Il danno parentale nell’azione per responsabilità sanitaria
Nel contenzioso da responsabilità sanitaria, la domanda proposta dai congiunti della persona deceduta per effetto di un errore medico o di una carenza organizzativa della struttura non riguarda un danno “riflesso” o meramente indiretto. Essa tende invece a ottenere il risarcimento, iure proprio, del pregiudizio non patrimoniale che ciascun familiare ha subito per la definitiva perdita della relazione affettiva, di assistenza, di condivisione e di reciproco sostegno con il paziente.
La cornice normativa della responsabilità medica è innanzitutto offerta dall’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale; il singolo sanitario risponde invece, di regola, ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo l’assunzione diretta di un’obbligazione contrattuale con il paziente. Una volta che sia accertato il nesso causale tra l’inadempimento sanitario e il decesso, i congiunti sono quindi legittimati a far valere un’autonoma pretesa risarcitoria per la lesione del loro rapporto familiare.
Il danno da perdita del rapporto parentale è unitario nella sua funzione risarcitoria, ma può manifestarsi attraverso conseguenze differenti. Esso comprende la sofferenza interiore per la morte della persona cara, il mutamento delle abitudini e delle relazioni quotidiane, e, nei casi in cui l’evento luttuoso produca una vera compromissione dell’equilibrio psicofisico, anche un distinto danno alla salute, che richiede naturalmente un proprio accertamento. La perdita del congiunto può inoltre generare danni patrimoniali, connessi al venir meno di apporti economici, assistenziali o domestici concretamente apprezzabili.
Questa distinzione è decisiva nella pratica processuale. Spesso il convenuto – struttura, sanitario o assicuratore – eccepisce che l’attore non avrebbe provato il danno parentale, confondendo però il piano dell’esistenza della sofferenza da perdita del congiunto con quello della sua concreta intensità e delle ulteriori ricadute dinamico-relazionali. La risposta all’eccezione non può essere affidata a formule generiche: deve muovere dalla corretta distribuzione dell’onere probatorio.
Non un danno automaticamente “in re ipsa”, ma una presunzione relativa della sofferenza morale
Dire che il danno parentale sia risarcibile in re ipsa è, in senso tecnico, un’espressione vera solo in senso largo. Il danno resta pur sempre un danno-conseguenza e non si identifica automaticamente con il fatto illecito o con il decesso. Ciò non significa, tuttavia, che il prossimo congiunto debba dimostrare con prova diretta, analitica e quasi documentale il proprio dolore interiore. La giurisprudenza di legittimità riconosce che, nei rapporti della famiglia nucleare originaria e successiva, il vincolo di stretta parentela consente di presumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sofferenza morale derivante dalla morte.
La Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 4 marzo 2024, n. 5769, ha affermato che la circostanza della stretta parentela fonda una presunzione, sia pure iuris tantum, dell’esistenza della sofferenza morale.
Pertanto, è il danneggiante a dover dimostrare, se intende vincere la presunzione, che tra vittima primaria e superstite vi fossero indifferenza affettiva, conflittualità radicale o persino odio. Il medesimo indirizzo è stato ribadito da Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2025, n. 6500, la quale ha precisato che né la mancata convivenza né la distanza geografica sono, da sole, circostanze idonee a escludere il danno; esse possono invece assumere rilievo ai fini della sua quantificazione.
Di conseguenza, quando il convenuto eccepisce in modo indistinto la “mancata prova del danno parentale”, l’eccezione è infondata se pretende di negare in radice la sofferenza morale di coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella, limitandosi a osservare che l’attore non ha prodotto certificati medici, non conviveva con il defunto o non ha dimostrato una frequentazione quotidiana. Per il profilo interiore del pregiudizio, la stretta relazione familiare costituisce infatti il fatto noto dal quale il giudice può inferire, secondo l’id quod plerumque accidit, il dolore conseguente all’interruzione definitiva della comunanza familiare.
Ciò non equivale, però, a trasformare il risarcimento in una liquidazione standardizzata e indifferente alle peculiarità della vicenda.
La prova del danno dinamico-relazionale e il “quid pluris” della vita quotidiana
La vera linea di confine è quella tra sofferenza morale interiore e danno dinamico-relazionale. Quest’ultimo non coincide con il dolore psicologico in sé considerato, ma consiste nella modificazione concreta, stabile e apprezzabile delle abitudini di vita, delle relazioni sociali e familiari, dei progetti condivisi e delle attività attraverso cui si esprimeva il rapporto con il congiunto deceduto.
