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Risarcimento Errata diagnosi di tumore e decesso

Un tumore scambiato per un’infiammazione, una lesione ritenuta benigna, un problema ortopedico, una patologia gastroenterologica o dermatologica; un esame radiologico sottovalutato; un referto istologico che non viene comunicato; un approfondimento prescritto ma non organizzato; controlli o operazioni rinviati senza ragione clinica. Sono situazioni che, nella pratica della malasanità oncologica, possono produrre un ritardo decisivo nell’avvio della cura.

Per il paziente, il ritardo può significare il passaggio da una malattia localizzata a una neoplasia infiltrante o metastatica; per i familiari, può tradursi nell’esperienza drammatica di una diagnosi ricevuta quando le opzioni terapeutiche sono ormai più limitate. In questi casi, è frequente che strutture sanitarie e assicurazioni oppongano un argomento apparentemente semplice: il tumore era comunque grave e il paziente sarebbe potuto morire anche con una diagnosi tempestiva. Ma questa affermazione, da sola, non esclude la responsabilità sanitaria.

La domanda giuridicamente corretta non è se il paziente avesse una certezza assoluta di guarire. La medicina non offre certezze assolute e il processo civile non le pretende. Occorre invece verificare se, senza l’errore diagnostico e senza la conseguente mancata o tardiva terapia, il paziente avrebbe più probabilmente che non evitato il decesso verificatosi in quel momento, oppure avrebbe vissuto più a lungo in un periodo concretamente determinabile.

Quando questa prova è raggiunta, il danno non può essere ridotto a una generica opportunità perduta.

È perdita anticipata della vita, cioè premorienza causata dall’errore sanitario.

Questo è il principio che emerge con forza da un recente caso della Corte di cassazione, Sezione III civile, 17 settembre 2025, n. 25480.

Un referto omesso e diciotto mesi di ritardo

La pronuncia n. 25480/2025 riguarda un caso di mancata comunicazione di un referto bioptico. La diagnosi clinica e biologica della neoplasia era stata già prospettata almeno in termini orientativi, ma il paziente non venne posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente l’esito e di intraprendere il necessario percorso oncologico. Il ritardo nella presa in carico fu di circa diciotto mesi.

La vicenda non coincide letteralmente con ogni ipotesi di tumore “scambiato per altro”, ma il suo principio è pienamente applicabile. Sotto il profilo causale, infatti, non cambia la natura della violazione: può trattarsi di un referto non consegnato, di un’immagine radiologica non letta correttamente, di sintomi oncologici attribuiti a una patologia meno grave, di una biopsia tardivamente prescritta o di un follow-up omesso. In tutti questi casi, il punto da chiarire è se l’errore abbia sottratto al paziente una cura tempestiva e, con essa, un tempo di vita.

Nel giudizio esaminato dalla Cassazione, la consulenza tecnica aveva ricostruito la progressione tumorale attraverso i dati relativi alla crescita, alla replicazione e al raddoppio della massa neoplastica. Secondo la CTU, al momento in cui il referto avrebbe dovuto essere comunicato, il tumore era verosimilmente collocabile nello stadio II-III e il grado di sopravvivenza a cinque anni era stimato attorno al 50%; la perdita percentuale di sopravvivenza causata dal ritardo era quantificata in una forbice tra il 50% e l’80%.

Eppure, la Corte d’appello aveva riconosciuto soltanto una perdita di chance.

La Cassazione ha rilevato l’errore: se l’accertamento tecnico indica che la corretta gestione sanitaria avrebbe probabilmente preservato una più lunga sopravvivenza, non si può qualificare il caso come perdita di una possibilità meramente eventuale. Bisogna accertare il danno da morte anticipata.

Oltre il 50% non c’è una chance, c’è causalità civile

La sentenza n. 25480/2025 deve essere letta in modo netto.

La Corte non afferma che ogni ritardo nella diagnosi di un cancro determini automaticamente la perdita anticipata della vita. Afferma però che, quando la prova medico-legale raggiunge il livello richiesto nel processo civile, il giudice non può “declassare” il danno a chance.

Il criterio applicabile è quello della preponderanza dell’evidenza, comunemente sintetizzato nella formula del “più probabile che non”. Il fatto dannoso è causalmente riconducibile all’errore sanitario quando, sulla base della migliore ricostruzione scientifica disponibile, è più probabile che la condotta omissiva abbia prodotto l’evento rispetto all’ipotesi che l’evento si sarebbe verificato comunque, nelle medesime modalità e nel medesimo momento.

