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I Debiti derivanti da Acquisto del Ramo d'Azienda

La disciplina del trasferimento di aziende si inserisce in un panorama estremamente delicato sul piano civilistico, poiché incide sui rapporti commerciali e non solo tra le società.

Ad una prima lettura delle norme, la persona comune potrebbe non avere alcuna percezione dei reali interessi coinvolti; eppure, queste incidono sulla vita degli imprenditori e dei lavoratori del nostro paese, comprendendo quelle piccole realtà aziendali che lo caratterizzano.

Allorché si trasferisca un’azienda, vi sono una moltitudine di aspetti che si rende necessario valutare: questioni come la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti aziendali, i contratti di lavoro degli operai e degli impiegati dell’azienda e così via.

Basti pensare ad una piccola impresa che fonda i suoi profitti sulla fornitura di materiali ad una grande azienda; potrebbe accadere che tale grande azienda sia trasferita e, in un modo o nell’altro, la piccola impresa non riesca a recuperare il proprio credito, finendo così in fallimento.

Si tratta di uno dei tanti casi che quotidianamente modificano la vita lavorativa delle persone.

Come avvenuto nella provincia, in cui il trasferimento di un supermercato ha dato inizio ad un calvario giudiziario senza fine, che ad oggi è ancora in corso, nonostante siano trascorsi moltissimi anni dai fatti per cui si discute.

Nel caso di specie, un’azienda produttrice di carne era costretta a rivolgersi al Tribunale per vedere pagata la somma di euro 294.533.905 (l’importo in lire è già sintomatico dell’infinito percorso giudiziario in atto).

La superiore azienda, infatti, era solita rifornire di carne un supermercato di zona, con il quale aveva avuto già in passato un duraturo rapporto di lavoro, se non che il titolare di tale supermarket ad un certo punto decideva di cedere l’azienda, trattenendo per sé il solo reparto macelleria.

A questo punto si era verificato ciò che spesso avviene: il vecchio proprietario aveva addotto quale motivazione del mancato pagamento il trasferimento dell’impresa, comunicando al fornitore di carne di rivolgersi per i pagamenti al nuovo proprietario, il quale, tuttavia, non avendo acquistato il reparto carni, non riteneva di dover pagare.

Queste le circostanze che hanno reso necessario il giudizio. Circostanze che, con il passare del tempo senza il recupero dell’ingente credito, ponevano in difficoltà il fornitore, il quale, avendo già eseguito la fornitura, si trovava senza merce e senza soldi e si vedeva costretto a tentare la giudiziaria per veder riconosciute le proprie ragioni.

Citazione in giudizio dell'Acquirente

Veniva citata in giudizio la società acquirente dell’azienda, in ragione del disposto dell’art. 2560 c.c. secondo comma, secondo cui l’acquirente risponde dei debiti dell’azienda acquistata quando questi risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Si costituiva in giudizio la suddetta società, affermando di non poter essere riconosciuta responsabile per i debiti contratti con la società fornitrice di carni, in quanto il ramo d’azienda in questione non era stato oggetto di trasferimento, ragion per cui l’unico ed esclusivo titolare della posizione debitoria doveva essere individuato nel precedente titolare dell’intera azienda, che veniva chiamato in causa ma decideva di rimanere contumace.

Il tribunale, preso atto delle tesi difensive, dichiarava che, nel caso di trasferimento di un ramo di azienda, l’accollo dei debiti previsto dal secondo comma dell’art. 2560 c.c. deve avvenire proporzionalmente, cioè in base al valore della parte dell’azienda ceduta rispetto all’intero compendio aziendale.

In altri termini, si riconosceva la responsabilità dell’acquirente di un ramo aziendale per tutti i debiti dell’azienda, ma secondo una quota determinata rispetto al valore della parte acquistata.

Si condannava pertanto la parte convenuta al pagamento della somma richiesta dall’attore nella misura dello 0,693973 dell’intero debito.

La superiore pronuncia veniva però modificata nel secondo grado di giudizio, dinanzi alla Corte d’appello , la quale, valutata l’unitarietà delle scritture contabili obbligatorie al momento della cessione, senza che vi fosse una contabilità indipendente per il reparto carni, riteneva che l’acquisto dovesse considerarsi esteso all’intera azienda e, quindi, la società acquirente andava individuata come responsabile dell’intero debito del fornitore e non solo di una quota parte.

L’infinito iter si spostava dunque dinanzi alla Corte di Cassazione, che per motivi processuali, vista la mancata eccezione relativa alla cessione dell’intera azienda anziché di un solo ramo di essa, censurava la pronuncia della Corte d’appello per ultrapetita, ossia per aver deciso su punti non richiesti, e ribadiva con definitività la circostanza per cui ad essere acquistato fosse stato solo un ramo e non l’intero complesso aziendale.

Rinviato quindi il processo dinanzi alla Corte d’appello in diversa composizione, questa decideva che, chiarita la cessione di un solo ramo aziendale, l’acquirente dovesse comunque rispondere di tutti i debiti aziendali, in ragione della sussistenza di un’unica contabilità e di un unico avviamento e sul presupposto che i creditori, al momento della fornitura, potevano contare come garanzia sull’intero patrimonio aziendale.

Si tornava di nuovo dinanzi alla Corte di Cassazione.

Trasferimento del ramo d'azienda e debiti

I giudici del terzo grado di giudizio, chiamati nuovamente a pronunciarsi sulla questione, hanno anzitutto chiarito un primo assunto: la fornitura di carne non pagata che ha dato origine al debito si riferisce ad un ramo d’azienda non collegato e totalmente indipendente dal ramo d’azienda oggetto di trasferimento.

