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Interessi bancari usurari: conta il momento del contratto o del pagamento?

I tassi di interesse sono da considerarsi usurari se superano il limite che la legge fissa nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, non rilevando il momento del loro pagamento.

Ne deriva che non ci si potrà avvalere delle disposizioni in materia di tassi usurari fissate dalla legge 108/96 in relazione a rapporti di credito già esauriti prima dell’entrata in vigore della legge predetta.

Corte d’appello di Potenza, Sez. civile, Sentenza 19-05-2008, R.G 47/2003

Ci sono molte cose che ci si augura di poter fare nel corso della propria vita e ce ne sono altre che, pur non essendo desiderate, si sa già che si dovranno affrontare, almeno nella maggior parte delle vite di persone comuni che non possono contare su ascendenti facoltosi.

Una di queste ultime è rappresentata dalla necessità di rivolgersi ad una banca per un mutuo o per altro tipo di finanziamento o prestito.

Può servire una somma di denaro per l’acquisto di un immobile, per l’inizio di un’attività commerciale o di un altro tipo di attività di natura imprenditoriale, o anche semplicemente per far fronte a una spesa imprevista, come una ristrutturazione necessaria o l’acquisto di una nuova macchina perché quella vecchia ci ha lasciato all’improvviso.

Una volta ottenuto il prestito, qualora vi siano delle difficoltà nella restituzione, non si potrà certo contare sulla clemenza del creditore. La banca azionerà tutte le vie legali possibili per rientrare in possesso del proprio denaro, con tanto di interessi, fino a giungere alla fase esecutiva e al pignoramento dei nostri beni.

Come spesso avviene, può capitare che il debitore non risulti proprietario di beni di particolare valore economico; in questi casi, in presenza di una busta paga o di una pensione il creditore aggredirà direttamente la primaria fonte di reddito, in modo da esser certo del recupero del credito ed evitando così le lungaggini e le spese connesse invece al pignoramento immobiliare, che richiederebbe viceversa la vendita del bene, mediante incanto o senza incanto, e la successiva distribuzione del ricavato.

Non vi è modo di sfuggire.

Se si è in possesso di uno stipendio con regolare busta paga ci si vedrà sottrarre una parte di esso.

Come accaduto ad un uomo di Matera, che per anni ha lottato contro il pignoramento del quinto del suo stipendio eseguito da un istituto di credito.

Tutto aveva inizio addirittura nel 1991, quando il Tribunale di Matera emetteva nei suoi confronti, su richiesta della banca, un decreto ingiuntivo per la somma complessiva di lire 27.393.4667, oltre interessi e spese. Detto decreto non veniva opposto dal debitore nel termine previsto di quaranta giorni e diveniva pertanto esecutivo, costituendo valido titolo per l’esecuzione, che veniva iniziata nel marzo del 1995 con la notifica del precetto.

Tuttavia, il debitore lucano era già stato destinatario di un pignoramento presso terzi; nello specifico gli era stato pignorato un quinto dello stipendio con atto notificato nel 1991. Egli si era opposto dinanzi alla Pretura, allora competente per territorio, iniziando un giudizio che si era concluso con un’ordinanza in cui si dichiarava l’incompetenza dell’autorità adìta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3 del d.P.R. 180/50 che ne prevedeva la competenza.

L’uomo si sentiva pertanto accerchiato, visto il continuo notificarsi da parte della banca di atti diretti al recupero di quanto dovuto.

Opposizione al pignoramento dello stipendio: quando è destinata a fallire

Al fine di far valere le proprie ragioni, il debitore si opponeva all’esecuzione iniziata nel marzo del 1995 in virtù del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sostenendo che essa rappresentava una duplicazione di un pignoramento già effettuato sul suo stipendio dal 1991.

Tuttavia, il Tribunale di Matera non condivideva le ragioni dell’uomo e al contrario osservava, con sentenza n. 803 del 2002, che la nuova esecuzione non rappresentava una duplicazione della precedente ma legittima riassunzione del primo pignoramento. Infatti, la procedura esecutiva incardinata nel 1991 si era conclusa con una dichiarazione di incompetenza della Pretura in quanto vi era stata nelle more una modifica normativa che aveva mutato le modalità di pignoramento degli stipendi degli impiegati statali, indi per cui il creditore si era visto costretto a ricominciare l’esecuzione verso il corretto destinatario.

Per tali ragioni il Tribunale di Matera rigettava le istanze del debitore relativamente all’opposizione all’esecuzione, nonché relativamente all’eccezione con cui lamentava l’applicazione di tassi di interesse usurari, sollevata secondo il Tribunale in maniera tardiva, soltanto con il deposito della comparsa conclusionale all’esito del processo.

Avverso tale sentenza l’uomo proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Potenza.

Usura bancaria nei vecchi finanziamenti: perché spesso l’eccezione non regge

In primo luogo, l'Avvocato dell'appellante ribadiva che l’esecuzione rappresentava un’indebita duplicazione dell’atto di pignoramento del quinto dello stipendio già notificato nel 1991.

