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Infortuni sul lavoro in appalto: responsabilità del committente per aree e macchinari non sicuri

La disponibilità dei luoghi genera obblighi concreti

Quando il committente affida lavorazioni a un’impresa esterna all’interno della propria azienda, unità produttiva o ciclo produttivo e conserva la disponibilità giuridica dell’area, non può considerarsi estraneo alla prevenzione degli infortuni.

L’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 gli impone di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di emergenza, promuovere cooperazione e coordinamento fra le imprese coinvolte.

La tutela civilistica si collega altresì all’art. 2087 c.c., secondo cui l’imprenditore deve adottare le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica dei lavoratori secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Il richiamo alla tecnica esclude una gestione statica: presidi, procedure e valutazioni devono essere riesaminati se diventano inadeguati rispetto allo stato dell’arte, alle modalità operative effettive o alle modifiche del sito.

Macchinari e impianti del committente: il rischio non può essere trasferito

Il committente che mette a disposizione macchinari, impianti o aree operative deve assicurarsi che le condizioni preesistenti e i rischi conoscibili siano identificati, comunicati e governati. Non è sufficiente consegnare l’area o inserire nel contratto una clausola generica di trasferimento degli obblighi di sicurezza: la sicurezza dei luoghi e delle attrezzature aziendali resta parte dell’area di rischio che il committente è tenuto a presidiare.

Si pensi alla manutenzione di una centrale termica : l’impresa incaricata interviene su caldaie, bruciatori, pompe, quadri elettrici, condotte e sistemi di evacuazione fumi. Il committente deve rendere disponibili informazioni aggiornate su impianto, sezionamenti, energie residue, procedure di fermata, presenza di fluidi caldi o combustibili, ventilazione, accessi e piano di emergenza.


Se, ad esempio, una valvola difettosa, un riparo rimosso, una passerella degradata o un quadro privo di idonee protezioni costituiscono un pericolo immediatamente percepibile, il committente non può invocare l’autonomia dell’impresa manutentrice.

Lo stesso criterio opera nella manutenzione di linee produttive, carriponte, impianti frigoriferi, silos, cabine elettriche o impianti antincendio.


Il committente non deve sostituirsi all’appaltatore nella gestione dei rischi specifici della sua attività professionale; deve però gestire i rischi riconducibili all’ambiente, ai beni messi a disposizione e alle interferenze tra organizzazioni.

La Cassazione civile ha precisato che l’esonero del committente non opera quando l’evento dipenda da un rischio preesistente, facilmente percepibile e radicato nel luogo sottoposto alla sua disponibilità giuridica: Cass. civ., Sez. III, ord. 13 ottobre 2025, n. 27321.

DUVRI, POS e documenti: aggiornamento mirato, non adempimento cartolare

Il DUVRI è lo strumento centrale nei normali appalti interni soggetti all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: deve individuare le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza e va allegato al contratto di appalto.

La sua funzione non è burocratica: richiede un flusso informativo continuo e un aggiornamento in relazione all’evoluzione dei lavori, incluse modifiche operative e subappalti.

Il POS, invece, non è un documento indistintamente richiesto in ogni appalto: è proprio della disciplina dei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

In tale contesto, il coordinatore verifica l’idoneità e la coerenza del POS con il PSC e, al mutare delle lavorazioni, deve adeguare i piani e verificare l’adeguamento dei POS delle imprese esecutrici.

Perciò, in una manutenzione ordinaria di centrale termica interna potrà essere necessario il DUVRI senza POS; se l’intervento assume natura di cantiere, opereranno PSC, POS e le ulteriori figure previste.


L’aggiornamento deve investire anche le procedure di consegna dell’area, i permessi di lavoro, i piani di emergenza, la documentazione relativa a impianti e attrezzature, le qualifiche dell’impresa e la verifica dell’idoneità tecnico-professionale. La rielaborazione della valutazione dei rischi comporta l’immediata evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure di prevenzione.


Riesame effettivo delle misure POS - DUVRI

Una variazione dell’area concessa, dell’impianto, delle sostanze utilizzate, delle lavorazioni contemporanee o della compresenza di imprese impone una nuova verifica dell’assetto prevenzionistico.

Un infortunio, un quasi-infortunio o un’anomalia rilevante non può essere trattato come fatto isolato: deve attivare un’istruttoria tecnica sulle cause, sui rischi interferenziali, sulle barriere di sicurezza e sull’adeguatezza dei documenti e delle procedure.

La Corte di cassazione ha superato la tradizionale impostazione che circoscriveva la responsabilità del committente alla sola culpa in eligendo o all’ingerenza nell’esecuzione dell’appalto.

In Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 6 maggio 2025, n. 11918, la Corte ha valorizzato gli obblighi specifici di verifica, informazione, cooperazione, coordinamento e DUVRI previsti dall’art. 26.

Il principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 12 settembre 2025, n. 25113: il committente con disponibilità giuridica dei luoghi può rispondere dell’infortunio del dipendente dell’appaltatore anche senza ingerenza nell’attività esecutiva, se ha violato gli obblighi prevenzionistici che gli competono.

Il limite della responsabilità e la regola operativa

Non esiste, tuttavia, una responsabilità oggettiva del committente per ogni evento lesivo.

L’incidenza causale della condotta del committente e soprattutto la percepibilità della carenza prevenzionistica richiedono comunque un controllo tecnico anche mediante perizie.

Non è consentita neppure l’indifferenza verso pericoli strutturali, impianti inadeguati o documentazione palesemente non coerente con le lavorazioni reali.

La regola prudenziale è dunque chiara: il committente deve istituire una vigilanza organizzativa e documentata, proporzionata alla disponibilità dei luoghi e ai rischi interferenziali.

Ciò significa verificare prima dell’affidamento, coordinare durante l’esecuzione, aggiornare al mutare delle condizioni e correggere senza ritardo le criticità emerse da incidenti o anomalie.

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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