La soglia non richiede certezza matematica, ma non tollera formule vaghe. Dire che una cura precoce “avrebbe potuto aiutare” non basta. La CTU deve chiarire se, con diagnosi e trattamento tempestivi, il paziente avrebbe probabilmente avuto un decorso diverso: guarigione, maggiore controllo della malattia, stabilizzazione, prolungamento della sopravvivenza o differimento del decesso.

Nella fattispecie decisa, le percentuali rilevate dalla consulenza — perdita di sopravvivenza tra il 50% e l’80% — erano incompatibili con la qualificazione di mera chance adottata dalla Corte d’appello. Per la Cassazione, quei dati non dimostravano soltanto l’esistenza di una possibilità favorevole: imponevano di verificare se l’omessa refertazione avesse determinato, secondo la regola del “più probabile che non”, la perdita anticipata della vita.

La conseguenza è di grande rilievo: se il giudice accerta che il paziente sarebbe vissuto più a lungo senza l’errore sanitario, il danno consiste nella vita sottratta. Non nel mero venir meno di un’opportunità di vita.

Perdita anticipata della vita e perdita di chance: una distinzione decisiva

Nel contenzioso di responsabilità medica, la categoria della perdita di chance viene talvolta invocata in modo improprio per contenere il valore del risarcimento.

Ma la chance ha un ambito preciso e non può sostituire l’accertamento causale quando esso è concretamente possibile.

La perdita di chance ricorre quando rimane insuperabilmente incerto se il paziente, senza l’errore, avrebbe ottenuto un risultato favorevole. L’incertezza non riguarda la gravità della malattia in astratto: riguarda l’impossibilità di dire, anche attraverso una rigorosa valutazione scientifica, se la diagnosi e la terapia tempestive avrebbero probabilmente evitato o posticipato il decesso. In questa ipotesi, il danno risarcibile è la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di sopravvivere più a lungo o di soffrire meno.

La perdita anticipata della vita, al contrario, opera quando il decorso alternativo può essere accertato sul piano probabilistico.

Se le evidenze cliniche mostrano che il paziente, con cure tempestive, avrebbe più probabilmente che non avuto mesi o anni ulteriori di vita, non vi è una mera speranza perduta. Vi è un danno causato: la morte è intervenuta prima di quando sarebbe probabilmente avvenuta.

Questa distinzione non è una questione di parole. Incide sull’impostazione della causa, sull’oggetto della consulenza tecnica, sulle domande risarcitorie e sulla corretta valutazione del pregiudizio subito dal paziente e dai suoi familiari.

La Cassazione colloca la chance nelle relazioni in cui il risultato utile resta scientificamente incerto; non nella situazione in cui la consulenza identifichi una connessione causale tra ritardo sanitario e riduzione della durata della vita.

Per questo, nei casi di errata diagnosi di tumore con decesso, non è sufficiente accettare senza verifica l’affermazione secondo cui “non si può sapere”. Occorre distinguere tra ciò che è realmente non dimostrabile e ciò che, invece, è accertabile attraverso l’analisi del tipo di tumore, dello stadio iniziale, del tempo trascorso, delle terapie disponibili e delle statistiche cliniche riferibili a quel singolo paziente.

Cosa deve accertare la consulenza medico-legale

La causa per malasanità oncologica si decide spesso sulla qualità della ricostruzione medico-legale. Una consulenza adeguata non può limitarsi a verificare se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle linee guida. Deve svolgere un ragionamento controfattuale: deve stabilire che cosa sarebbe accaduto se il paziente fosse stato diagnosticato, informato e curato al momento corretto.

L’analisi deve prendere in considerazione, tra gli altri, i seguenti fattori:

  • la data in cui sintomi, anamnesi, esami o immagini diagnostiche rendevano necessario il sospetto oncologico;
  • il momento in cui avrebbe dovuto essere disposto un approfondimento, una biopsia, un esame istologico o un invio specialistico;
  • lo stadio verosimile della neoplasia alla data della diagnosi omessa o errata;
  • la crescita e la diffusione del tumore nel periodo di ritardo;
  • l’istologia, il grado, i marcatori e l’aggressività biologica della malattia;
  • le terapie concretamente disponibili all’epoca e il loro prevedibile impatto su sopravvivenza e qualità della vita;
  • l’età del paziente, le sue condizioni generali, eventuali comorbilità e la concreta possibilità di sottoporsi alle cure.