Insisteva inoltre per la valutazione degli interessi applicati dall’istituto di credito, a suo avviso da considerarsi usurari in virtù di quanto stabilito dalla legge in materia di usura n. 108/1996. All’uopo l’appellante chiedeva alla Corte d’appello di voler disporre il deposito da parte della banca della contabilità e della documentazione relativa alla sua posizione, così da appurare l’esatto ammontare del debito e segnatamente, specificare l’importo dovuto a titolo di sorte capitale e quello dovuto a titolo di interessi.

Secondo l’uomo le argomentazioni del Tribunale di Matera in tema di tardività dell’eccezione erano da ritenersi errate in quanto tale questione si poneva come vincolante ed obbligatoria e ben poteva essere sollevata prima della conclusione del giudizio di primo grado.

Si costituiva nel giudizio d’appello anche l’istituto di credito, chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.

La parte appellata rilevava la legittimità e fondatezza dell’atto di riassunzione del pignoramento di un quinto dello stipendio dell’appellante, evidenziando come le due procedure si ponessero perfettamente in linea di continuità l’una rispetto all’altra.

Le somme pignorate con il primo pignoramento erano state già accantonate in favore della banca dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Matera, dovendosi solo procedere a mutare il destinatario del pignoramento presso terzi a causa dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3 del d.P.R. 180/50, che aveva prodotto l’effetto di mutare la competenza al pagamento degli stipendi pignorati dei dipendenti statali.

Doveva pertanto escludersi qualsivoglia illegittima duplicazione.

In materia di tassi usurari, l’appellata rilevava la tardività dell’eccezione sollevata dalla controparte e ne chiedeva quindi la dichiarazione di inammissibilità.

Interessi oltre soglia: quando l’usura non può essere invocata

La Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello proposto dal debitore di Matera, argomentando in ordine ai due diversi motivi di censura avanzati dall’appellante.

Anzitutto l’illegittima duplicazione delle procedure esecutive.

A tal proposito i giudici del secondo gradi di giudizio aderivano perfettamente alle posizioni già assunte dal Tribunale di Matera, confermando che trattavasi di riassunzione legittima del primo pignoramento.

La notifica del secondo atto di precetto, nel marzo del 1995, rappresentava difatti una nuova istanza per l’assegnazione delle somme già accantonate in favore dell’istituto di credito dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Matera a seguito del primo pignoramento, fino alla totale estinzione della prima obbligazione, con gli ulteriori interessi maturati.

Non vi era pertanto uno sdoppiamento delle somme dovute, trattandosi di pignoramento relativo allo stesso importo del debito originario, risultante peraltro già assegnato dal Pretore di Matera, la cui competenza sopravveniva in un secondo momento, con provvedimento del 1999.

Ne conseguiva il rigetto delle pretese del debitore in ordine alla dichiarazione di illegittimità del secondo pignoramento.

In secondo luogo, veniva affrontato il problema relativa all’eventuale applicazione di tassi usurari.

Pur condividendo la posizione dei giudici che rilevano la tardività di eccezioni sollevate solo con la comparsa conclusionale, la Corte osservava come, nel caso di specie, essendo la questione afferente l’asserita violazione di norme imperative, questa poteva essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ben potendo quindi essere analizzata direttamente in sede di appello.

Ciò premesso, la Corte richiamava l’art. 1 del d.l. 394/2000 convertito con legge 241/2001, il quale fornisce l’interpretazione autentica della legge 108/1996, imponendo quindi la lettura della fonte nelle modalità volute dal legislatore.

Esso chiarisce che i tassi sono da considerarsi usurari se superano i limiti imposti dalla legge al momento in cui sono pattuiti, essendo irrilevante il momento successivo del pagamento.

Da ciò deriva che non può essere invocata l’usura secondo i parametri fissati dalla legge 108/96 con riferimento ad un rapporto creditizio esauritosi prima ancora dell’entrata in vigore della legge predetta, poiché i tassi dovranno essere viceversa valutati con riferimento al momento precedente di conclusione del contratto di finanziamento.

Alla luce di ciò, analizzata nel merito la censura della parte appellante, la Corte d’appello di Potenza rigettava anche tale motivo di impugnazione, condannando il debitore al pagamento delle spese processuali.

Pignoramento dello stipendio: quando non è una duplicazione illegittima

Avere a che fare con i pignoramenti del proprio stipendio non è mai cosa semplice, men che mai gradevole.

Certo, vedersi continuamente notificare atti diretti a sottrarre delle somme dalla principale fonte di reddito dal 1991 sino al 2008 è sicuramente frustrante, ma la sentenza sopra commentata non può che far schierare completamente chi legge dalla parte del creditore.

Affiancarsi ad una banca è sempre difficile; chi ha anche fare quotidianamente con gli istituti di credito sa quanto questi possano mettere in difficoltà calpestando completamente le persone, attenti come sono solamente ai freddi numeri relativi ad un credito.

Eppure le ragioni poste a fondamento della superiore opposizione all’esecuzione appaiono ai limiti del pretestuoso, sembrando quasi meramente dilatorie, specie se ci si ricorda di sollevare un’obiezione tanto importante come quella dell’usura soltanto alla fine del processo, quando forse ci si è accorti di non avere molte chance sul piano della motivazione principale precedentemente addotta.

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