La Corte ha evidenziato come la disciplina e la normativa dell’azienda e dei fatti costituitivi, modificativi ed estintivi di essa hanno trovato compiuta disciplina nel codice civile del 1942; tuttavia, residuano degli aspetti della vita dell’azienda che sono ancora lasciati al lavoro dell’interprete, tra i quali anche alcuni che concernono il trasferimento.

Nella sentenza in questione si è in primo luogo affrontato il problema della definizione di azienda, tentando di limitarne il campo semantico così da stabilire in che cosa consiste la cessione del ramo d’azienda e quando questa può essere effettuata.

Si è sottolineato come per il trasferimento di azienda valgano regole parzialmente diverse rispetto all’ordinaria cessione di un contratto, in quanto deve essere tutelato l’avviamento dell’azienda o del ramo di essa, ragion per cui l’acquirente deve essere messo in condizione di subentrare in tutte le posizioni contrattuali del venditore.

La conoscenza che gli altri contraenti ne abbiano è legata alla forma pubblicitaria dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Dei dubbi sono sorti in merito al subentro nella posizione debitoria dell’acquirente del ramo aziendale, poiché a tal riguardo non esistono disposizioni specifiche, dalle quali emerga in che modo e misura questo debba ritenersi responsabile per i debiti aziendali pregressi.

La Corte di Cassazione ha aderito alla tesi già in passato accolta dalle singole sezioni, per la quale al trasferimento del ramo d’azienda va applicata in via analogica la disposizione di cui all’art. 2560 c.c., che prevede l’obbligo in solido del venditore e dell’acquirente, con possibilità di regresso del secondo nei confronti del primo ma non viceversa.

Questa, ad avviso dei giudici, è la sola interpretazione possibile, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe all’imprenditore che navighi in cattive acque di smembrare l’azienda liberandosi in via definitiva dei debiti.

Tuttavia, è specificato come la responsabilità dell’acquirente sia subordinata all’evidenza delle somme dovute a terzi nelle scritture contabili obbligatorie, rimanendo in caso contrario il venditore l’unico responsabile dell’adempimento.

La Corte ha ribadito come non faccia alcuna differenza la conoscenza che eventualmente l’acquirente ne abbia avuto in altro modo, poiché egli risponde solo dei debiti risultanti dalle scritture contabili.

Tenuto conto della ratio della norma, che è quella di proteggere, da un lato l’acquirente, dall’altro i terzi creditori, la Cassazione ha stabilito che questa debba essere interpretata nel senso di ritenere responsabile l’acquirente ex art. 2560 c.c. soltanto per i debiti relativi al ramo di azienda acquistato, escludendo in via definitiva la sua responsabilità per i debiti dell’intero complesso aziendale ovvero pro quota secondo il valore dell’acquisto.

In sostanza, quanto affermato dal codice in relazione alla cessione dell’azienda, si applica anche nel caso di trasferimento di una sua parte, importando il subentro in tutte le posizioni relative alla parte oggetto di vendita.

Ne è derivato che, anche in questo caso, la Corte ha nuovamente cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione.

Riflessioni Giudiziarie, le tempistiche

La questione giuridica affrontata nella sentenza in commento non è di facile interpretazione.

Come visto, le strade seguite dalla giurisprudenza nel corso degli anni sono state diverse; ciò è il frutto dell’assenza di una norma specifica che disciplina il caso di specie. In tale ipotesi, infatti, le soluzioni sono lasciate all’interprete e, come è scontato, non sempre l’attività ermeneutica conduce ai medesimi risultati, con la conseguenza di perdere il livello sufficiente di certezza del diritto.

Inoltre, non può non rilevarsi la smoderata lunghezza della causa, che dopo più di dieci anni, non sembra ancora vicina alla sua conclusione.

Va inoltre considerato che, una volta affermate le ragioni del creditore, quest’ultimo avrà un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza, per poter ottenere le somme spettanti, ma non è detto che ciò sia immediato.

È infatti possibile che il debitore non adempia spontaneamente e si renda necessario azionare anche la fase esecutiva, con aggravio di costi da sostenere e ulteriore trascorrere del tempo. Per non parlare poi dell’ipotesi in cui, nel frattempo, la società debitrice sia fallita; in tal caso sarà necessaria l’insinuazione al passivo e l’attesa della liquidazione di ciò che resta (molto spesso non sufficiente a soddisfare i creditori per intero).

Da tali concrete prospettive emerge chiaramente l’opportunità di un rapido intervento sistemico che consenta alla giustizia civile di affermarsi più in fretta.

L’assurdo accade quando, ipotesi non improbabile, una società creditrice veda definitivamente accertate le proprie ragioni quando è ormai troppo tardi; quando, pur avendo dei crediti da riscuotere, non vi sia stata più liquidità per affrontare i costi e l’azienda sia stata costretta a chiudere.


Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 30 giugno 2015, n. 13319, Massima della sentenza: 

Al fine di contemperare il bilanciamento degli interessi riconosciuti dal legislatore nell’art. 2560 c.c., che contempla la successione nelle posizioni debitorie per come risultano dalle scritture contabili obbligatorie allorché vi sia un trasferimento di azienda, è necessario riconoscere che l’acquirente di un solo ramo aziendale è responsabile solo dei debiti relativi al ramo acquistato e non dell’intera massa debitoria, anche quando la contabilità sia unitaria.

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