Medicinali scaduti nello studio del ginecologo: condanna per commercio di farmaci guasti
La fattispecie criminosa descritta dall'art. 443 cod. pen., e cioè il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto.
Con sentenza n.39051del 2008 la Cassazione penale ha condannato un medico ginecologo per il reato di cui all’art. 443 c.p. che punisce la detenzione per il commercio o la somministrazione di medicinale guasto o imperfetto.
È tale il materiale destinato alla cura delle persone, avariato per cause naturali o non preparato secondo le tecniche scientifiche, ad esempio perché manca il principio attivo stabilito dalla legge o la dose non è conforme a quanto predisposto dal comitato farmaceutico. Le cause di alterazione di prodotti sanitari sono soprattutto quelle dovute al superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni esterne del farmaco o anchesul medicinale stesso, quale garanzia per i cittadini.
L’utente medio, anche se non istruito o esperto del settore, pur non conoscendo le conseguenze specifiche, sa bene che assumere farmaci scaduti potrebbe avere degli effetti negativi sulla propria salute e quindi per primo controllerà se il medicinale che sta per ingerire, sia effettivamente in corso di validità.
Tuttavia può accadere che non vi sia tale attenzione e ciò soprattutto in presenza della buona fede che sussiste quando il farmaco venga distribuito da un farmacista, un medico o un infermiere.
In quest’ottica il legislatore si è preoccupato di anticipare la tutela della salute pubblica, creando la norma in esame, tramite la quale viene punito proprio chi somministra medicinali guasti, ovvero detiene per la distribuzione al pubblico materiale terapeutico scaduto o non più idoneo a produrre effetti curativi.
L’incolumitàdella collettività è un bene superindividuale che grava sull’erario, e quindi è preferibile evitare di generare malattie determinate dalla diffusione non corretta di medicinali.
Mentre il codice penale non fa distinzione della qualifica professionale del soggetto agente, dal punto di vista sociale è maggiormente riprovevole che la condotta indicata provenga da un addetto alle professioni sanitarie.
Chi si rivolge alle cure di un esperto per un problema di salute, si affida completamente alle sue conoscenze, sperando in una guarigione; in generale se un dottore indica una terapia o suggerisce una strada, l’assistito la segue in quanto il professionista è colui che conosce la materia ed è in grado di giungere ad un evento fausto.
Allo stesso modo la coscienza collettiva si aspetta che la condotta del medico sia in riga con le prescrizioni di legge e controlli che all’interno del proprio studio non vi siano medicinali scaduti o, per lo meno, questi siano tenuti ben distinti da quelli validi, in modo che non si possa neppure generare il rischio di un errore di un’eventuale distribuzione.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto:il medico sanzionato deteneva farmaci scadutiai fini della somministrazione, come dimostrato dalle prove raccolte durante le indagini e presentate nel processo.
Ginecologo detiene farmaci scaduti
Si trattava, in particolare, di un ginecologo che eseguiva pratiche di interruzione della gravidanza al di fuori dei comuni canoni di legge. Egli operava non solo nel suo studio ma anche in cliniche non autorizzate e soprattutto con violenza e contro la volontà delle donne che a lui si rivolgevano.
La legge di riferimento, la n. 194 del 1978, tutela la libertà della madre che decide (in determinate circostanze) di abortire: si tratta di un atto del tutto libero e autonomo ed ogni azione di condizionamento proveniente da terzi è punita. A maggior ragione è sanzionata l’induzione in errore nel senso dell’aborto, determinata da un ingannevole suggerimento del ginecologo di fiducia.
Il medico, infatti, aveva riferito alla parte offesa che non sarebbe stata in grado di portare regolarmente a termine la gravidanza a causa delle condizioni del feto.
Ciò avveniva in combutta con il compagno della signora, che non aveva intenzione di far nascere il bambino.
La donna, pertanto, incitata più volte, sia in sede di visita che tramite telefonate, ad abortire, decideva per tale pratica che tra l’altro avveniva con violenza, dopo averla immobilizzata a viva forza.
