Cartella clinica digitale e diritto di accesso
La cartella clinica non è un semplice registro interno dell'ospedale. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, essa costituisce un atto pubblico — il "diario diagnostico-terapeutico" della malattia — nel quale devono essere annotati, contestualmente al loro verificarsi, tutti i dati anagrafici e anamnestici del paziente, gli esami, le terapie e l'andamento del percorso clinico. In quanto tale, la cartella «acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata».
Questa natura pubblica e certificativa ha importanti riflessi sul piano dei diritti del paziente: se il documento è un atto pubblico, il suo titolare ha un diritto pieno e diretto a ottenerne copia.
La digitalizzazione sanitaria in Italia: il Fascicolo Sanitario Elettronico
Da oltre un decennio il legislatore italiano ha avviato un percorso di digitalizzazione della documentazione sanitaria. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) — istituito dall'art. 12 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) — è stato definito come «l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi che riguardano l'assistito».
Il FSE persegue finalità plurime: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica; programmazione sanitaria e valutazione dell'assistenza.
L'impulso più recente è giunto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che alla Missione 6 — Salute ha destinato specifiche risorse al potenziamento del FSE e al rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche. Il D.M. 7 settembre 2023 ha poi introdotto il FSE 2.0, aggiornamento tecnologico e giuridico del sistema che mira a rendere effettivamente fruibile in formato digitale l'intera documentazione sanitaria del cittadino. Siamo dunque in presenza di un investimento pubblico massiccio — 1,67 miliardi di euro solo per le infrastrutture digitali sanitarie — che dovrebbe tradursi, sul piano pratico, nella possibilità concreta per ogni paziente di accedere online alla propria documentazione clinica.
Il diritto di accesso alla cartella clinica: il quadro normativo
Il paziente che intende ottenere copia della propria cartella clinica può azionare un duplice canale giuridico.
Il primo è quello privatistico-pubblicistico della protezione dei dati personali: l'art. 92 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) disciplina espressamente le «cartelle cliniche» e sancisce che le strutture sanitarie — pubbliche e private — devono adottare «opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati». Il diritto di accesso ai dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si estende a tutti i dati sanitari in esse contenuti, che costituiscono dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR, meritevoli di protezione rafforzata.
Il secondo canale è quello del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex l. 7 agosto 1990, n. 241. Il T.A.R. Toscana (Sez. II, sentenza 8 giugno 2026, n. 1132) ha recentemente ribadito che la cartella clinica «costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, poiché rappresenta il contenuto di atti detenuti dalla struttura sanitaria nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse; ne consegue che il paziente, quale soggetto direttamente interessato, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla sua ostensione». Si tratta di un principio di portata assoluta: il paziente non deve fornire alcuna giustificazione per richiedere la propria documentazione sanitaria.
Il diritto ai servizi digitali: un obbligo della pubblica amministrazione
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha codificato il diritto del cittadino a interagire con la pubblica amministrazione in forma digitale. L'art. 7 CAD è esplicito: «Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni».
Lo stesso articolo impone alle amministrazioni di «rendere disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice» e prevede, in caso di violazione, che «gli utenti possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198». Le strutture ospedaliere pubbliche rientrano nell'ambito applicativo del CAD: l'erogazione del servizio di consegna digitale della documentazione sanitaria non è una cortesia, ma un obbligo di legge.
Il disservizio del N.O.C. di Ariccia: una risposta insufficiente
È in questo contesto normativo che va inquadrata la risposta fornita dal Nuovo Ospedale dei Castelli (N.O.C.) di Ariccia a chi ha richiesto la propria cartella clinica online: «per problemi tecnici il servizio di ritiro on-line delle cartelle cliniche è momentaneamente sospeso, è invece regolarmente attivo il ritiro allo sportello».
L'enunciato è giuridicamente problematico sotto almeno due profili. In primo luogo, il riferimento a generici "problemi tecnici" senza indicazione di durata, causa o rimedi alternativi digitali equivalenti si pone in contrasto con i principi di trasparenza e qualità del servizio sanciti dall'art. 7, comma 3, CAD.
In secondo luogo, il rinvio al solo sportello fisico — per quanto sia un canale legittimo — non è sufficiente per le strutture rientranti nell'ambito di applicazione del CAD quando il servizio digitale è già stato attivato e promosso: la regressione dalla modalità digitale a quella analogica, senza misure di continuità operativa, configura un inadempimento all'obbligo di garantire servizi fruibili in forma digitale.
Per il paziente che deve fare i conti con problemi di mobilità, orari lavorativi, distanze o semplicemente con l'esigenza di ottenere la documentazione con urgenza per sostenere una causa di responsabilità medica, la sospensione del servizio online non è un mero disagio burocratico: può tradursi in un pregiudizio concreto al diritto alla salute e al diritto di difesa.
Se avete difficoltà ad accedere alla vostra cartella clinica — online o allo sportello — o se avete subito un danno a causa di un errore medico, lo Studio Legale Buccilli & Associati è a vostra disposizione per una valutazione gratuita del caso.