La decadenza biennale per la notifica della cartella di pagamento
L’art. 101 del nuovo impianto normativo D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (che riformula il previgente art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) introduce una disciplina organica dei termini a pena di decadenza entro cui l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento.
Il legislatore individua una serie di scadenze differenziate a seconda della natura del credito, prevedendo espressamente che la notifica avvenga “a pena di decadenza” entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalle singole lettere del comma 1.
Di particolare rilievo è la lettera c), la quale stabilisce che la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. La formula normativa è ampia e non limita il proprio ambito ai soli tributi, imponendo un’analisi sistematica che investe anche le sanzioni amministrative, incluse le multe del Codice della strada.
La categoria delle somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio
Il legislatore utilizza un’espressione volutamente generica: “somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
Rientrano in tale categoria gli atti autoritativi indicati nello specchietto di seguito.
Una volta divenuto definitivo tale atto (per decorso dei termini di opposizione o per decisione del giudice), si procede alla formazione del ruolo e alla conseguente notifica della cartella. Da ciò discende che le sanzioni amministrative rientrano a pieno titolo nell’ambito applicativo della lettera c).
La decorrenza del termine: il momento di definitività dell’accertamento
Il termine biennale decorre dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo. Per le sanzioni amministrative, la definitività si verifica:
allo spirare dei termini per il ricorso, quando il destinatario non impugna il verbale o l’ordinanza;
alla data di deposito della sentenza che definisce il giudizio in caso di opposizione;
alla data di adozione dell’ordinanza-ingiunzione non più impugnabile.
A partire da questo momento, l'ente creditore e l’agente della riscossione ha un termine massimo e perentorio di due anni, entro il quale deve notificare la cartella.
La portata decadenziale: inefficacia del ruolo e perdita del potere di riscossione
L’espressione “a pena di decadenza” elimina qualsiasi dubbio interpretativo.
La decadenza ha natura sostanziale e determina l’estinzione del potere di riscossione. Una cartella notificata oltre il biennio è inefficace, impedisce ogni attività successiva dell’agente della riscossione e comporta l’estinzione della pretesa.
La perentorietà del termine risponde alla logica di bilanciamento tra potere pubblico di riscossione e tutela del cittadino da pretese tardive o indefinite.
Il nuovo sistema dell’art. 101 applicabile da gennaio 2027
1. Crediti per liquidazione automatizzata (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)
- Tipo di credito: Imposte dirette / IVA da liquidazione automatizzata della dichiarazione (art. 36-bis).
- Termine di decadenza cartella:
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata, se tale scadenza è oltre il 31 dicembre.
2. Crediti da liquidazione del sostituto d’imposta (art. 19 TUIR)
- Tipo di credito: Somme dovute in base alla dichiarazione del sostituto d’imposta (art. 19 D.P.R. 917/1986).
- Termine di decadenza cartella: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto.
3. Crediti da controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)
- Tipo di credito: Imposte dirette / IVA da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter).
- Termine di decadenza cartella: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
4. Crediti da accertamento d’ufficio definitivo
- Tipo di credito: Somme dovute in base ad accertamenti d’ufficio (avvisi di accertamento divenuti definitivi).
- Termine di decadenza cartella: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5. Crediti da inadempimento dei piani di rateazione (art. 96 D.Lgs. 33/2025)
- Tipo di credito: Somme dovute per inadempimento dei piani di rateazione concessi ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 33/2025.
- Termine di decadenza cartella: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.
6. Crediti anteriori al concordato preventivo (disciplina speciale)
- Tipo di credito: Crediti, relativi alle imposte dirette e all’IVA, anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo, non ancora iscritti a ruolo.
- Termine di decadenza cartella: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che:
- revoca l’ammissione al concordato, oppure
- dichiara la mancata approvazione del concordato, ai sensi degli artt. 106 e 111 D.Lgs. 14/2019.
7. Crediti senza termine di decadenza per la cartella (solo prescrizione)
- Imposte indirette (es. imposta di registro): la Cassazione esclude l’applicazione del termine di decadenza dell’ex art. 25 / attuale art. 101; rileva solo la prescrizione (ordinaria o speciale, a seconda della singola imposta).
- Sanzioni amministrative Codice della strada (anche comunali): non si applica l’art. 101; opera la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 e art. 209 C.d.S., non un termine decadenziale per la cartella.
Le disposizioni del presente testo unico citato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.