Avvenuto il fatto la signora non ha mancato di denunciare l’accaduto alle autorità, che hanno svolto le indagini per verificare la veridicità dei fatti.
Nel corso delle perquisizioni legate al comportamento denunciato, la polizia ha scoperto che nello studio del medico era presente un ingente quantitativo di farmaci e altro materiale sanitario, scaduto da molto tempo, in parte utilizzata per la somministrazione, mischiata con prodotti in corso di validità.
Rinvio a giudizio per reato interruzione di gravidanza e somministrazione farmaci scaduti
Il medico quindi è stato tratto a giudizio, in concorso con il compagno della donna per il reato di interruzione volontaria della gravidanza contra ius e con titolo a sé stante per il delitto ex art. 443 c.p. come sopra specificato.
Il rinvenimento farmaci guasti all’interno del luogo in cui si esercitava la professione medica, ha lasciato presumere fossero destinati all’uso fra i pazienti.
Il dottore infatti non si era curato di provvedere al loro ritiro, ma anzi li conservava consapevolmente insieme agli altri ancora idonei. L’esperto del settore conosce le conseguenze della somministrazione di medicinali corrotti e ha pertanto l’obbligo giuridico e morale di prevenire ogni possibile effetto determinato, anche potenzialmente, da un farmaco scaduto.
Condanna medico ginecologo
Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato colpevoli il medico ginecologo e il compagno della signora parte offesa nel processo, perché in concorso e previa intesa tra loro, cagionavano la interruzione della gravidanzacon inganno e violenza. Il medico aveva praticato materialmente l'aborto, mentre il compagno aveva più volte indotto la vittima a sottoporsi alle visite mediche dell’imputato, cui aveva tra l’altro manifestato la propria scelta abortistica.
Il dottore inoltre veniva condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 443 c.p. I difensori degli imputati interponevano gravame, che la Corte di Appello di Napoli, rigettava, giungendo la causa in Cassazione.
Somministrazione farmaci non conformi
Per quanto concerne il reato di cui all’art. 443 c.p. la responsabilità dell'imputato è fondata sulla base del fatto che nel corso delle perquisizioni nello studio medico era stato rinvenuto un ingente quantitativo di farmaci e altro materiale sanitario scaduto da molto tempo, in parte utilizzato e mischiato con prodotti in corso di validità.
Secondo l’accusa questa condotta è sufficiente per attribuire l’incriminazione ex art. 443 c.p. che è reato di pericolo presunto, nel senso che la semplice detenzione di medicinali non conformi, ancorché materialmente non venduti o distribuiti, è sufficiente a determinare il rischio di un evento infausto per la collettività. Il commercio o la somministrazione di medicinali guasti mira infatti ad impedire la utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali corrotti e sanziona le condotte che rendono probabile, o almeno possibile, la concreta utilizzazione del farmaco guasto.
Contrariamente a questa tesi la difesa del medico ha fatto leva proprio sul fatto della semplice detenzione che resta un comportamento penalmente irrilevante in mancanza di una somministrazione effettiva.
I medicinali infatti non erano depositati nello studio del ginecologo per essere distribuiti ma erano in attesa di essere smaltiti, essendo tra l’altro conservati separatamente dai medicinali da somministrare e tenuti sotto chiave. Il procedimento di smaltimento richiede inoltre una certa tempistica ed è quindi molto probabile che all’interno di un locale medico si trovino farmaci non più utilizzabili.
La difesa si è basata sull’orientamento di una parte della giurisprudenza secondo cui lamera detenzione di farmaci imperfetti che non sfocia nella somministrazione,non costituisce reato ai sensi dell’art. 443 c.p.p. edesclude la responsabilità penale dell’agente, salvo le eventuali sanzioni disciplinari e/o amministrative.
Il caso presenta delle similitudini con la fattispecie analizzata in caso di errata somministrazione di farmaci e relativa intossicazione da sovradosaggio, dove il medico è stato condannato per lesioni personali colpose.
