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Responsabilità dei debiti e scritture contabili obbligatorie

La disciplina dei debiti relativa all’azienda ceduta è contenuta nell’art. 2560 c.c., il quale afferma che l’alienante, ossia il venditore, continua ad essere responsabile per i debiti dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo il caso in cui non risulti che i creditori vi hanno consentito.

Stabilisce altresì che di tali debiti risponde anche l’acquirente se questi risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Tale principio è dettato non soltanto a tutela dei terzi creditori, ma anche a tutela dello stesso acquirente, al fine di consentirgli di acquisire la conoscenza dei debiti assunti, attraverso la mera visione dei libri contabili del soggetto alienante.

Come detto, la giurisprudenza si è più volte pronunciata sull’esito dei debiti non risultanti dalle scritture contabili, escludendone la responsabilità per l’acquirente, essendo preclusa la prova presunta, nonché la prova per testimoni.

Vi è quindi una sola strada: se sulle scritture contabili obbligatorie non risultano posizioni debitorie, l’acquirente è escluso da ogni responsabilità.

A tal proposito si pone infatti un ulteriore problema, ossia quello sussistente allorché il venditore ometta di palesare i debiti al fine di convincere un soggetto terzo all’acquisto dell’azienda o di un ramo di essa; è possibile che egli alteri le scritture contabili allo scopo di rappresentare al possibile acquirente una situazione economica differente, migliore rispetto alla realtà.

In siffatta ipotesi l’acquirente potrà invocare una responsabilità precontrattuale del venditore per aver condotto le trattative in malafede. Come nel caso in cui le scritture contabili siano del tutto occultate.

L’art. 1337 c.c. individua tale tipo di responsabilità nel comportamento contrario a buona fede tenuto dalle parti nella fase delle trattative o nella formazione del contratto, con la conseguenza che, ove tale responsabilità venisse accertata, l’aspirante acquirente avrebbe diritto al risarcimento dei danni.

È indubbio che chi sia a conoscenza di elementi che indurrebbero l’altra parte a non concludere il contratto, o a concluderlo a condizioni diverse, non può che essere ritenuto soggetto in mala fede e, pertanto, responsabile ex art. 1337 c.c.

Si tratta una tutela civilistica alla quale si può aggiungere il riconoscimento di una responsabilità penale del venditore che abbia alterato le scritture contabili nell’ipotesi in cui si sia addivenuti al fallimento della società; siffatta possibilità è ovviamente riferita alle sole ipotesi in cui l’imprenditore sia assoggettabile a fallimento, come nel caso delle società e dell’imprenditore commerciale che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di servizi.

E infatti, l’art. 217 della legge fallimentare, al numero 2, prevede la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale allorchè si sottraggono, distruggono e falsificano, totalmente o parzialmente, i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori.

Oggi tale norma non esiste più essendo stata abrogata, ma è quasi sostanzialmente trasfusa nell'Art. 321/322 CCII.

Bancarotta Documentale

Ciò configura la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto diretta a realizzare un’insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori.

La responsabilità penale può altresì sussistere, a prescindere dalla lesione degli interessi dei creditori, ogniqualvolta si configuri un reato tributario, nei casi in cui vi sia alterazione delle scritture contabili finalizzata all’evasione.

È il caso della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, della dichiarazione infedele e, infine, dell’omessa dichiarazione.

L’alterazione delle scritture contabili conduce pertanto, da un lato, ad una responsabilità di natura civile nei confronti dell’acquirente, dall’altro lato, al riconoscimento della responsabilità penale ove sia legata al fallimento dell’azienda.

Quest’ultima tuttavia, per essere affermata, deve poggiare le proprie basi sull’intenzionalità della condotta, nel senso che, oltre a richiedersi l’elemento oggettivo della falsificazione, sottrazione o distruzione, è indispensabile l’elemento soggettivo del dolo, ossia l’intenzione di porre in essere tale specifica condotta al fine precipuo di trarne un profitto o di danneggiare i creditori.