È in base a questi elementi che si può stabilire se il ritardo abbia semplicemente reso più difficile il trattamento oppure abbia anticipato la morte.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, le conclusioni dei consulenti tecnici si fondavano proprio sulla stima della sopravvivenza che il paziente avrebbe potuto conseguire se il tumore fosse stato preso in tempo.

La struttura sanitaria non può sottrarsi a tale verifica limitandosi a richiamare la natura intrinsecamente grave della neoplasia. La gravità della malattia è un dato di partenza; non è la prova che il ritardo sia stato irrilevante. Anche una patologia grave può essere operabile, curabile o stabilizzabile in una fase precoce e divenire invece incurabile dopo un ritardo evitabile.

I danni conseguenti alla morte anticipata del paziente

Quando è provato che l’errore diagnostico ha anticipato il decesso, il risarcimento deve riflettere l’effettivo pregiudizio causato. Non si tratta di attribuire un valore astratto alla morte, ma di accertare le conseguenze subite dalla persona che avrebbe probabilmente vissuto più a lungo e dai suoi familiari.

Possono assumere rilievo i danni maturati dal paziente prima del decesso: il peggioramento delle condizioni di vita, le sofferenze ulteriori conseguenti alla progressione del tumore, la consapevolezza della morte anticipata e la compromissione della possibilità di affrontare in modo libero e informato le scelte terapeutiche e personali.

La giurisprudenza riconosce che l’omessa diagnosi di una malattia terminale può ledere il diritto del paziente a scegliere come vivere il tempo residuo, anche attraverso le cure palliative o una consapevole accettazione della propria condizione.

I familiari possono inoltre domandare, iure proprio, il risarcimento per la perdita del rapporto parentale e per il minor tempo di vita del congiunto, nei termini concretamente provati.

La Cassazione ha precisato che il danno da perdita anticipata della vita non costituisce un danno tanatologico risarcibile iure hereditario in quanto tale; restano tuttavia risarcibili i pregiudizi personali maturati dal paziente durante la vita e i danni direttamente sofferti dai congiunti per la premorienza del loro familiare.

La distinzione tra premorienza e chance deve essere mantenuta anche in fase di liquidazione. In linea generale, non è possibile cumulare per lo stesso periodo temporale il risarcimento della perdita anticipata della vita e quello della chance di sopravvivenza, perché le due categorie rispondono a presupposti logicamente diversi. Un eventuale cumulo richiede un accertamento specifico e del tutto eccezionale di ulteriori possibilità di vita non altrimenti già considerate.

Malasanità oncologica a Roma: come valutare il proprio caso

Chi ritiene che il decesso di un familiare sia stato favorito da una diagnosi oncologica omessa, errata o tardiva deve innanzitutto ricostruire la cronologia completa della vicenda sanitaria.

Servono cartelle cliniche, referti radiologici, esami istologici, immagini diagnostiche, prescrizioni, richieste di visita, lettere di dimissione, accessi al pronto soccorso e comunicazioni della struttura sanitaria.

In particolare, è fondamentale individuare il primo momento in cui il tumore avrebbe dovuto essere sospettato o diagnosticato. Può essere la data di una biopsia, di una mammografia, di una TAC, di una risonanza, di una visita specialistica, di un esame ematico anomalo o di un sintomo persistente che non è stato approfondito. Da quel momento si confronta il percorso che il paziente ha realmente seguito con quello che avrebbe dovuto seguire secondo buona pratica clinica.

Per chi cerca un Avvocato per malasanità Roma, il punto essenziale è questo: affidarsi ad un unico professionista, perchè una diagnosi tardiva non deve essere letta come un evento inevitabile soltanto perché il paziente è poi deceduto.

La morte può essere stata causata o anticipata dall’errore. Se una rigorosa consulenza medico-legale dimostra che diagnosi e terapia tempestive avrebbero, con probabilità prevalente, evitato il decesso in quel momento o ne avrebbero posticipato l’evento in modo determinabile, la domanda risarcitoria deve essere impostata correttamente.

Non si tratta di una semplice perdita di chance. Si tratta di perdita anticipata della vita: il danno più grave che l’errore sanitario possa causare al paziente e alla sua famiglia.

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