Il principio di affidamento nella sicurezza sul lavoro
L’affidamento non sostituisce la prevenzione
Nei rapporti di appalto, il fatto che ogni impresa disponga di una propria organizzazione non consente agli altri soggetti coinvolti di confidare passivamente nell’altrui corretto adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio di affidamento può operare soltanto nel perimetro delle competenze di ciascuno: non elimina le posizioni di garanzia stabilite dalla legge e non giustifica l’omissione di verifiche o interventi imposti dalla concreta situazione di rischio.
Il punto di partenza è l’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che richiede al datore di lavoro committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, nonché di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le prestazioni devono essere eseguite e sulle misure adottate per emergenza e prevenzione.
Scegliere un operatore qualificato è dunque necessario, ma non esaurisce l’obbligo prevenzionistico.
Cooperazione e coordinamento: il rischio interferenziale
Nell’appalto, i datori di lavoro devono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinare i rispettivi interventi, informandosi reciprocamente per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra lavorazioni.
Il committente deve promuovere tale cooperazione e, quando ricorrono i presupposti normativi, elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il rischio interferenziale non coincide con la sola contemporanea presenza fisica di lavoratori di imprese diverse. La giurisprudenza ne valorizza una nozione funzionale, riferita al contatto rischioso che può prodursi nel medesimo contesto produttivo per effetto dell’organizzazione complessiva delle attività. L’informazione sui rischi e il coordinamento devono quindi essere concreti e aggiornati rispetto all’evoluzione delle lavorazioni, non ridursi alla predisposizione formale di documenti.
Il committente: autonomia dell’appaltatore e obblighi propri
Il committente non assume, per il solo fatto di affidare i lavori, un obbligo di controllo quotidiano sull’intera organizzazione dell’appaltatore.
Tuttavia, non può neppure ritenersi estraneo ai rischi del proprio ambiente di lavoro o a quelli derivanti dalla compresenza e dall’interazione di più imprese.
Sul piano civilistico, Cass. civ., Sez. lav., ord. 6 maggio 2025, n. 11918 ha ricostruito l’evoluzione dalla tradizionale responsabilità “eccezionale” del committente, limitata ai casi di culpa in eligendo o di ingerenza, verso una verifica dell’effettivo adempimento degli obblighi di prevenzione, cooperazione e coordinamento imposti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’autonomia organizzativa dell’appaltatore non elimina, quindi, gli obblighi autonomi del committente.
Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., sent. 12 settembre 2025, n. 25113 afferma che l’organizzazione dell’attività produttiva mediante appalto rende normalmente rilevanti gli obblighi del committente in materia di sicurezza; la responsabilità sussiste quando, in concreto, questi non abbia adempiuto ai doveri di verifica, informazione, cooperazione, coordinamento e controllo che gli competono.
Quando il principio di affidamento può operare
Il principio di affidamento conserva uno spazio ampio.
Esso può rilevare se l’appaltatore è effettivamente autonomo, tecnicamente idoneo e chiamato a svolgere lavorazioni specialistiche, senza interferenze con l’organizzazione del committente e senza che emergano segnali di pericolo conoscibili o situazioni che impongano un intervento.
Si pensi al caso in cui il committente mette a disposizione il luogo di lavoro, delle macchine su cui operare, o ad esempio una centrale termica (che ingloba i due precedenti elementi di fatto).
Cass. civ., Sez. lav., ord. 27 dicembre 2024, n. 34583 precisa che al committente non è richiesto un controllo “pressante, continuo e capillare” sull’operato dell’appaltatore; occorre però valutare la concreta incidenza causale della condotta omissiva, considerando la natura delle opere, l’affidabilità dell’impresa scelta, l’eventuale ingerenza del committente e la percepibilità immediata del pericolo o dell’inadeguatezza delle cautele adottate.
In altri termini, l’affidamento non può diventare un alibi per ignorare un rischio evidente, preesistente o derivante dall’ambiente nella disponibilità del committente.
Cass. civ., Sez. III, ord. 13 ottobre 2025, n. 27321 ha ritenuto rilevante, ai fini della responsabilità, la mancata predisposizione di misure adeguate rispetto a un rischio preesistente e percepibile nel territorio di disponibilità dell’ente committente.
Appaltatore, impresa affidataria e subappalto
L’appaltatore, quale datore di lavoro, mantiene gli obblighi di prevenzione connessi ai rischi propri della propria organizzazione e delle lavorazioni eseguite.
Il subappalto non determina un automatico trasferimento della posizione di garanzia: anche il subappaltatore è destinatario della disciplina antinfortunistica per le attività che svolge.
Nei cantieri, l’impresa affidataria riveste una posizione ulteriormente qualificata. Deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, l’applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.
Cass. pen., Sez. IV, sent. 1° settembre 2025, n. 30039 sottolinea che tali doveri richiedono un controllo effettivo e non meramente cartolare, anche nelle lavorazioni subappaltate.
Parimenti, nel cantiere il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e il concreto funzionamento delle misure di coordinamento. Cass. pen., Sez. IV, sent. 16 ottobre 2025, n. 33954 esclude che il principio di affidamento possa neutralizzare questi doveri quando il pericolo concerne l’organizzazione del cantiere, la conformazione dei luoghi o un rischio interferenziale riconoscibile.
La regola operativa è semplice: non basta affidare il lavoro a un’impresa qualificata. Occorre verificare l’idoneità dell’operatore, informarlo sui rischi del luogo, programmare e attuare la cooperazione e il coordinamento, gestire i rischi interferenziali e intervenire quando emergano pericoli concreti.
Il principio di affidamento impone al committente, appaltatore, impresa affidataria e altri garanti di non spossessarsi dei propri doveri dietro falsi alibi.