Macchinario obsoleto e infortunio sul lavoro
Ogni giorno, in molte realtà produttive, un lavoratore compie gesti ripetuti: avvicina il materiale, segue la lavorazione, controlla il risultato. Sono movimenti apparentemente ordinari, spesso eseguiti con l’esperienza maturata negli anni. Ma quando la macchina è datata (oltre 20 anni), presenta parti mobili accessibili e manca una protezione efficace, quel gesto quotidiano può trasformarsi in un evento traumatico.
Immaginiamo un addetto alla lavorazione della pietra, che chiameremo Marco. È impegnato nella movimentazione di un blocco di marmo attraverso un impianto ormai vecchio, utilizzato da tempo nell’azienda. Durante una fase della lavorazione, il blocco si sposta improvvisamente. Marco reagisce d’istinto: cerca di governare il materiale e, così facendo, si espone alla zona pericolosa della macchina. L’incidente si verifica in pochi secondi, ma le sue conseguenze segnano la sua vita lavorativa e familiare.
A questo punto emerge una domanda che, dopo ogni infortunio, torna con forza: il lavoratore è stato imprudente? La risposta può essere importante, ma non basta a escludere la responsabilità dell’impresa. La vera domanda giuridica è un’altra: il datore di lavoro aveva predisposto un sistema di sicurezza idoneo a prevenire anche l’errore prevedibile del lavoratore?
La giurisprudenza ricorda che la sicurezza non può essere costruita sul presupposto di un lavoratore sempre perfetto, concentrato e infallibile. Il datore di lavoro deve invece organizzare il lavoro tenendo conto anche di distrazioni, automatismi, urgenze operative e condotte imprudenti che restino comunque interne alla mansione affidata. È questo il nucleo della pronuncia della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 27322 del 20 ottobre 2026.
Il caso concreto: l’azione di regresso dell’INAIL e la difesa datoriale
La vicenda esaminata dalla Corte nasce da un infortunio subito da un dipendente. L’INAIL aveva agito in regresso nei confronti del titolare dell’impresa, chiedendo che fosse accertata la responsabilità datoriale nella causazione dell’evento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Brescia aveva confermato quella decisione.
Il datore di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’infortunio fosse riconducibile alla distrazione del lavoratore: secondo la ricostruzione difensiva, un blocco di marmo sarebbe scivolato durante la lavorazione perché il dipendente lo avrebbe fatto cadere. La censura mirava dunque a far emergere una corresponsabilità del lavoratore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.
La difesa, però, presentava anche un problema processuale decisivo. Il datore si era costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, decadendo così dalla possibilità di provare fatti idonei a ridurre il credito fatto valere dall’INAIL; inoltre, le allegazioni sull’asserita condotta anomala del dipendente erano state considerate generiche e non specificamente sviluppate.
Tuttavia, la Cassazione va oltre il profilo processuale. Anche se si fosse ipotizzato un comportamento colposo del lavoratore nell’esecuzione della prestazione, esso non avrebbe potuto operare a vantaggio del datore. La ragione è concreta e inequivoca: l’infortunio era stato ricondotto all’obsolescenza del macchinario e alla mancata segregazione degli organi in movimento.
Non è, dunque, la sola dinamica immediata dell’incidente a decidere il caso. Ciò che conta è il contesto di rischio creato dall’organizzazione aziendale: una macchina inadeguata, parti pericolose non isolate e un lavoratore esposto a un rischio meccanico che avrebbe dovuto essere neutralizzato prima ancora che iniziasse la lavorazione.
Macchinari obsoleti: l’obbligo di aggiornare la sicurezza non è facoltativo
Un macchinario datato non è automaticamente illegittimo o inutilizzabile. L’età dell’attrezzatura, da sola, non determina la responsabilità dell’impresa. Diventa però giuridicamente rilevante quando l’attrezzatura non garantisce più un livello di sicurezza adeguato oppure quando non viene mantenuta, adeguata e protetta rispetto ai rischi concretamente presenti.
