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Avvocato Risarcimento Errore Medico Complicazione Parto

Se tu o il tuo bambino siete vittima di danni a seguito di complicazioni da parto causate dall'errore medico, un Avvocato può farti risarcire il danno ingiusto che hai subìto. 

In caso di parto trattato in ritardo, i problemi che il neonato può riportare sono diversi e percoreranno tutta la vita della creatura. 

Ad esempio il danno permanente cagionato a un neonato per il ritardo nell’eseguire il parto deve essere risarcito non soltanto in termini di danno biologico e, in generale, di danno non patrimoniale, ma riconoscendo anche una somma che il danneggiante dovrà versare annualmente, dal compimento del ventesimo anno e per tutta la vita, in virtù della perdita della capacità lavorativa del soggetto.

risarcimento ritardo parto feto tachicardicoNel caso trattato, per le menomazioni e il ritardo mentale cagionato ad una bambina al momento della nascita, il danno non patrimoniale veniva quantificato in suo favore in euro 1.053.027,00 (un milione e cinquantratre mila euro); ai genitori erano riconosciuti euro 200.000,00 (duecentomila) ciascuno.

L'Azienda Sanitaria veniva altresì condannata al versamento annuale della somma di euro 15.444,00, a partire dal ventesimo anno di età della danneggiata e per tutto il corso della sua vita.


Nascere non è affatto una novità. Lo hanno fatto miliardi di persone prima di noi e probabilmente ancora di più lo faranno dopo di noi.

Le donne mettono al mondo figli da millenni e sorprendentemente lo facevano anche prima che si effettuasse ill monitoraggio ogni due settimane, che si facesse l’amniocentesi e vi fosse l’epidurale.

La Nascita è la cosa più naturale del mondo; tutto è programmato dalla natura affinchè il nuovo venuto possa venire alla luce e cominciare serenamente la propria vita.

Eppure non sempre è tutto così semplice. Non sempre le cose filano lisce. Accade che vi siano delle complicazioni, alle quali fortunatamente siamo ormai abituati; siamo pronti e abbiamo la competenza necessaria per sfidare la natura e riuscire a far nascere un bambino anche quando questa sembrerebbe non voler collaborare.

Possiamo fare tutto ciò grazie a persone che hanno passato la vita a prepararsi per questi momenti, al personale medico che ci assiste e che non lascerà che qualcosa possa compromettere la nascita di una nuova vita.

Ed è per questo che quando invece ci troviamo di fronte a persone che non ci assistono adeguatamente proviamo una forte delusione e sconforto, che viene presto sostituita da una rabbia allorquando ci rendiamo conto che un errore di valutazione ha compromesso per sempre la vita della nostra bambina, la quale nel momento in cui veniva al mondo riportava dei danni non più reversibili, come accaduto a dei genitori fiorentini.

Scoperta del feto tachicardico

Nell’agosto del 1996 la coppia scopriva con gioia di aspettare un bambino, la cui nascita veniva prevista per la fine di aprile del 1997. Come tutte le donne, anche questa felice futura mamma si sottoponeva periodicamente ai controlli necessari, che fino al marzo del 1997, quindi in prossimità del lieto evento, non facevano emergere nulla di diverso rispetto a quanto doveva accadere.

Tutto sembrava andare così come doveva, fino al 23 aprile 1997, giorno in cui nel corso del quinto tracciato emergeva che il feto era tachicardico. Nonostante ciò il medico tranquillizzava la gestante e, sebbene questa avesse insistito per la ripetizione del controllo, decideva di fissare un nuovo monitoraggio per il 28 aprile.

tachicardia del feto

La situazione però precipitava. Il 28 aprile la futura mamma avvertiva dei forti dolori al ventre e si accorgeva di perdere sangue, veniva quindi immediatamente trasportata in ospedale ove ci si rendeva conto della presenza di una forte tachicardia del feto. La bambina nasceva e ci si avvedeva immediatamente che aveva ingerito del sangue, necessitava di ausilio per respirare e aveva riportato dei danni irreversibili che le avrebbero impedito di avere uno sviluppo psico fisico normale, costringendola a non poter essere autosufficiente.

Inutile dire che dopo aver saputo ciò i genitori non potevano che esser presi dalla disperazione.

Intentavano causa nei confronti dell’Azienda anitaria locale, chiedendo che questa venisse condannata al risarcimento dei danni da errore medico.

Richiesta di Risarcimento danni per grave invalidità

Il 6 aprile 2007, la coppia di genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla propria figlia minorenne, convenivano in giudizio l’Azienda sanitaria locale mediante la notifica di un atto di citazione.