Trapianto renale da donatore vivente: quando la parentela diventa esperienza di cura condivisa
Il campo dei trapianti renali da donatore vivente offre un esempio particolarmente significativo.
In tali vicende, il rapporto familiare non è soltanto un dato anagrafico o affettivo: può assumere una dimensione quotidiana, corporea, assistenziale e progettuale di straordinaria intensità. La scelta di donare un organo a un figlio, a un genitore, a un fratello, al coniuge o al convivente esprime infatti, nella sua concretezza, un legame che frequentemente attraversa anni di malattia, dialisi, controlli clinici, esami di compatibilità, preparazione dell’intervento e gestione del percorso post-operatorio.
I dati richiamati nella traccia dell’articolo mostrano con immediatezza tale realtà: su 4.599 trapianti renali da donatore vivente eseguiti in 35 dei 38 centri italiani, il 62,6% dei donatori sarebbe consanguineo; le madri rappresenterebbero il 29,1%, i padri il 12,5%, fratelli e sorelle il 17,9%, mentre nel 33,2% dei casi il donatore sarebbe il coniuge o il partner.
Questi numeri, se correttamente riferiti alla relativa rilevazione statistica, non sono di per sé una prova individuale del danno, ma aiutano a comprendere perché, in tale contesto, la parentela possa tradursi in una relazione di cura particolarmente stretta.
La documentazione conferma, per la casistica italiana 2000-2019, la rilevanza numerica dei trapianti renali da donatore vivente e riporta, per i pazienti adulti, una sopravvivenza del paziente pari al 98,8% a un anno e al 96,9% a cinque anni. L’elevata aspettativa di riuscita clinica rende ancor più comprensibile l’impatto di un eventuale esito fatale causalmente riconducibile a un errore sanitario: non viene meno soltanto una persona amata, ma si interrompe anche un percorso terapeutico e familiare costruito proprio per consentire la prosecuzione di una vita condivisa.
Nel caso del donatore vivente, la prova del danno dinamico-relazionale può quindi assumere caratteristiche peculiari.
Si pensi al genitore che abbia donato un rene al figlio e abbia continuato a seguirne visite, terapie e recupero; al coniuge che abbia affrontato insieme al ricevente il periodo di dialisi e l’attesa del trapianto; al fratello donatore che abbia adattato lavoro e vita personale alle esigenze del paziente.
In ipotesi del genere, il fatto della donazione non dimostra automaticamente l’intero danno reclamato, ma rappresenta un forte indice presuntivo della qualità e dell’intensità del legame, da integrare con l’istruttoria sulle concrete modalità della relazione.
Come affrontare l’eccezione di mancata prova del convenuto
Sul piano processuale, la replica all’eccezione difensiva dovrebbe distinguere con chiarezza tre profili.
Il primo è l’an del danno morale: per i congiunti stretti, l’esistenza del vincolo parentale fonda la presunzione relativa della sofferenza da perdita; non grava quindi sull’attore un onere di prova impossibile o meramente introspettivo.
Il secondo riguarda il quantum base, che il giudice deve determinare in via equitativa tenendo conto del rapporto familiare, dell’età delle vittime, della convivenza, della presenza di altri congiunti e delle circostanze emerse in giudizio.
Il terzo riguarda la richiesta di una personalizzazione o di una collocazione nella parte alta della forbice tabellare, per la quale è necessario dedurre.
Una liquidazione davvero personalizzata, senza duplicazioni
Il risarcimento del danno parentale deve essere integrale ma non duplicativo. Sofferenza morale e sconvolgimento dinamico-relazionale costituiscono profili diversi dello stesso danno non patrimoniale da perdita della relazione; non devono quindi tradursi in autonome poste risarcitorie sovrapposte, ma essere valutati unitariamente nella liquidazione equitativa. Le Tabelle milanesi richiamano, tra i fattori rilevanti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare, la convivenza, l’età delle vittime e soprattutto la qualità e intensità della relazione con la persona perduta.
Nei casi di errore sanitario successivo a un trapianto da donatore vivente, la personalizzazione può derivare anche dalla drammaticità degli eventi e della vicenda clinica.