fbpx
  • Home
  • Diritto Civile
  • La decadenza biennale per la notifica della cartella di pagamento multe

La decadenza biennale per la notifica della cartella di pagamento multe

L’art. 101 del nuovo impianto normativo (che riformula il previgente art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) introduce una disciplina organica dei termini entro cui l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento. Il legislatore individua una serie di scadenze differenziate a seconda della natura del credito, prevedendo espressamente che la notifica avvenga “a pena di decadenza” entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalle singole lettere del comma 1.

Di particolare rilievo è la lettera c), la quale stabilisce che la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. La formula normativa è ampia e non limita il proprio ambito ai soli tributi, imponendo un’analisi sistematica che investe anche le sanzioni amministrative, incluse le multe del Codice della strada.

La categoria delle somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio

Il legislatore utilizza un’espressione volutamente generica: “somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”. Rientrano in tale categoria tutti gli atti autoritativi attraverso i quali un’amministrazione accerta una pretesa pecuniaria. Le sanzioni amministrative e i verbali del Codice della strada rappresentano proprio una tipica manifestazione di attività accertativa amministrativa: il verbale è un accertamento, l’ordinanza-ingiunzione è un accertamento, la sentenza che rigetta il ricorso conferma l’accertamento.

Una volta divenuto definitivo tale atto (per decorso dei termini di opposizione o per decisione del giudice), si procede alla formazione del ruolo e alla conseguente notifica della cartella. Da ciò discende che le sanzioni amministrative rientrano a pieno titolo nell’ambito applicativo della lettera c).

La decorrenza del termine: il momento di definitività dell’accertamento

Il termine biennale decorre dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo. Per le sanzioni amministrative, la definitività si verifica:

  • allo spirare dei termini per il ricorso, quando il destinatario non impugna il verbale o l’ordinanza;

  • alla data di deposito della sentenza che definisce il giudizio in caso di opposizione;

  • alla data di adozione dell’ordinanza-ingiunzione non più impugnabile.

A partire da questo momento, l'ente creditore e l’agente della riscossione ha un termine massimo e perentorio di due anni, entro il quale deve notificare la cartella.

La portata decadenziale: inefficacia del ruolo e perdita del potere di riscossione

L’espressione “a pena di decadenza” elimina qualsiasi dubbio interpretativo.

La decadenza ha natura sostanziale e determina l’estinzione del potere di riscossione. Una cartella notificata oltre il biennio è inefficace, impedisce ogni attività successiva dell’agente della riscossione e comporta l’estinzione della pretesa.

La perentorietà del termine risponde alla logica di bilanciamento tra potere pubblico di riscossione e tutela del cittadino da pretese tardive o indefinite.

Le sanzioni amministrative (incluse le multe) nel sistema dell’art. 101

Le sanzioni amministrative, comprese le multe del Codice della strada, rientrano nelle somme dovute a seguito di accertamento d’ufficio.

Ne deriva che:

  1. L’ente deve iscrivere a ruolo e notificare la cartella entro il termine biennale.

  2. La disciplina speciale del Codice della strada non contempla alcun termine per la cartella, motivo per cui opera la disciplina generale dell’art. 101.

  3. Il nuovo testo elimina incertezze interpretative presenti nel previgente art. 25 del D.P.R. 602/1973, che aveva dato luogo a orientamenti giurisprudenziali difformi.

  4. La cartella tardiva è radicalmente illegittima e la pretesa estinta.

La lettera c) dell’art. 101, comma 1, introduce una regola univoca e chiara, applicabile a tutte le entrate sottoposte a riscossione mediante ruolo che derivano da un accertamento definitivo. La conseguenza è che le sanzioni amministrative, ivi comprese le multe stradali, devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento. Il mancato rispetto del termine comporta decadenza e definitiva estinzione della pretesa.

 

Compila il modulo per richiedere informazioni 

Riceviamo solo su appuntamento.

  Roma, via La Spezia 43

  Ariccia, Largo Savelli 14


  06 89346494 - 349 40 98 660
  Email
  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
  • Lo studio legale mi ha permesso di risolvere i miei problemi nel minor tempo possibile efficienza e cuore nel lavoro che svolgono sono alla base di tutto e vi ringrazio ancora immensamente di tutto
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
x

 chiamaci 06 89346494 - 3494098660 | invia emailsegreteria@studiobuccilli.com | assistenza sediRoma - Ariccia

UN AVVOCATO IN TUA DIFESA

x

Compila il modulo per una valutazione gratuita. 

Riceviamo solo su appuntamento.

 


Roma, via La Spezia 43

 Ariccia, Largo Savelli 14

 

  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
www.studiobuccilli.com