La decadenza biennale per la notifica della cartella di pagamento multe
L’art. 101 del nuovo impianto normativo (che riformula il previgente art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) introduce una disciplina organica dei termini entro cui l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento. Il legislatore individua una serie di scadenze differenziate a seconda della natura del credito, prevedendo espressamente che la notifica avvenga “a pena di decadenza” entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalle singole lettere del comma 1.
Di particolare rilievo è la lettera c), la quale stabilisce che la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. La formula normativa è ampia e non limita il proprio ambito ai soli tributi, imponendo un’analisi sistematica che investe anche le sanzioni amministrative, incluse le multe del Codice della strada.
La categoria delle somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio
Il legislatore utilizza un’espressione volutamente generica: “somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”. Rientrano in tale categoria tutti gli atti autoritativi attraverso i quali un’amministrazione accerta una pretesa pecuniaria. Le sanzioni amministrative e i verbali del Codice della strada rappresentano proprio una tipica manifestazione di attività accertativa amministrativa: il verbale è un accertamento, l’ordinanza-ingiunzione è un accertamento, la sentenza che rigetta il ricorso conferma l’accertamento.
Una volta divenuto definitivo tale atto (per decorso dei termini di opposizione o per decisione del giudice), si procede alla formazione del ruolo e alla conseguente notifica della cartella. Da ciò discende che le sanzioni amministrative rientrano a pieno titolo nell’ambito applicativo della lettera c).
La decorrenza del termine: il momento di definitività dell’accertamento
Il termine biennale decorre dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo. Per le sanzioni amministrative, la definitività si verifica:
allo spirare dei termini per il ricorso, quando il destinatario non impugna il verbale o l’ordinanza;
alla data di deposito della sentenza che definisce il giudizio in caso di opposizione;
alla data di adozione dell’ordinanza-ingiunzione non più impugnabile.
A partire da questo momento, l'ente creditore e l’agente della riscossione ha un termine massimo e perentorio di due anni, entro il quale deve notificare la cartella.
La portata decadenziale: inefficacia del ruolo e perdita del potere di riscossione
L’espressione “a pena di decadenza” elimina qualsiasi dubbio interpretativo.
La decadenza ha natura sostanziale e determina l’estinzione del potere di riscossione. Una cartella notificata oltre il biennio è inefficace, impedisce ogni attività successiva dell’agente della riscossione e comporta l’estinzione della pretesa.
La perentorietà del termine risponde alla logica di bilanciamento tra potere pubblico di riscossione e tutela del cittadino da pretese tardive o indefinite.
Le sanzioni amministrative (incluse le multe) nel sistema dell’art. 101
Le sanzioni amministrative, comprese le multe del Codice della strada, rientrano nelle somme dovute a seguito di accertamento d’ufficio.
Ne deriva che:
L’ente deve iscrivere a ruolo e notificare la cartella entro il termine biennale.
La disciplina speciale del Codice della strada non contempla alcun termine per la cartella, motivo per cui opera la disciplina generale dell’art. 101.
Il nuovo testo elimina incertezze interpretative presenti nel previgente art. 25 del D.P.R. 602/1973, che aveva dato luogo a orientamenti giurisprudenziali difformi.
La cartella tardiva è radicalmente illegittima e la pretesa estinta.
La lettera c) dell’art. 101, comma 1, introduce una regola univoca e chiara, applicabile a tutte le entrate sottoposte a riscossione mediante ruolo che derivano da un accertamento definitivo. La conseguenza è che le sanzioni amministrative, ivi comprese le multe stradali, devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento. Il mancato rispetto del termine comporta decadenza e definitiva estinzione della pretesa.