Sentenza del giudice e motivazione sul caso del ginecologo
In tutti i gradi di giudizio è prevalsa la tesi dell’accusa che si rifà a giurisprudenza ormai consolidata. Anche secondo la Cassazione, quindi, la tutela dell’incolumità pubblica è un bene superindividuale che deve essere garantito da ogni rischio potenziale, determinato anche dallasemplice detenzione di sostanze curative guaste. Secondo i giudici di legittimità, infatti, priva di pregio è l’obiezione difensiva. L'art. 443 c.p., che sanziona il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira ad impedire la utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti; si trattadi un reato di pericolo e prevede una pena perle condotte descritte nella norma, che rendono probabile, o almeno possibile, la concreta utilizzazione del medicinale guasto. Gli ermellini hanno quindi condannato il medico per il delitto menzionato.
Curiosità
Durante un controllo eseguito dalle autorità locali in una farmacia,si accertava che nei cassetti situati in prossimità del bancone erano presenti diversi medicinali scaduti. La Corte d'Appello di Caltanissettacondannava pertanto il titolare per il delitto di cui agli articoli 452-443 del codice penale, perché colposamente deteneva confezioni di medicinali scaduti.
La presenza dei farmaci guasti vicino al banco di vendita aveva indotto l’accusa a ritenere sussistente la finalità di messa in commercio, quantomeno sotto il profilo colposo, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cuila detenzione per la venditadi medicinaliguasti ha rilevanza penale, a prescindere dalla effettiva somministrazione in quanto sussiste, in mancanza di dolo, il profilo della colpa, ai sensi dell’art. 452 c.p.
Mentre l’art. 443 c.p. punisce la forma dolosa, l’art. 452 c.p. prevede una sanzione più lieve per il reato di detenzione per il commercio o somministrazione di farmaci guasti, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia e in generale di violazione di regole di condotta. La pena inoltre può essere modulata a discrezione del giudice a seconda del lasso temporale esistente tra la scadenza e la vendita. Qualora quest’ultimo sia di particolare rilevanza, emerge un maggiore omesso controllo da parte del responsabile e quindi un più elevato grado di colpa.
Nelle fattispecie colpose il fatto-reato sarà costituito dall’errore, ad esempio per non aver sostituito i medicinali scaduti con quelli validi, non averli restituiti al servizio di smaltimento, averli conservati in armadietti insieme a quelli validi, magari senza la confezione che riportava più visibilmente la data di scadenza o,in ambito ospedaliero,aver posto il farmaco sul carrello della distribuzione delle terapie.
A questo proposito occorre precisare che, qualora un infermiere, addetto soltanto alla somministrazione della terapia farmacologica, distribuisca il materiale predisposto da altro collega, non potrà essere ritenuto responsabile della materiale somministrazione. È necessario infatti per l’imputazione, l’elemento psicologico del reato, almeno sotto forma di colpevole ignoranza della imperfezione.
Del fatto risponderà chi ha preparato le medicine, insieme a coloro cheerano tenuti ad effettuare i controlli, anche a prescindere dall’evento di danno (lesione o morte) causato al paziente o dal mancato miglioramento dellecondizioni di salute, in quanto la condanna penale verrà comminata anche sein presenza di una somministrazione del tutto innocua per l’assistito.Qualora, al contrario, dalla somministrazioneper errore derivassero lesioni, malattieo la morte, l’infermiere ei corresponsabili, saranno ritenuti responsabili sia per il delitto di cui all’art.443, sia per quello di lesioni o diomicidio.
Questi ultimi delitti saranno imputati a titolo di dolo o di colpa a seconda delle circostanze: se la somministrazionedel farmaco guasto è stata dolosa, la morte conseguente del paziente sarà imputata a titolo di dolo, quanto meno eventuale, qualora l’evento dannoso fosse prevedibile ed è stato accettato il rischio da parte dell’agente; viceversa, sel’evento conseguitoera assolutamente imprevedibile, ilsanitario risponderà di somministrazionedolosa, ma di omicidio colposo.