L’art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere e idonee alla tutela della salute dei lavoratori. La scelta dell’attrezzatura deve considerare le caratteristiche della lavorazione, i rischi dell’ambiente e quelli generati dall’impiego della macchina stessa.
Lo stesso articolo richiede misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi, nonché una manutenzione capace di preservare nel tempo i requisiti di sicurezza. Il datore deve inoltre curare controlli e aggiornamenti delle attrezzature quando necessari a garantire la loro efficienza prevenzionistica.
Per le macchine più risalenti, l’Allegato V al d.lgs. n. 81/2008 stabilisce una regola di particolare rilievo: quando gli elementi mobili comportano un rischio di contatto meccanico, essi devono essere dotati di protezioni o sistemi protettivi che impediscano l’accesso alla zona pericolosa oppure arrestino il movimento prima che l’accesso sia possibile. Se una segregazione efficace non è tecnicamente praticabile, devono essere introdotte misure alternative, quali alimentatori automatici, strumenti idonei, dispositivi supplementari di arresto o comandi a due mani.
Nel caso di Marco, quindi, non sarebbe sufficiente dimostrare che egli conosceva il macchinario o che aveva ricevuto istruzioni generiche. La domanda essenziale sarebbe: la macchina impediva materialmente il contatto con gli organi in movimento? Se la risposta è negativa, l’impresa si trova davanti a un deficit prevenzionistico che difficilmente può essere compensato invocando la distrazione di chi lavorava.
L’avvocato e l’accertamento della responsabilità datoriale
In una controversia di questo tipo, il lavoro dell’Avvocato Civilista esperto in infortuni sul lavoro richiede anzitutto di ricostruire la catena degli eventi senza fermarsi alla condotta dell’infortunato. Il punto non è soltanto individuare chi abbia compiuto l’ultimo gesto prima del danno; occorre verificare se quel gesto sia stato reso pericoloso dalla macchina, dalla procedura imposta, dalla manutenzione omessa o dall’assenza di misure di protezione.
L’analisi deve concentrarsi sul documento di valutazione dei rischi, sulle istruzioni operative, sui registri di manutenzione, sulle fotografie del macchinario, sulle dichiarazioni dei colleghi e sulle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza. L’art. 71, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 richiede, per le attrezzature soggette a deterioramento idoneo a generare pericolo, controlli periodici e straordinari svolti da persona competente, con risultati documentati e conservati.
Non meno importante è la verifica della formazione e dell’addestramento. Il datore deve assicurare che le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari siano utilizzate esclusivamente da lavoratori incaricati e adeguatamente formati; le attività di riparazione, trasformazione o manutenzione devono essere affidate a soggetti specificamente qualificati.
L’avvocato della persona lesa non deve, però, trasformare la responsabilità datoriale in una responsabilità automatica. L’art. 2087 cod. civ. non impone al datore una garanzia assoluta contro ogni evento dannoso; richiede l’adozione delle cautele esigibili secondo la particolarità della prestazione, l’esperienza e la tecnica. In giudizio, il lavoratore deve allegare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; l’impresa deve dimostrare di avere effettivamente adottato tutte le misure necessarie a evitare il rischio concretizzatosi.
La tesi della controparte: “il dipendente è stato distratto”
La linea difensiva del datore è intuitiva: il lavoratore, si sostiene, avrebbe potuto agire diversamente. Avrebbe dovuto attendere, non avvicinarsi, non cercare di trattenere il materiale, non intervenire sulla lavorazione. Ma questa argomentazione è spesso insufficiente, perché confonde una possibile imprudenza con la condotta davvero eccezionale che può interrompere il nesso causale.
