Quando il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore
Il pignoramento rappresenta il primo atto esecutivo della procedura di esecuzione forzata prevista e disciplinata dal codice di procedura civile, come espressamente stabilito dall’art. 491 c.p.c., il quale dispone che l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento.
Si fa ricorso a tale procedura ogniqualvolta il creditore è in possesso di un valido titolo per il recupero del proprio credito e il debitore non adempie spontaneamente.
In questi casi egli potrà quindi rifarsi aggredendo i beni del debitore, così da soddisfare le sue ragioni.
È proprio in questo contesto che l'Avvocato Civilista può notificare l’atto di pignoramento per mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Il vincolo sui beni pignorati e i limiti alla libera disponibilità
Nell’atto sarà contenuta l’intimazione al debitore di non sottratte i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito, come stabilito dall’art. 492 c.p.c., con la conseguenza che da quel momento saranno inefficaci nei confronti del creditore procedente eventuali atti di disposizione dei beni posti in essere dal debitore.
In altri termini, una volta pignorati dei beni determinati ad opera di un creditore, per il debitore non sarà sufficiente vendere tali beni per poterli sottrarre all’espropriazione, poiché tale vendita risulterebbe inefficace nei confronti di chi deve recuperare il proprio credito e ha già proceduto al pignoramento.
Del resto, la funzione di quest’ultimo è proprio quella di vincolare i beni al soddisfacimento del diritto di credito del procedente e anche di tutti gli altri creditori che eventualmente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Va specificato tuttavia che detto vincolo non riguarda la normale amministrazione dei beni stessi, che il debitore può continuare tranquillamente ad utilizzare, ma concerne i soli atti dispositivi con cui il debitore potrebbe privarsi di tali beni depauperando il suo patrimonio e le relative garanzie, specie se si tratta di beni immobili.
La procedura è la seguente: il creditore, munito di valido titolo esecutivo (quale ad esempio è una sentenza di condanna al risarcimento passata in giudicato), dovrà anzitutto notificare al debitore il suddetto titolo accompagnato dall’atto di precetto, con cui si ingiunge a questo di pagare la somma dovuta entro un termine di dieci giorni; ove il debitore non adempia, trascorso il termine di dieci giorni ed entro 90 giorni dalla notifica del precetto, il creditore dovrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario per la notifica del pignoramento, come sancito dall’art. 481 c.p.c.
Mentre infatti il precetto è un atto del creditore e potrà essere da questo notificato, il pignoramento deve essere necessariamente effettuato da un ufficiale giudiziario che, prima di procedervi, verifichi la correttezza dei titoli e della notifica del precetto.
Nell’intimare al debitore di non disporre dei beni sottoposti a pignoramento, sarà necessario indicare esattamente qual è il credito per cui si procede, nonché individuare puntualmente quali sono i beni che si intende pignorare.
Nell’atto andrà poi indicato l’avvertimento al debitore di poter chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituire i beni pignorati con altri beni o con una somma di denaro, ovviamente del valore equivalente a quello dei beni precedenti, non potendo il creditore essere pregiudicato da tale sostituzione.
Grazie a questo istituto, detto della conversione del pignoramento e regolato dall’art. 495 c.p.c., il debitore potrà proteggere alcuni suoi beni a pregiudizio di altri, o anche mediante la messa a disposizione di una somma di denaro pari all’importo del credito, comprensivo di interessi e spese di procedura, depositando un quinto dell’importo al momento della richiesta presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi: le principali differenze
Gli articoli 615 e ss. c.p.c. contemplano la specifica possibilità di opporsi all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Si tratta di due tipologie di opposizioni differenti, poiché con la prima si contesta il fondamento stesso dell’esecuzione, come ad esempio la legittimità del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura, mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta il singolo atto compiuto, come la notifica del precetto o del pignoramento, sollevano eccezioni anche di natura meramente formale; si pensi al caso in cui il pignoramento difetti dei contenuti prescritti dalla legge.
Nello specifico l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi andrà proposta nelle forme sancite dall’art. 615 c.p.c., il quale dispone che quando l’esecuzione non è ancora iniziata e si vuol contestare il diritto della parte istante a procedervi, l’opposizione va proposta con citazione davanti al giudice competente, il quale potrà, se ne ricorrono i presupposti, sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
Quando invece l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione concernente la pignorabilità dei beni si propone con ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione.
Legittimati a proporla sono il debitore, i terzi proprietari dei beni sottoposti a pignoramento ovvero gli altri soggetti che ne abbiano interesse avendo ricevuto un atto esecutivo.
