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Prestito, come recuperare i soldi anche senza contratto scritto

Una signora ormai novantenne ha bisogno di aiuto nelle faccende di casa. Dopo la morte del marito vive sola ed essendo anziana e non riesce più a sbrigare quello che prima svolgeva in autonomia. Attraverso degli amici comuni conosce una signora italiana, ancora giovane, che vive nel suo stesso quartiere e che per qualche ora a settimana si reca a casa dell’anziana per aiutarla nelle faccende domestiche.

Ne nasce un rapporto di amicizia. Durante il tempo che trascorrono insieme si fanno delle confidenze, si raccontano il loro passato ed il loro presente. La domestica comincia a narrarle del figlio, esprimendo tutta la sua preoccupazione per un uomo che sebbene adulto, ha ancora bisogno dell’aiuto materno.

L’anziana viene convinta dalla conoscente a prestare denaro al figlio in difficoltà economica. Egli ha infatti seri problemi economici a causa di difficoltà nel lavoro. Gestisce come proprietario una agenzia di telecomunicazioni in Abruzzo ma gli affari non vanno affatto bene, così racconta la signora.

La signora si muove presto a commozione e decide di dare una mano a quella bisognosa che si sta dimostrando così gentile con lei.

Quando la sua domestica, in preda allo sconforto, le racconta nuovamente di suo figlio che non riesce ad onorare dei pagamenti imminenti, l’anziana non ci pensa due volte e mette mano al suo portafogli, prestandole una piccola somma.

Il denaro viene prontamente restituito e dunque sembra che non vi sia motivo di non fidarsi e di non ripetere la cortesia, quando la signora si abbandona ancora una volta alla disperazione. Anche questa volta la somma, un po’ più grande di quella elargita l’ultima volta, viene restituita.

La somma si fa sempre più ingente e le restituzioni sempre più sporadiche.

Le richieste, e i prestiti, si fanno più frequenti e più importanti. Se prima era la madre a perorare la causa del figlio, adesso è lui che incontra direttamente l’anziana e la convince a salire in auto con lui per farsi accompagnare allo sportello bancomat o addirittura in banca per i prelievi più consistenti.

Però qualcosa cambia nelle dinamiche e le somme tardano a rientrare nelle mani dell’anziana generosa. Ella prova a sollecitare con discrezione la restituzione dei soldi, di cui ha ovviamente bisogno, ma si sente rispondere che al momento il figlio ha il conto corrente bloccato e non ha la possibilità di prelevare liquidi, dovrà aspettare ancora un po’.

Intanto, la somma totale dei prestiti arriva alla cifra di ben settemila euro e nessuno sembra intenzionato a restituirla. Siamo nel 2017 ed è il mese di luglio quando nel quartiere si diffonde la notizia che una signora, che viveva da sola, si è tolta la vita nella sua abitazione.

La gente parla del gesto disperato della madre e dei molti debiti del figlio.

Nella notte del 18 luglio, la madre disperata che chiedeva soldi in giro per aiutare il figlio ha deciso di porre fine alla sua esistenza e la gente sospetta che l’umiliazione con cui accompagnava le sue richieste, abbia giocato un triste ruolo nella sua decisione. Infatti, insieme alla notizia della sua morte, circolano anche le voci di continui prestiti non onorati, chiesti da questo signore agli abitanti del quartiere che appartenevano al giro di conoscenti della madre e dell’anziana che l’aveva a servizio.

Dopo aver lasciato trascorrere qualche settimana, l’anziana prova a contattare il figlio della sventurata domandandogli di riavere indietro la somma prestata. L’uomo le risponde informandola che il suo conto è ancora bloccato e se non otterrà trecentocinquanta euro non sarà in grado di sistemare le cose. Solo allora, assicura, sarà in grado di restituire settemila euro.

Recupero somme prestate senza scrittura privata: prove, diffida e causa

Il prestito di denaro è un’azione ordinaria che tra conoscenti, amici o familiari avviene con una certa frequenza proprio in virtù dei rapporti confidenziali tra chi elargisce i soldi e chi li prende.