Processo penale falsità scritture contabili

Partendo da questa ultima ipotesi, ossia il caso in cui si proceda penalmente nei confronti dell’imprenditore che abbia porta al fallimento la propria azienda, i creditori potranno effettuare la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di chiedere il risarcimento dei danni.

Tale costituzione è però subordinata ad una condizione: quella che non si sia costituito il curatore fallimentare. E infatti, la costituzione di quest’ultimo al fine di avanzare pretese risarcitorie, si sostituisce a quella dei singoli creditori, i quali, pertanto, potranno agire in proprio solo in via sussidiaria qualora manchi la costituzione del curatore o dei commissari.

Diverso è il profilo della responsabilità civile.

Al fine di far valere la responsabilità del venditore per la mala fede dimostrata nelle trattative (ciò indipendentemente dal fallimento che conduce alla responsabilità penale), l’acquirente, o l’aspirante tale, dovrà incardinare un contenzioso civile allo scopo di ottenere il riconoscimento della responsabilità ex art. 1337 c.c..

Questa rientra, nonostante molti siano stati i contrasti sulla sua natura, nell’alveo della responsabilità contrattuale, indi per cui il termine prescrizionale è quello più corto di cinque anni.

Trasferimenti aziendali e debiti

In un mondo dal capitalismo imperante argomenti come il trasferimento d’azienda e la responsabilità per i debiti pregressi sono all’ordine del giorno.

In particolare non si può che notare, non senza un certo sconforto, l’enorme diffusione dei reati fallimentari. Non solo infatti si pone il problema dell’accollo dei debiti, con relativa incertezza in ordine all’esito giudiziario, ma sempre di più risultano essere i fallimenti “pilotati”, ossia quei fallimenti in cui, mediante l’alterazione delle scritture contabili, si conduce un’azienda al fallimento, facendo in modo che questa porti con sé tutte le posizioni debitorie, per poi trasferire in modo fraudolento i crediti in capo ad latra società sana.

Così facendo si ottiene l’effetto di “depurare” i crediti di un’azienda dai debiti dalla stessa contratti, in totale frode ai creditori che non avranno più un patrimonio a garanzia del loro credito.

Va infatti ricordato per sommi capi che, nel corso di una procedura fallimentare, i creditori dovranno mettersi in coda per essere soddisfatti con ciò che rimane nella società e, difficilmente, potranno esserlo per l’intero ammontare del loro credito.                                                                                              

Per tale ragione, è sempre più comune, anche per il piccolo imprenditore, incorrere in una responsabilità penale per bancarotta fraudolenta.

Talvolta siamo dinanzi a soggetti che, totalmente incuranti dei destini dell’azienda, hanno come unico obiettivo quello di distrarre in proprio favore quanto più denaro possibile prima che la barca affondi. Altre volte semplicemente ci si trova in un’aula penale soltanto per aver tentato fino all’ultimo di salvare il salvabili, anche con metodi non legittimi.

Ciò che porta all’occultamento dei debiti ha soltanto un nome: il denaro.

Il desiderio, la bramosia e l’avidità che il denaro può suscitare anche nei soggetti più insospettabili, quelli che potremmo ritenere più impermeabili a questi sentimenti terreni, si scatenano nel momento in cui si ha accesso a somme importanti che non vogliamo e non possiamo perdere.

Questo è il motore dell’intera locomotiva dell’illegalità, ciò che spinge a nascondere, occultare, omettere, all’unico scopo di ottenere una vendita migliore.

Si trascorre la vita a costruire qualcosa, ad ambire a gradini sempre più alti, ad essere inseriti in cerchie sempre più ristrette. Talvolta può accadere che qualcosa vada storto e, quando ciò avviene, ci accorgiamo che il gradino ove siamo giunti, la cerchia che frequentiamo, non sono altro che un’illusione, poiché tutto viene improvvisamente meno al primo errore, non appena il nostro portafoglio si sgonfia.

Sono questi i momenti in cui ci si ferma a riflettere sul valore degli obiettivi che ci siamo posti e può capitare, ai più fortunati, che ci si renda conto in tempo di quanto inutili siano stati gli anni trascorsi a inseguire il denaro.

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