Il rapporto tra il giudizio civile e penale
Sommario: 1. Premessa e inquadramento della pronuncia. — 2. Il sistema previgente: la pregiudiziale penale nel codice Rocco del 1930 e la sua crisi costituzionale. — 3. La svolta del codice di procedura penale del 1988: dal primato del penale al principio di separatezza. — 4. Il quadro normativo vigente: l’art. 75 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 295 c.p.c. — 5. La sentenza n. 23516/2015: ratio decidendi e massima. — 6. I corollari applicativi del principio di separatezza. — 6.1. L’obbligo di accertamento autonomo del giudice civile. — 6.2. L’utilizzabilità delle prove penali. — 6.3. Il divieto di sospensione al di fuori dei casi tassativi. — 7. I profili costituzionali: l’art. 111 Cost. e la ragionevole durata del processo. — 8. Il regime dell’efficacia extrapenale del giudicato: gli artt. 651-654 c.p.p. come eccezioni al principio generale. — 9. Giurisprudenza conforme e sviluppi recenti. — 10. Conclusioni.
1. Premessa e inquadramento della sentenza di Cassazione 23516/2015
L’ordinanza della Sesta Sezione civile (sottosezione 3) della Corte di Cassazione del 17 novembre 2015, n. 23516, costituisce uno dei referenti giurisprudenziali più citati in materia di rapporti tra processo civile e processo penale. 1
Il caso trae origine da un giudizio civile di risarcimento del danno per fatto costituente reato, nel quale il giudice di merito aveva disposto la sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del parallelo processo penale pendente per i medesimi fatti. La questione che si pone alla Corte è dunque di carattere squisitamente processuale: se la mera pendenza di un processo penale sui medesimi fatti possa o debba determinare la sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero se il nuovo assetto dei rapporti intergiurisdizionali introdotto dal codice di procedura penale del 1988 osti a tale soluzione. La risposta della Corte è netta, nel segno della separatezza e dell’autonomia dei giudizi.
2. Il sistema previgente: la pregiudiziale penale nel codice Rocco del 1930 e la sua crisi costituzionale
Per comprendere la portata dell’orientamento inaugurato — o piuttosto consolidato — dalla pronuncia in commento, è indispensabile muovere dall’analisi del sistema previgente, fondato sul principio esattamente opposto: la pregiudizialità obbligatoria del giudizio penale su quello civile.
Nel sistema del codice di procedura penale del 1930 (il cosiddetto “codice Rocco”), l’impianto inquisitorio era permeato dal postulato della unitarietà della funzione giurisdizionale e dalla conseguente prevalenza e primato della giurisdizione penale rispetto a quella civile. L’art. 3 del codice abrogato sanciva la sospensione necessaria del processo civile ogniqualvolta fosse pendente un processo penale sui medesimi fatti, mentre gli artt. 25, 27 e 28 del medesimo codice attribuivano alla sentenza penale irrevocabile — tanto di condanna quanto di assoluzione — un’efficacia di giudicato vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio. 2
Il principio di unitarietà della giurisdizione e il primato della sentenza penale su quella civile avevano dunque una radice storica consolidata, traendo origine dalla tradizione codicistica italiana del 1865 e del 1913, e trovando nel codice del 1930 la loro più compiuta sistemazione normativa. 3
Sennonché, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, emersero significativi dubbi sulla compatibilità di tale impostazione con i nuovi principi fondamentali.
La Corte Costituzionale intervenne in più occasioni a censurare o ridimensionare le disposizioni degli artt. 25, 27 e 28 del vecchio c.p.p., aprendo la strada alla revisione strutturale del rapporto tra i due giudizi. 3
Erano proprio questi reiterati interventi della Consulta, insieme alla più generale riflessione sui limiti del modello inquisitorio, a ispirare i criteri direttivi della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. L’art. 2, nn. 22-25 e 53 di tale legge, mirava esplicitamente a ridurre l’efficacia extrapenale del giudicato e a superare la prevalenza del giudizio penale rispetto agli altri, in coerenza con la scelta di campo per un sistema processuale accusatorio. 4
3. La svolta del codice di procedura penale del 1988: dal primato del penale al principio di separatezza
Il c.p.p. approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ha sancito la rottura definitiva con il modello previgente, introducendo quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno efficacemente denominato il principio di separatezza — o di autonomia — tra giudizio civile e giudizio penale.