Per questo motivo è inusuale che si pensi a tutelarsi nel caso in cui la somma prestata non venga restituita.

Eppure è una situazione molto frequente, e molto delicata da risolvere proprio perché coinvolge rapporti personali.

Da un punto di vista giuridico la soluzione al mancato pagamento di quanto prestato è semplice se si osserva la precauzione di sottoscrivere una scrittura privata, diventa più complessa nel caso in cui il prestito avvenga brevi manu senza consolidare il rapporto giuridico per iscritto.

Nella prima ipotesi, sarà sufficiente far valere il contratto di mutuo ai sensi dell’art. 1813 del codice civile – la forma giuridica che assume il prestito, qui definito come una determinata quantità di denaro che il mutuatario si impegna a restituire al mutuante – o una qualsiasi scrittura privata che, come prevede l’art. 2702 del codice civile, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni in essa contenute, purché vi siano riportati alcuni dati essenziali, come i nomi delle parti, la data di consegna del denaro ed il suo ammontare, la scadenza dell’obbligazione e le modalità di restituzione. In presenza di questi requisiti, le firme apposte in calce impegneranno colui che riceve il denaro a tutti gli effetti legali.

Come agire se non c’è una scrittura privata firmata dal debitore

Nella seconda ipotesi, sarà indispensabile munirsi di un documentoscrittoal fine di dimostrare che la consegna di denaro è effettivamente avvenuta a favore del debitore. Non sono sufficienti, ad esempio, gli estratti conto nei quali sono riportati i singoli prelievi ma dovranno essere addotti ulteriori elementi come possono essere i messaggi di testo in risposta ai solleciti telefonici: gli SMS/whatsapp ed in generale la corrispondenza telefonica è infatti assurta a valore di vero e proprio documento scritto fino a prova contraria. Sarà comunque preferibile che tale prova sia corroborata da testimonianze, la cui deposizione è consentita a favore dei contraenti qualora vi sia, appunto, un principio di prova per iscritto.

 L’iter da seguire per ottenere la restituzione delle somme pagate

In entrambi i casi, il primo sollecito potrà avvenire mediante una lettera di diffida e messa in mora scritta da un professionista Avvocato Civilista, nella quale dovrà essere contenuta la diffida al debitore a restituire la somma prestata secondo quanto prescritto dall’art. 1219 del codice civile, intimando il pagamento entro un termine decorso il quale si potrà agire per il recupero.

Successivamente, il recupero potrà avvenire in due distinti modi, a seconda che si disponga o meno della scrittura privata o del contratto di mutuo.

Nel primo caso il metodo più rapido è l’ottenimento di un decreto ingiuntivo, una speciale pronuncia del giudice formulata ai sensi dell’art. 633 del codice di procedura civile ad istanza del creditore munito di prova scritta o in possesso di specifici requisiti alternativi, con il quale si ingiunge al debitore il pagamento della somma entro 40 giorni decorsi i quali, salvo opposizione, si avrà diritto di procedere all’esecuzione forzata sui suoi beni.

 Quando è necessario agire con una causa davanti al giudice

Nel secondo caso sarà necessario instaurare una causa ordinaria davanti al giudice mediante atto di citazione, allegandoove possibile ulteriori prove a sostegno di quelle già a disposizione come, per citare l’esempio di cui sopra, gli sms custoditi nel telefonino. Al termine del giudizio, se le prove saranno state sufficienti a dimostrare l’avvenuto prestito, il debitore sarà condannato in sentenza alla restituzione della somma e sfruttando la provvisoria esecutività della pronunciaprevista dall’art. 282 del codice di procedura civile, si potrà immediatamente dar corso alla esecuzione forzata.

Causa per restituzione di denaro prestato: tempi, costi e strategia

In un caso simile a quello riportato, il creditore di una somma di denaro consegnata a titolo di prestito senza aver predisposto una scrittura privata o un contratto di mutuo, ha dovuto citare in giudizio il debitore per ottenere la restituzione. Sebbene il giudice di primo grado avesse ritenuto non sufficientemente provato il rapporto giuridico intercorso tra i due proprio per la mancanza di un documento scritto, la Corte di Appello riesaminando il caso ha trovato nelle risposte alle lettere di diffida inviate dal legale una sorta di ammissione delle circostanze debitorie e dunque una prova dell’intercorso prestito.

