni obbligatorie sui siti dei fornitori.

La “catena” dell’energia, infatti, è fatta di più soggetti, e individuarli correttamente è il primo passo per tutelarsi.

L’attività pericolosa e l’articolo 2050 del codice civile

Per capire perché il distributore ha una responsabilità così importante, occorre guardare a una norma del codice civile, l’articolo 2050 c.c., che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. La distribuzione di energia elettrica rientra in questa categoria proprio perché si tratta di un’attività che, se non gestita in modo corretto e sicuro, può generare danni significativi, sia alle persone sia alle cose.

L’aspetto interessante è che, in questo regime, chi esercita l’attività pericolosa – in questo caso il distributore – è tenuto a risarcire il danno salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Non basta dire “c’è stato un guasto”: occorre dimostrare di aver predisposto tutte le cautele che l’evoluzione tecnica e normativa rende ragionevolmente aspettabili. In altre parole, la responsabilità è aggravata rispetto al semplice schema del “fatto illecito” di cui all’art. 2043 c.c..

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la discussione riguarda proprio se il distributore abbia effettivamente adempiuto a questo obbligo di diligenza “rafforzata” e se il danno sia riconducibile a un evento anomalo della rete. La Corte valorizza il fatto che, in presenza di sbalzi di tensione documentati, la presunzione di responsabilità del distributore è difficilmente superabile senza una prova molto puntuale.

L’onere della prova: cosa deve dimostrare l’utente

Un altro nodo importante affrontato dalla Cassazione è quello dell’onere della prova, regolato dall’art. 2697 c.c.. L’utente, per avere diritto al risarcimento, non può limitarsi a dire “si è rotta la lavatrice”. Deve dimostrare:

  • che esiste un danno effettivo, ad esempio attraverso fatture di riparazione, sostituzione, perizie di tecnici;
  • che vi è un collegamento causale tra quel danno e la condotta o l’attività del distributore, cioè che il guasto è conseguenza di sbalzi di tensione o interruzioni imputabili alla rete e non, ad esempio, a un difetto interno dell’apparecchio.

Una volta che questi elementi sono dimostrati, il peso della prova si sposta sul distributore, che deve mostrare di aver adottato tutte le misure necessarie, oppure di trovarsi di fronte a un caso fortuito o forza maggiore davvero imprevedibile e inevitabile. La Cassazione, in più decisioni, ha sottolineato che eventi come furti di cavi o guasti non eccezionali non sono, di per sé, idonei ad esonerare il distributore da responsabilità.

Curiosità: nella pratica giudiziaria, spesso il danneggiato riesce a dimostrare il danno e la correlazione con la fornitura, anche grazie a rapporti tecnici e documenti rilasciati dagli stessi operatori dell’energia, che certificano disservizi in una certa fascia oraria. Talvolta è proprio la ricostruzione del distributore che, involontariamente, rafforza la posizione dell’utente.

Il contesto regolatorio: ARERA e norme tecniche

L’ordinanza 28361/2023 va letta anche sullo sfondo di un contesto regolatorio molto preciso, nel quale spicca il Testo Integrato sulla Qualità del Servizio di Distribuzione e Misura (TIQE), emanato da ARERA, che fissa standard di qualità e limiti di variazione della tensione. Se la tensione “ondeggia” al di fuori dei margini consentiti, la fornitura è considerata non conforme agli standard di qualità.

Le norme tecniche, inclusi gli standard CEI, definiscono in modo dettagliato come deve funzionare la rete in condizioni normali e quali strumenti di protezione devono essere installati. La violazione di questi parametri non è solo un dato tecnico, ma diventa anche un elemento giuridico, perché dimostra che l’utente ha subito un disservizio rispetto a ciò che, secondo le regole vigenti, può legittimamente aspettarsi.

Curiosità: molti consumatori non sanno che esistono standard precisi sulla “qualità” della corrente che arriva nelle nostre case. Non è solo questione di “avere” o “non avere” corrente, ma anche di avere una fornitura stabile, entro certi limiti di variazione, proprio per evitare danni agli apparecchi elettronici sempre più sensibili.

 Cosa significa, in pratica, per chi subisce un danno in casa

Dal punto di vista dell’utente domestico, l’ordinanza della Cassazione ha un significato molto concreto.

Se si subiscono blackout ripetuti, micro-interruzioni, sbalzi di tensione e si sospetta che da questi eventi siano derivati danni a elettrodomestici, apparecchi elettronici o impianti, non si è di fronte a un “destino avverso”, ma a una situazione che può essere giuridicamente valutata.

La strada è però tecnica: occorre documentare il disservizio (segnalazioni al fornitore o al distributore, eventuali mail o reclami, riscontri tecnici), raccogliere prove del danno (fatture, fotografie, perizie) e ricostruire il nesso tra l’evento di rete e il guasto. Da qui può nascere una richiesta di risarcimento fondata sui principi di responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c. e, se del caso, anche sul generale fatto illecito ex art. 2043 c.c..

Una curiosità “concreta”: alcune compagnie prevedono procedure dedicate per i reclami da danni agli apparecchi, ma si tratta pur sempre di percorsi che vanno affrontati con attenzione, perché la differenza tra una semplice concessione “commerciale” e un vero riconoscimento di responsabilità può avere impatti significativi sul risarcimento ottenibile.

In questo scenario complesso, dove si incrociano norme del codice civile, regolamenti ARERA, standard tecnici, giurisprudenza di Cassazione, per l’utente non esperto è facile sentirsi disorientato. Capire chi citare in giudizio, come impostare la domanda di risarcimento, quali prove raccogliere, come leggere i documenti tecnici del distributore sono passaggi delicati, che spesso richiedono un supporto professionale.

Lo Studio dell’Avvocato Buccilli offre assistenza proprio su questi profili: dall’analisi preliminare del caso di danni da sbalzi di tensione o blackout, alla gestione dei reclami e delle diffide, fino all’eventuale azione giudiziaria, impostata alla luce dei principi affermati dalla Cassazione e delle specifiche regole di ARERA.

L’obiettivo è tradurre in pratica ciò che le norme e le sentenze riconoscono sul piano teorico: il diritto dell’utente domestico ad una fornitura sicura e affidabile, e al risarcimento quando questa aspettativa viene violata.

Chi ritiene di aver subito un danno per problemi di fornitura di energia può rivolgersi allo Studio per un esame personalizzato, nel quale verranno valutati la documentazione esistente, la tipologia del danno, la natura del disservizio e le possibilità concrete di intraprendere un percorso di tutela, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza, di cui l’ordinanza n. 28361/2023 rappresenta un tassello di particolare rilievo.

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