Il processo veniva quindi incardinato innanzi al Tribunale, il quale nello svolgimento del primo grado di giudizio disponeva che fosse espletata una CTU allo scopo di comprendere se effettivamente vi fosse una qualche relazione tra il comportamento tenuto dai medici in occasione del parto della donna e la grave invalidità residuata per la bambina.

Gli attori sostenevano che la grave menomazione riportata dalla loro bambina, che ne aveva impedito irreversibilmente lo sviluppo psico-motorio fosse addebitabile ad una negligente e non professionale condotta dei medici che avevano avuto l’incarico di occuparsi del parto.

Monitoraggio feto gravidanza

In particolare, il non accorgersi in tempo della sofferenza fetale per aver sottovalutato la presenza di tachicardia fetale, aveva al loro avviso provocato le complicazioni successive, ossia il distacco della placenta e il successivo ingerire da parte della nascitura del sangue.

Tale circostanza era secondo gli attori imputabile esclusivamente ai medici, i quali dapprima, in data 23 aprile 1997, non avevano dato la giusta rilevanza al tracciato tachicardico del battito fetale e in occasione del parto addirittura avevano spento il macchinario che monitora il battito cardiaco del bambino.

Da ciò erano scaturiti i successivi problemi della loro piccola, che avrebbe dovuto convivere con crisi epilettiche per tutta la vita e con la prospettiva di un non sufficiente sviluppo e la conseguente impossibilità di divenire un giorno autosufficiente.

Richiesta di Rigetto e Prescrizione

Si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera, la quale respingeva ogni accusa e domandava il rigetto totale delle istanze risarcitorie della controparte.

In primo luogo la parte convenuta in giudizio evidenziava l’intervenuta prescrizione del diritto, sostenendo che l’asserita responsabilità cui i genitori pretendevano di inchiodarla era di natura extracontrattuale e come tale assoggettabile al termine prescrizionale quinquennale in luogo di quello decennale previsto per la responsabilità contrattuale. Per tali ragioni la domanda sarebbe stata da considerarsi inammissibile, in ragione del trascorso del tempo e della scadenza ormai abbondante del termine al momento dell’esercizio dell’azione.

Nel merito, l’Azienda Sanitaria sosteneva che i medici intervenuti avessero perfettamente assolto ai loro doveri: nel quinto tracciato del 23 aprile non emergeva infatti alcuna situazione di allarme tale da giustificare un eventuale intervento diretto e anche successivamente, in sala parto, la condotta professionale era da considerarsi ineccepibile, visto che proprio grazie al loro operato la bimba iniziava a respirare.

Al contrario, l’Ausl riteneva che i problemi nella neoanata, quali la paralisi respiratoria e la brachicardia, fossero antecedenti al parto e non fossero stati da questo causati; anzi, i medici con la loro prontezza avevano evitato che si producessero danni ancor peggiori.

Decisione del giudice: no Prescrizione

Il primo punto affrontato dal giudice risultava essere quello sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.

A tal proposito, veniva richiamata la posizione della consolidata giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488; Cassazione civile, sez.III, 20 ottobre 2005, n. 20320; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2006, n. 16123) che ormai da tempo ha riconosciuto in queste ipotesi una responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura sanitaria, in ragione del contratto che si instaura con entrambi i soggetti, anche se di diversa natura.

Da un lato infatti il paziente conclude con l’azienda ospedaliera un contratto di spedalità, ossia un contratto atipico che comporta per la struttura l’obbligo di fornire servizi latamente alberghieri e di porre a disposizione del paziente tutta la strumentazione e il personale medico e paramedico necessari alla tipologia di intervento cui questo deve essere sottoposto.

Dall’altro lato, il medico risponde in virtù del contatto sociale instaurato con il proprio assistito, che si sottoporrà alle sue cure con l’aspettativa che questi operi con la diligenza professionale che l’art. 2236 c.c. gli impone.

A nulla rileva la nuova dizione dell’art. 3 del nuovo decreto Balduzzi il quale, nell’escludere la responsabilità penale del medico per colpa lieve nei casi in cui egli si sia correttamente attenuto ai protocolli della comunità scientifica, fa salva la responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Tale richiamo alla norma che disciplina la responsabilità extracontrattuale aveva posto in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica fornita dalla precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale tuttavia ha interpretato detta disposizione sostenendo che il richiamo effettuato aveva il solo scopo di ribadire un principio civilistico di responsabilità, non volendone dare una precisa qualificazione.