La scelta si desume anzitutto da un dato di diritto positivo di carattere negativo: nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 2 del codice abrogato, che prevedeva la sospensione necessaria del processo civile in pendenza del processo penale. Correlativamente, la riforma del processo civile attuata con la l. n. 353 del 1990 ha eliminato dal testo dell’art. 295 c.p.c. ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale. Il coordinamento tra i due giudizi è ora integralmente disciplinato dall’art. 75 del nuovo c.p.p., che fissa una disciplina autonoma e specifica dei loro rapporti. 2 3
Come puntualmente rilevato dalle Sezioni Unite civili con sentenza 26 gennaio 2011, n. 1768, nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale di primato penale è venuto meno, e vige invece il principio della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi. 3 Il sistema è dunque strutturalmente improntato al favor separationis, con la conseguenza che le ipotesi di stasi processuale per pregiudizialità costituiscono un mezzo eccezionale rispetto alla regola dell’indipendenza delle giurisdizioni. 5
Il nuovo assetto ha anche una precisa finalità di politica del diritto: il codice del 1988 ha inteso evitare che questioni di diritto privato si inserissero nel processo penale, rafforzando l’autonomia del processo civile rispetto a quest’ultimo, e privilegiando l’azione riparatoria nella sede civile, ritenuta più idonea sotto molteplici profili. 6 7
4. Il quadro normativo vigente: l’art. 75 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 295 c.p.c.
Il perno normativo dell’intero sistema è oggi l’art. 75 c.p.p. Il suo comma 1 consente il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, purché in sede civile non sia stata ancora pronunciata sentenza di merito; l’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile. Il comma 2 stabilisce che l’azione civile prosegue in sede civile qualora non venga trasferita, oppure qualora sia stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Il comma 3 — la disposizione di gran lunga più rilevante ai fini della presente analisi — prevede che il processo civile venga sospeso solo nelle due seguenti ipotesi tassative: quando l’azione civile è proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero dopo la sentenza penale di primo grado. 8
Si tratta di un’elencazione chiusa e non analogicamente estensibile. Come ha rilevato il Consiglio di Stato già nel 1994, le nuove norme non solo hanno espunto dall’ordinamento la vecchia pregiudiziale penale, ma hanno affermatol il diverso principio generale della separatezza dei giudizi; pertanto i casi di pregiudizialità necessaria si pongono con carattere di eccezionalità e, come tali, non sono suscettibili di applicazione analogica. 9
5. La sentenza n. 23516/2015: ratio decidendi e massima
Calato in questo contesto normativo e sistematico, il principio affermato da Cass. n. 23516/2015 si declina nella seguente massima:
«Il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicché il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.» 1
La ratio decidendi è duplice. Da un lato, la Corte identifica la sospensione come uno strumento giustificato esclusivamente dalla necessità di prevenire il rischio concreto di decisioni irrimediabilmente contrastanti: e questo rischio si materializza soltanto quando le due azioni pendono contestualmente nelle rispettive sedi (civile e penale) e l’accertamento penale sia suscettibile di spiegare efficacia vincolante in quello civile. D’altro lato, la Corte rimarca che l’art. 75, co. 3 c.p.p. si pone come norma di eccezione al principio generale di autonomia, con la conseguenza che il giudizio civile di danno deve proseguire parallelamente al processo penale senza possibilità di influenza del secondo sul primo. 10 11
6. I corollari applicativi del principio di separatezza
6.1. L’obbligo di accertamento autonomo del giudice civile
Il principale corollario del principio di separatezza è che il giudice civile ha il pieno potere-dovere di accertare autonomamente i fatti e la responsabilità, con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni giuridiche adottate in sede penale. In applicazione del nuovo c.p.p., il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione. 12
Tale principio vale a fortiori quando il processo penale si sia concluso con una valutazione delle risultanze probatorie parzialmente difforme da quella cui è pervenuto il giudice civile: anche in tal caso, il giudice civile non è tenuto a sospendere il giudizio né a conformarsi all’accertamento penale. 12
6.2. L’utilizzabilità delle prove penali
L’autonomia del giudice civile non si traduce in un obbligo di ignorare l’istruttoria penale: al contrario, egli può legittimamente utilizzare, quale fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata. A tal fine, può procedere al diretto esame del materiale probatorio, ovvero ricavarne gli elementi rilevanti dalla sentenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo, sottoponendoli al proprio vaglio critico. Tuttavia, da ciò non è possibile far discendere l’obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove acquisite in sede penale. 13
6.3. Il divieto di sospensione al di fuori dei casi tassativi
Dall’impostazione delineata discende con necessaria coerenza che la sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c. — in attesa della definizione del giudizio penale — è illegittima quando non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 75, co. 3 c.p.p. Non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti: occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia normativamente collegato alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale, e che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. 11
L’art. 75 c.p.p. esaurisce dunque «ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità», ponendosi come norma di eccezione al principio generale di autonomia, con il duplice corollario della prosecuzione parallela dei due giudizi, senza alcuna interferenza del penale sul civile, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. 7 14
7. I profili costituzionali: l’art. 111 Cost. e la ragionevole durata del processo
Il principio di separatezza non è soltanto una scelta di politica legislativa processuale, ma trova oggi una robusta copertura nel testo della Costituzione, segnatamente nell’art. 111, come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha elevato la ragionevole durata del processo a principio di rango costituzionale.
