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Assicuratore nega il risarcimento dopo un incidente con un camion

Immaginate di essere fermi al semaforo, in una tranquilla mattina di febbraio. Un camion con rimorchio vi urta in retromarcia, danneggiando il vostro veicolo. Chiedete il risarcimento all'assicurazione del camion, attendete settimane di accertamenti, e alla fine vi arriva una lettera: "Non possiamo formularle un'offerta di risarcimento." Questo è esattamente ciò che è accaduto a uno dei nostri clienti. E questo è ciò che abbiamo fatto per tutelarlo.

A febbraio 2026, il nostro cliente percorreva la Strada Provinciale Migliara, nel territorio di Latina, quando veniva tamponato da un camion con rimorchio che, effettuando una manovra di retromarcia, collideva con il suo veicolo provocando danni al faro e al paraurti anteriore. Del convoglio, il cliente riusciva a rilevare soltanto la targa del rimorchio, intestata ad un noto autotraportatore. Nessun intervento delle forze dell'ordine sul posto, nessuna telecamera nella zona. Uno scenario, purtroppo, tutt'altro che raro.

Il cliente si rivolgeva allo Studio, e noi ci mettevamo subito al lavoro.

Il diniego dell'assicurazione - solo rischio statico

Dopo la nostra formale richiesta di risarcimento, Generali Italia S.p.A. rispondeva con una raccomandata datata 3 giugno 2026, sostenendo di non poter formulare alcuna offerta per due ragioni: la targa della motrice trainante non era stata fornita, e la targa del rimorchio  risultava assicurata per il solo rischio statico.

Una motivazione che, a prima lettura, può sembrare tecnica e insuperabile. Ma che, a un esame giuridico attento, si rivela pretestuosa e giuridicamente infondata.

Cosa abbiamo fatto

1. Richiesta formale di indennizzo

Il primo passo è stato formalizzare la richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, documentando con precisione la dinamica del sinistro, i danni subiti e l'identificazione del veicolo antagonista. Abbiamo subito chiarito alla compagnia che il nostro cliente aveva fornito tutti gli elementi ragionevolmente esigibili da un danneggiato: la targa dell'unico componente del convoglio a lui visibile al momento dell'impatto.

2. Perizia tecnica sui danni

Abbiamo fatto eseguire una perizia tecnica sul veicolo del cliente, volta a documentare in modo incontestabile l'entità e la natura dei danni, nonché la loro compatibilità con la dinamica descritta — retromarcia di un mezzo pesante contro la parte anteriore dell'autovettura ferma. La perizia costituisce uno strumento fondamentale: cristallizza i danni nel tempo e impedisce alla compagnia di contestarli o sminuirli in una fase successiva.

3. Reclamo formale alla compagnia

Di fronte al diniego, abbiamo redatto un reclamo formale indirizzato a Generali Italia S.p.A., contestando punto per punto le motivazioni addotte. Abbiamo evidenziato che:

  • l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) attribuisce al terzo danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, e le clausole limitative della polizza non sono opponibili al danneggiato;
  • l'art. 2054 c.c. pone a carico del conducente e del proprietario del veicolo una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dalla circolazione, presunzione che non era stata minimamente superata;
  • la limitazione della copertura al "rischio statico" — quand'anche contrattualmente prevista — è inopponibile al terzo leso, potendo semmai legittimare una rivalsa della compagnia verso il proprio assicurato, ma non la negazione del risarcimento nei confronti del danneggiato.

Abbiamo inoltre sottolineato un dato che riteniamo decisivo: la compagnia assicuratrice dispone di pieno accesso al Pubblico Registro Automobilistico, agli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla banca dati SITA gestita dall'IVASS. Con la semplice interrogazione della targa del rimorchio XA450PR, avrebbe potuto — e dovuto — risalire autonomamente alla motrice trainante e alla relativa copertura. La mancanza di tale dato non è un ostacolo oggettivo: è il frutto di una deliberata inerzia istruttoria imputabile esclusivamente alla compagnia, non certo al nostro cliente.

4. Denuncia all'IVASS

Successivamente al reclamo, abbiamo presentato denuncia all'IVASS — l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni — segnalando la condotta della compagnia. L'IVASS ha il potere di aprire procedimenti ispettivi e sanzionatori nei confronti delle imprese assicurative che gestiscono i sinistri in modo non conforme alla legge e ai regolamenti. La segnalazione all'IVASS non è un atto simbolico: è uno strumento di pressione concreto, che obbliga la compagnia a rispondere formalmente e a giustificare la propria condotta davanti all'autorità di vigilanza a tutela dei consumatori.

Il diniego per “rischio statico” alla prova della giurisprudenza

La posizione assunta dalla compagnia, che nega il risarcimento al terzo danneggiato invocando una presunta copertura limitata al solo “rischio statico” del rimorchio, è in contrasto con l’impostazione consolidata della giurisprudenza in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a. La Corte di Cassazione e la dottrina più autorevole hanno chiarito che, nell’ambito dell’azione diretta del danneggiato ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole di polizza che delimitano o escludono la garanzia per particolari modalità di circolazione (guida in stato di ebbrezza, targa prova, franchigie, limitazioni soggettive, aggravamenti di rischio, ecc.) sono inopponibili al terzo leso, rimanendo confinate nel rapporto interno tra assicuratore e assicurato e potendo semmai fondare solo un’azione di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento. Il sistema, fondato su esigenze sociali di tutela della vittima della strada, considera infatti l’art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005 come norma sostitutiva di ogni clausola contrattuale difforme. In questo quadro, una pattuizione che restringa la copertura al solo “rischio statico” del veicolo non può essere utilizzata per negare il risarcimento al terzo: se il danno è riconducibile alla circolazione del complesso veicolare ai sensi dell’art. 2054 c.c., l’assicuratore è tenuto comunque al pagamento verso il danneggiato, riservandosi eventualmente di agire in rivalsa nei confronti del proprio assicurato.

La vicenda è in corso. Ma già la sola articolazione di questi quattro strumenti — richiesta di indennizzo, perizia, reclamo, denuncia IVASS — ha messo la compagnia nella condizione di dover rispondere nel merito, abbandonando le scorciatoie burocratiche con cui aveva tentato di liberarsi dal sinistro.

Ti è capitata una situazione simile?

Le compagnie assicurative, di fronte a sinistri complessi o a veicoli industriali, fanno spesso leva sulla complessità tecnica e sulla scoraggiante burocrazia per indurre il danneggiato a rinunciare. Ma la legge è chiara: il terzo danneggiato ha diritto al risarcimento, e l'assicuratore non può nascondersi dietro le proprie lacune istruttorie.

Se hai subito un incidente e l'assicurazione ha negato o ritardato il risarcimento, contattaci.

Lo Studio Legale Buccilli valuta ogni caso con attenzione e ti affianca in ogni fase, dalla prima diffida fino — se necessario — al giudizio.

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