Deve ricordarsi che l’opposizione a un atto esecutivo deve intervenire entro 20 giorni dal suo ricevimento.
Ai sensi dell’art. 618 c.p.c. il giudice fisserà l’udienza per la comparizione delle parti fissando un termine perentorio per l’introduzione di un giudizio di merito volto a valutare la fondatezza dell’opposizione, che si concluderà con una sentenza non impugnabile.
Giova ricordare che nel caso in cui non ci si opponga al pignoramento, o comunque il giudice non ritenga fondata l’opposizione, il procedimento esecutivo andrà avanti: il creditore depositerà istanza di vendita e, una volta che si sia proceduto a tale operazione, potrà soddisfarsi sul ricavato.
Esistono diversi tipi di pignoramento, a seconda di quale sia la procedura esecutiva e su quali beni il creditore abbia intenzione di rivalersi a seguito dell’inadempimento del debitore.
Possiamo così distinguere il pignoramento immobiliare, il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi ovvero il pignoramento di beni indivisi.
Le differenze stanno nei beni che si pignorano; ciascuno ha poi le sue peculiarità.
Ad esempio, il pignoramento mobiliare presso il debitore viene fatto direttamente dall’ufficiale giudiziario che si reca presso l’abitazione del debitore e individua i beni da sottoporre a pignoramento; vi sono però dei limiti, quali l’impignorabilità di beni come il letto, il tavolo e le sedie per consumare i pasti, il frigorifero e in generale i beni necessari conservare gli alimenti o ancora i beni che abbiano un valore affettivo come l’anello nuziale.
Diversamente accade invece per il pignoramento immobiliare, in cui il bene da pignorare dovrà essere indicato specificamente dal creditore, che già nell’atto di pignoramento dovrà dare indicazione dei riferimenti catastali dello stesso; in questo caso oltre alla notifica dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario, il pignoramento andrà trascritto presso i Pubblici Registri, così da renderlo pubblico e visibile anche ai terzi che intendano eventualmente acquistare il bene.
Si parla poi di pignoramento di beni indivisi quando la proprietà di un bene sia condivisa da più persone, come ad esempio nel caso di un diritto di proprietà ereditato da più eredi che vanteranno sul bene una comunione ereditaria. In tal caso ad essere pignorata potrà essere soltanto la quota pro indiviso appartenente al debitore e per poter procedere alla vendita sarà prima necessaria una divisione, o quantomeno, si dovrà scorporare la quota spettante di competenza del debitore, ove sia possibile naturalmente.
Infine il c.d. ppt, pignoramento presso terzi. Avviene ogniqualvolta si debba procedere al pignoramento di beni che si trovino presso persona diversa dal debitore; l’esempio tipico è rappresentato dal pignoramento dello stipendio, in cui si procederà a notificare l’atto direttamente al datore di lavoro che provvederà a detrarre la somma oggetto di pignoramento dalla busta paga, o anche il pignoramento del conto corrente bancario, in cui sarà coinvolto l’istituto di credito che bloccherà il conto.
Pignoramento della Casa
L’ipotesi ahinoi più frequente, che sempre più spesso ritroviamo nelle aule dei tribunali dinanzi ai giudici dell’esecuzione, è quella del pignoramento e successiva vendita della casa; situazione ancor più drammatica se si pensa agli innumerevoli episodi in cui ad esser pignorata e messa all’asta è la prima casa del debitore, ossia anche l’unica che ha.
In tali ipotesi non può che esserci un coinvolgimento emotivo spiccato, essendo in gioco non soltanto i meri interessi patrimoniali ed economici di un individuo, ma la sua stessa esistenza. Si pensi ad una famiglia che può contare soltanto sulla sicurezza di un tetto, che si trovi a dover affrontare la perdita anche di questo.
La situazione sarà difficile anche per il creditore e per il terzo acquirente dell’immobile. Per quest’ultimo infatti, volendo tralasciare ogni aspetto relativo ai sentimenti, le scocciature saranno maggiori, in quanto si troverà ad acquistare un immobile all’asta, senz’altro ad un prezzo molto vantaggioso, occupato però dal debitore e dalla sua famiglia, che pur essendo formalmente occupanti senza titolo non avranno altro posto in cui andare.
L’acquirente pertanto, una volta perfezionato l’acquisto, dovrà iniziare una nuova procedura per ottenere il rilascio dell’immobile, con conseguente aggravio dei costi.