La sospensione del giudizio civile è uno strumento che, per sua natura, determina l’arresto temporaneo del processo e ne prolunga indefinitamente i tempi. Il legislatore ordinario aveva già manifestato, con la riforma del 1990, un orientamento sfavorevole al fenomeno del temporaneo arresto processuale; tale disfavore ha trovato una definitiva conferma nel novellato art. 111 Cost. 7 Le ipotesi di sospensione devono dunque essere interpretate restrittivamente anche alla luce di questa norma costituzionale: l’estensione analogica della sospensione per pregiudizialità penale — al di là dei casi ex art. 75, co. 3 c.p.p. — sarebbe incoerente con il principio di ragionevole durata del processo. 5
Parimenti, l’art. 24 Cost., pur garantendo al danneggiato il diritto di agire in giudizio e di scegliere la sede (penale o civile) per l’esercizio dell’azione riparatoria, non implica una copertura costituzionale del simultaneus processus che sia tale da imporre la sospensione del giudizio civile per la pendenza del penale. 15 16 La concentrazione dei due giudizi in un’unica sede può rispondere a esigenze di economia processuale e di coerenza, ma non è eretta a principio imperativo dalla Costituzione.
8. Il regime dell’efficacia extrapenale del giudicato: gli artt. 651-654 c.p.p. come eccezioni al principio generale
Una trattazione del principio di separatezza sarebbe incompleta senza considerare il regime dell’efficacia extrapenale del giudicato, disciplinato dagli artt. 651-654 c.p.p. Tali disposizioni rappresentano le principali deroghe al principio generale di autonomia: e la loro corretta collocazione sistematica — come eccezioni a tale principio — ne determina il perimetro interpretativo.
L’art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, ma limitatamente all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, e solo nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo penale. 17
L’art. 652 c.p.p. attribuisce analoga efficacia alla sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale, ma nelle sole ipotesi di formule di proscioglimento «perché il fatto non sussiste», «perché l’imputato non lo ha commesso» o «perché il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima», e solo nei confronti del danneggiato che si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo. 18
L’art. 654 c.p.p. estende l’efficacia di giudicato ad altri giudizi civili o amministrativi, a condizione che in questi si controverta su un diritto o interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall’accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale. 19
È principio consolidato, ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1768 del 2011 e confermato dalla giurisprudenza successiva, che tali disposizioni costituiscono un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi. In quanto eccezioni, esse sono soggette a interpretazione restrittiva e non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti. 3 20 21
La Relazione al progetto preliminare del c.p.p. del 1988 era esplicita sul punto: l’efficacia vincolante del giudicato penale in altri giudizi doveva essere «un fenomeno assolutamente marginale da giustificare solo in vista di una sua ineluttabile necessità». 7 E la giurisprudenza più recente ha correttamente mantenuto fermo tale perimetro: il giudicato penale, nei casi in cui è vincolante, ha efficacia limitata all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, e non si estende alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia. 22
9. Giurisprudenza conforme e sviluppi recenti
Il principio enunciato da Cass. n. 23516/2015 si inserisce in un filone interpretativo di lunga data, al quale la pronuncia in commento ha conferito rinnovata chiarezza espositiva, divenendo un leading case ampiamente citato.
Già Cass. pen., Sez. Unite, 28 ottobre 2008, n. 40049 aveva affermato che, nel nuovo ordinamento processuale ispirato al principio accusatorio, vige il principio della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi, in luogo dell’abrogato principio di unitarietà e prevalenza del giudizio penale. 2
In ambito civile, le Sezioni Unite n. 1768/2011 avevano definitivamente consacrato questo assetto, rilevando che con il c.p.p. del 1988 erano stati espunti dall’ordinamento i principi di unitarietà della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale sul giudizio civile. 3
Nella giurisprudenza successiva alla pronuncia del 2015, il medesimo principio è stato costantemente riaffermato. Cass., Sez. VI-3, Ord. 23 ottobre 2018, n. 26869 ha ribadito che l’art. 75 c.p.p. «esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come norma di eccezione al principio generale di autonomia», citando espressamente la pronuncia n. 23516/2015 tra i propri precedenti. 14
Analogamente, Cass., Sez. VI-3, Ord. 16 ottobre 2018, n. 25918 ha ulteriormente precisato che tale principio deve essere letto in connessione con il novellato art. 111 Cost., che esprime il disfavore dell’ordinamento verso il temporaneo arresto del giudizio civile quando non vi è totale omogeneità delle parti: 7
"L'ambito di applicazione della sospensione necessaria è stato, infatti, circoscritto alla sola ipotesi di identità delle parti in causa, e dunque esclusivamente nel caso in cui il giudizio civile, successivamente proposto, abbia ad oggetto il rapporto obbligatorio tra danneggiato ed imputato (quale soggetto chiamato a rispondere civilmente del danno cagionato dal fatto proprio: cd. responsabile "diretto"), e non anche, invece, quando il giudizio civile abbia ad oggetto, oltre al rapporto indicato, anche le cause connesse relative ai rapporti obbligatori tra il danneggiato e gli altri soggetti ritenuti dall'attore - danneggiato corresponsabili del danno, allo stesso o ad altro titolo (direttamente, ovvero indirettamente per il fatto dell'imputato).