In tal modo si è continuato a ritenere la responsabilità medica una responsabilità di natura contrattuale.

Dopo aver aderito alla superiore posizione, il tribunale di Firenze affermava pertanto che il diritto della coppia di genitori non risultava prescritto, dovendosi applicare il termine decennale riferito alla responsabilità contrattuale e respingeva pertanto l’eccezione dell’Azienda Sanitaria.

Nel merito, per poter correttamente ricostruire le cadenze fenomeniche della vicenda, il giudice si affidava alle conclusioni del CTU, il quale affermava, sulla base della propria autonoma valutazione e del parere fornitogli dallo specialista di sua fiducia, che erano evidenti i profili di colpa professionale per chi aveva seguito la donna nelle ultime fasi della sua gravidanza. Veniva sottolineato dal perito che fin dai primi tracciati cardiotocografici, eseguiti a partire dal 14 aprile 1997, erano infatti ravvisabili segni importanti di sofferenza fetale che avrebbero dovuto far intraprendere una condotta diversa rispetto a quella puramente attendista adottata.

Tuttavia, pur non ponendo in dubbio la responsabilità per il colpevole ritardo nell’intervento, il CTU prendeva altresì in considerazione un primigenio stato di sofferenza del feto che avrebbe potuto concorrere alla causazione dei danni. Segnatamente osservava che, sebbene non fosse possibile determinare con certezza e in che misura tale circostanza avesse influito sulla successiva condizione di disabilità della bambina, non doveva comunque trascurarsi nella decisione la sussistenza di tale elemento.

Preso atto delle superiori conclusioni, il Tribunale dichiarava la responsabilità dell’Azienda Sanitaria secondo il dettato degli articoli 1218 e 1228 c.c., che come detto disciplinano la responsabilità contrattuale per inadempimento e per i danni cagionati dai terzi della cui opera ci si avvale.

Il danno non patrimoniale veniva quantificato in euro 1.053.027,00 in favore della minore, nonché euro 200.000,00 per ciascun genitore.

Per ciò che concerne i danni patrimoniali, il giudice riteneva di non riconoscere nulla, in virtù della circostanza che non era stata data adeguata prova documentale relativamente alle spese sostenute.

Tuttavia, veniva tenuto in debito conto l’impossibilità per la bambina di lavorare ed essere in futuro autosufficiente, per cui il tribunale condannava la parte convenuta all’ulteriore versamento annuale in suo favore di euro 15.444,00, importo pari al triplo della pensione sociale, dal compimento del ventesimo anno di età e per tutta la vita.

Il vaglio delle concause

Benchè quando si verificano certi episodi l’immediata tendenza sia quella di porsi al fianco della battaglia legale portata avanti dai genitori di una piccola nata invalida non per sua colpa, è necessario però tener conto anche degli aspetti processuali.

È vero, nessun risarcimento può essere tanto alto da compensare ciò a cui si dovrà rinunciare, ossia una vita serena e sana, ma è altrettanto vero che non possono esser dati giudizi affrettati. In caso di errori medici dovrà esser data prova che dall’errore si sia causato un danno e ciò non è sempre così agevole.

Anche il medico purtroppo convive con la possibilità che molteplici fattori incidano sul suo operato e sarà quindi opportuno vagliare attentamente tutte le concause che possono aver concorso a determinare l’evento.

Altri Procedimenti simili

La vicenda sopra narrata non rappresenta purtroppo né il primo né l’ultimo episodio relativo ad errori medici che causano l’invalidità di un neonato nel corso del parto.

Presso  Tribunali rappresentiamo, purtroppo, sempre più episodi simili a quello narrato. Si tratta anche della storia di Eleonora, che nel settembre del 2008 veniva data alla luce presso gli Ospedali Riuniti.

Dopo una perfetta gravidanza e l’esito positivo di ogni controllo effettuato dalla mamma, Eleonora nasceva totalmente invalida, ipovedente e affetta da tetraparesi spastica.

A seguito di ciò, iniziavano due diversi procedimenti paralleli, quello penale e quello civile, a tutt’oggi ancora in corso. Si susseguivano una serie di perizie, denunce, deposizioni, tutte volte a ricostruire correttamente l’accaduto e soprattutto finalizzate a dare un perché ad una vita rovinata.

Il Tribunale penale cercherà di chiarire se vi sono responsabilità per la commissione di reati da parte delle due ginecologhe che si erano occupate del parto, mentre quello civile sarà chiamato a rispondere alle domande dei genitori, i quali chiedevano un risarcimento pari a 30.000.000,00 di euro.

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