Infortuni sul lavoro, la colpa del lavoratore non riduce il risarcimento
Chi subisce un infortunio sul lavoro spesso si sente ripetere che l’evento è dipeso anche da una propria distrazione o imprudenza, che “se stava più attento non sarebbe successo”.
L’idea che la colpa del lavoratore possa ridurre automaticamente il risarcimento è molto diffusa, ma è in larga parte smentita dalla giurisprudenza più recente.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l’infortunio è collegato alla violazione delle norme di sicurezza, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore è, di regola, irrilevante sia per individuare chi ha causato l’evento sia per determinare quanto risarcimento è dovuto.
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro: un dovere attivo, non formale
L’articolo 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di sicurezza, che non si esaurisce nell’osservanza formale delle norme, ma richiede l’adozione di tutte le misure necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica, per proteggere la salute e l’integrità fisica dei dipendenti.
A questo si affianca il D.Lgs. 81/2008, che disciplina in modo dettagliato la valutazione dei rischi, la formazione e l’informazione dei lavoratori, la predisposizione dei dispositivi di protezione e la vigilanza sul rispetto delle procedure. Il datore non può limitarsi a confidare nella prudenza dei lavoratori, ma deve prevenire gli infortuni anche mettendo in conto gli errori umani, la distrazione e la naturale tendenza a sottovalutare i rischi.
Il principio della Cassazione: la colpa del lavoratore è di regola irrilevante
La Cassazione, con importanti pronunce come la sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 e la sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017, ha affermato che, quando l’infortunio è conseguenza dell’inosservanza della disciplina antinfortunistica, il datore di lavoro è integralmente responsabile.
In questi casi, l’eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non incide sul nesso causale, perché la violazione dell’obbligo di sicurezza viene considerata l’unico fattore causale giuridicamente rilevante, né sulla misura del risarcimento, che non può essere ridotto sulla base del concorso di colpa del dipendente.
Le norme antinfortunistiche, ricordano i giudici, sono pensate proprio per proteggere il lavoratore anche contro la sua imprudenza, poiché nella dinamica lavorativa la distrazione e l’errore sono comportamenti prevedibili. Il datore di lavoro deve quindi predisporre misure che rendano non pericolosi anche questi comportamenti.
Abnormità, imprevedibilità, rischio eccentrico: quando la colpa del lavoratore diventa decisiva
Esiste una eccezione, definita dalla giurisprudenza attraverso le nozioni di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza della condotta del lavoratore.
Il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente è completamente fuori dalle mansioni e dalle procedure di lavoro, quindi abnorme, quando è radicalmente imprevedibile in quel contesto e quando è esorbitante rispetto alle direttive ricevute, al punto da creare un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello governato dall’organizzazione aziendale.
Si pensi ad un lavoratore che, durante la pausa, utilizzi un macchinario per gioco, in modo del tutto difforme dalle regole e per una attività estranea al lavoro: in casi estremi come questo il giudice può ritenere che l’evento sia stato causato esclusivamente da quella condotta elettiva e personale, con esclusione o forte riduzione della responsabilità del datore.
È però importante sottolineare che si tratta di ipotesi eccezionali, non della normalità dei casi in cui le imprudenze si innestano su procedure o organizzazioni carenti.
Cosa significa, in concreto, per chi ha avuto un infortunio
Per il lavoratore che ha subito un infortunio, questi principi hanno conseguenze molto concrete.
Non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti ad affermare che il dipendente è stato imprudente per ridurre il risarcimento: è necessario che l’azienda provi di avere adempiuto integralmente agli obblighi di sicurezza, dimostrando che ha valutato i rischi, formato il lavoratore, predisposto i presidi necessari e vigilato sulle procedure, e che l’evento sia dipeso da una condotta davvero abnorme e imprevedibile del dipendente.
Quando l’infortunio si collega a carenze nella prevenzione, nella formazione, nell’informazione o nella vigilanza, il lavoratore ha diritto a chiedere il risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in aggiunta a quanto riconosciuto dall’INAIL.
Anche eventuali ammissioni spontanee del lavoratore (“avrei potuto stare più attento”, “ho fatto una sciocchezza”) non chiudono la porta al risarcimento, perché ciò che conta sul piano giuridico è l’adempimento o meno dell’obbligo di sicurezza da parte del datore, non la perfezione del comportamento del dipendente.
L'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.
Perché è importante rivolgersi a un avvocato specializzato in incidenti sul lavoro
La disciplina e la giurisprudenza sugli infortuni sul lavoro sono complesse e in continua evoluzione, e ogni caso ha una dinamica propria che va letta alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione.
Un avvocato specializzato in incidenti sul lavoro può analizzare la vicenda concreta, verificare se il datore di lavoro ha rispettato gli obblighi di prevenzione, valutare l’eventuale danno differenziale rispetto alle prestazioni INAIL e assistere il lavoratore nel rapporto con l’azienda, con l’ente assicuratore e, se necessario, in giudizio.
Sapere che, salvo comportamenti davvero abnormi, la propria imprudenza non esclude né riduce automaticamente il diritto al risarcimento permette al lavoratore infortunato di non rinunciare a tutele che l’ordinamento gli riconosce espressamente. La sicurezza sul lavoro non è una concessione dell’azienda, ma un obbligo di legge: farlo valere significa tutelare non solo il singolo lavoratore, ma anche la qualità e la dignità dell’ambiente di lavoro.