L'orientamento giurisprudenziale in questione è compendiato nella massima seguente elaborata dal CED della Corte: "la norma dell'art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia successivamente esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione allorquando il detto danneggiato eserciti l'azione civile in sede civile, non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati; e ciò, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì, in ogni caso, irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass. 13.3.2009 n. 6185 ; Cass. ord. 26.1.2009 n. 1862 )...." (cfr. Corte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17608 del 18/07/2013 ; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4526 del 27/02/2018).
La tesi argomentativa che supporta la massima riportata è svolta in modo approfondito, in particolare, dal precedente Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1862 del 26/01/2009 e si sviluppa nei seguenti corollari:
La sospensione necessaria del giudizio civile rinviene la propria giustificazione nel fatto che l'ordinamento intende "sanzionare" la scelta compiuta originariamente dal danneggiato: avendo optato per l'accertamento del diritto risarcitorio nel giudizio penale, pur dismessa la qualità di parte civile, il danneggiato deve sottostare comunque all'accertamento dei fatti materiali compiuto in sede penale La sospensione necessaria del giudizio civile non si giustifica nei confronti dei litisconsorti diversi dall'imputato (responsabili civili), in quanto questi, anche se citati o intervenuti nella causa civile proposta nel processo penale, non sarebbero comunque pregiudicati dal giudicato penale di condanna, in quanto la inefficacia della loro eventuale partecipazione al processo penale determinata dalla revoca tacita della costituzione di parte civile (che viene ad essere ravvisata nel successivo inizio dell'azione risarcitoria in sede civile), li sottrarrebbe alla applicazione dell'art. 651 c.p.p.."
Cass., Sez. VI-3, Ord. 13 dicembre 2021, n. 39565 ha puntualizzato i requisiti della sospensione consentita, chiarendo che non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale. 11
Da ultimo, Cass., Sez. VI-Lavoro, Ord. 23 maggio 2019, n. 14151 ha censurato l’ordinanza di sospensione emessa da un tribunale civile che aveva sospeso il procedimento non per un’ipotesi rientrante nell’art. 75 c.p.p., ma per mera “opportunità” legata alla pendenza del processo penale, confermando che il principio non ammette deroghe discrezionali e . 12
10. Conclusioni
L’ordinanza Cass. n. 23516/2015 si segnala come un punto di sintesi della lunga evoluzione che ha portato il diritto processuale italiano ad abbonare definitivamente il modello della pregiudizialità penale obbligatoria in favore del principio di separatezza. Essa coglie con efficacia sintetica la ratio dell’intero sistema: evitare il contrasto tra giudicati solo quando vi sia una «concreta interferenza» del giudicato penale nel giudizio civile, e non già ogniqualvolta i due processi abbiano ad oggetto i medesimi fatti. 1 11
Il principio di separatezza non è peraltro sinonimo di totale indifferenza tra i due ordini giurisdizionali: esso convive con un sistema di efficacia extrapenale del giudicato, disciplinato dagli artt. 651-654 c.p.p., che opera come eccezione tassativa e di stretta interpretazione rispetto alla regola generale dell’autonomia. 20 21 L’equilibrio tra autonomia e coordinamento riflette la scelta costituzionale di affidarsi a giurisdizioni paritetiche e originarie, ciascuna sovrana nel proprio ambito, nel rispetto del giusto processo e della ragionevole durata sanciti dall’art. 111 Cost. 5 7
Rimane aperta — e sollecita rinnovata attenzione della dottrina — la questione dei margini di compatibilità tra l’efficacia del giudicato penale prevista dagli artt. 651-654 c.p.p. e il principio accusatorio del contraddittorio nella formazione della prova, tenuto conto che la sentenza penale può dispiegare effetti in sede civile nei confronti di soggetti che non abbiano potuto effettivamente partecipare all’istruttoria penale. Su tale fronte la giurisprudenza continua a esprimere soluzioni evolutive, che tuttavia si muovono sempre nell’alveo tracciato dalla pronuncia in commento: l’autonomia è la regola, il vincolo è l’eccezione. 22 23
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- 651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
- 652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
- 654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
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