L’appellante impugna la sentenza di primo grado chiedendo l'accertamento dell'obbligo restitutorio in capo al convenuto della somma complessiva di Euro 37.340,00 a titolo di mutuo e, per l’effetto, la condanna al pagamento di tale somma detratto l'importo di Euro 1.000,00 già restituito.

Il convenuto resta contumace.

Con sentenza del 2011 il Tribunale di Modena rigetta le domande proposte dall’attore e volte ad ottenere la restituzione della somma di euro 36.340,00 prestata a titolo di mutuo al convenuto. L’attore propone appello avverso la sentenza di rigetto. Trattenuta in decisione la causa, la Corte di appello emette sentenza nel giudizio n. 1057/2012 R.G.

La Corte di Appello accoglie la domanda dell’appellante e, in riforma della gravata sentenza, condannata l’appellata al pagamento della somma di Euro 36.340,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa le spese di lite in considerazione della contumacia della convenuta e della natura indiretta della prova del contratto di mutuo.

Il motivo di impugnazione si concentra sulla prova scritta del mutuo

Nel motivo di impugnazione presentato dalla appellante, si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la mancanza di prova scritta del contratto di mutuo. Contesta che essa non è richiesta ad probationem(art. 2725 codice civile)e che non sono state valutate le ulteriori prove date dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dalle ammissioni rese dalla convenuta nel corso dell'interrogatorio formale nonché del comportamento stragiudiziale dato dallaperiodica restituzione di parte della somma mutuata, seppure solo in parte ed in misura esigua.

La Corte d’appello accoglie il motivo affermando che la prova del mutuo non deve essere data mediante prova scritta ma che può essere anche desumibile dall'esame della condotta stragiudiziale tenuta dalla convenuta.

Prestito verbale e pagamenti parziali: possono dimostrare l’esistenza del mutuo? 

Nel caso di specie, il legale dell’appellante aveva inoltrato una missiva al debitore invitandolo al pagamento della sommaprestata di Euro 37.340,00 detratto il parziale rimborso di L. 700.000 effettuato a più riprese. Il debitore aveva dato riscontro dichiarando la propria impossibilità di eseguire un unico pagamento e chiedendo una dilazione fino al momento in cui avrebbe trovato un lavoro. Ne sono seguite ulteriori diffide ed altrettante risposte nelle quali il debitore ammetteva di dover restituire la somma ma di trovarsi in difficoltà economiche e di non potervi provvedere nei tempi richiesti.

 La risposta alla diffida integra riconoscimento dell’obbligo restitutorio

La Corte di Appello valuta tali risposte, contenute nelle missive allegate dalla appellante, come riconoscimento dell'obbligo restitutorio nonché impegno al relativo adempimento. Oltretutto, essendo circostanze sfavorevoli alla parte non contestate dalla stessa, acquistano efficacia di confessione stragiudiziale sull'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti resa ad un terzo, il legale, in qualità di rappresentante dell'altra parte, come prevede l’art. 2735 del codice civile.

Valuta in senso conforme anche il comportamento concludente del debitore che periodicamente ha versato alcune somme sul conto corrente dell'appellante, seppure modeste. In assenza di connessione con un altro rapporto giuridicamente rilevante, la Corte le considera adempimento dell'obbligo restitutorio del contratto di mutuo.

Quanto all’esito dell’interrogatorio formale della convenuta reso in primo grado e valutato negativamente dal Tribunale, la Corte osserva che aver dichiarato di non avere mai inteso il prestito ricevuto come fonte di obblighi restitutori non toglie efficacia alle altre circostanze e soprattutto al fatto che ricevere una somma in prestito implicitamente comporti l’obbligo di restituirla. Mentre, per quanto concerne la qualificazione di obbligo morale attribuita dal Tribunale ai pagamenti, non è da condividere poiché non sono frutto di un comportamento spontaneo ma sono stati effettuati solo dopo reiterati solleciti.

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