La Corte di cassazione ribadisce che il datore risponde anche dei danni riconducibili alla negligenza, all’imprudenza o perfino alla violazione di direttive antinfortunistiche da parte del lavoratore. Un concorso colposo della vittima può assumere rilievo soltanto quando essa abbia tenuto una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, creando un rischio estraneo alle normali modalità di svolgimento del lavoro e ponendosi come causa esclusiva dell’evento.
Questa nozione corrisponde al cosiddetto rischio elettivo. Non basta, dunque, che il lavoratore abbia agito male. Non basta neppure una disattenzione grave. Occorre una scelta personale, volontaria e arbitraria, compiuta per ragioni estranee al lavoro, capace di generare un rischio nuovo e radicalmente diverso da quello che l’impresa era tenuta a governare.
La distinzione è decisiva. Chi, durante la propria mansione, tenta di rimediare a un inceppamento, recupera un materiale o si avvicina a una zona operativa per completare una lavorazione, può agire imprudentemente. Ma non per questo esce automaticamente dall’area di rischio lavorativo. La giurisprudenza esclude infatti che sia abnorme l’intervento del dipendente sul macchinario quando esso sia collegato alle esigenze, anche prevedibili, del ciclo produttivo.
La colpa del lavoratore non premia chi ha omesso la sicurezza
L’ordinanza n. 27322/2026 applica coerentemente questo principio. Il macchinario obsoleto e privo di adeguata segregazione aveva creato il rischio che si è poi concretizzato. In tale scenario, un’eventuale condotta colposa del dipendente non può trasformarsi in un vantaggio per il datore, perché proprio quel comportamento doveva essere previsto e neutralizzato da un sistema di protezione adeguato.
La Corte richiama, in particolare, Cass. civ., Sez. lavoro, 17 febbraio 2023, n. 4980, secondo cui l’imprudenza del lavoratore non elide la responsabilità datoriale, salvo il caso del comportamento abnorme e generatore di un rischio estraneo all’attività lavorativa. Richiama inoltre Cass. civ., Sez. lavoro, 12 febbraio 2021, n. 3763, che definisce il rischio elettivo come una scelta arbitraria del lavoratore, assunta per motivazioni personali e idonea a porsi quale causa esclusiva dell’evento.
L’orientamento è condiviso anche in sede penale. La Cassazione penale ha chiarito che il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando resta interno all’area di rischio affidata al garante; occorre invece che attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di controllo del datore. Quando la macchina presenta carenze nei presidi di sicurezza, la condotta dell’operatore è normalmente ricondotta alla sfera di rischio che il datore deve prevenire e governare.
Dalla sentenza alla prevenzione: una lezione per imprese e lavoratori
Il successo ottenuto nel giudizio dall’INAIL, con il rigetto del ricorso datoriale, non rappresenta soltanto l’esito di una controversia. È un richiamo concreto alla prevenzione. La sentenza insegna che la sicurezza non può ridursi alla consegna di istruzioni o alla richiesta formale di prudenza: deve tradursi in macchine idonee, protezioni efficaci, manutenzione verificabile, formazione adeguata e vigilanza reale.
Per il lavoratore e per la sua famiglia, l’infortunio non è mai un dato astratto. È la perdita temporanea o permanente di autonomia, la paura di non poter più svolgere la propria professione, l’incertezza economica e il peso emotivo trasferito a chi gli sta vicino. Per l’impresa, invece, investire nella sicurezza significa assumere fino in fondo la responsabilità del proprio potere organizzativo.
La regola conclusiva è chiara: se l’infortunio deriva da un macchinario obsoleto e non adeguatamente protetto, la normale imprudenza del lavoratore non esclude né riduce la responsabilità del datore di lavoro. Solo una condotta davvero estranea alle mansioni, volontariamente diretta a creare un rischio personale e autonomo, può spezzare il nesso causale. Tutto ciò che rimane dentro la lavorazione, compresa la disattenzione prevedibile, continua invece a ricadere nell’area di rischio che il datore è tenuto a eliminare o ridurre.