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Danno morale è disgiunto dal danno biologico tabellato

La tematica del danno non patrimoniale e della sua articolazione interna tra danno biologico, danno morale e danno dinamico-relazionale continua a rappresentare uno dei punti più complessi e dibattuti del diritto civile contemporaneo. L’Ordinanza della Corte di cassazione civile, n. 27102 del 9 ottobre 2025, offre l’occasione per riflettere su un principio di fondamentale rilievo: l’autonoma risarcibilità del danno morale rispetto al danno biologico tabellato, anche laddove il giudice di merito applichi le Tabelle Uniformi.

Il Supremo Collegio ha infatti censurato la decisione della Corte d’appello di Venezia, che – pur avendo riconosciuto un danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica – ha omesso di pronunciarsi sulla componente del “dolore” e della “sofferenza soggettiva”, ritenendola assorbita nella liquidazione tabellare del danno biologico. Tale omissione, secondo la Cassazione, costituisce vizio di omessa pronuncia e viola il principio di integrale risarcimento del danno alla persona ex artt. 2059 e 1223 c.c.

Investimento del Pedone

La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi a Belluno, nel quale F.S., mentre attraversava la strada comunale, veniva investita da un Fiat Ducato condotto da F.C. e assicurato con la compagnia U.A. S.p.A.
La danneggiata riportava lesioni significative e conveniva in giudizio il conducente e la compagnia assicuratrice per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese, ma la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, riconosceva un risarcimento complessivo di € 2.477,35, determinato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2021, con percentuale di invalidità permanente dell’11% e concorso di colpa della vittima nella misura del 70%.

La Corte territoriale, tuttavia, limitava la liquidazione alla componente biologica del danno non patrimoniale, omettendo di considerare quella morale, nonostante la specifica richiesta attorea.

Avverso tale decisione la S. proponeva ricorso per cassazione, lamentando – tra gli altri motivi – la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e l’erronea interpretazione delle Tabelle milanesi.

Distinzione concettuale e funzionale tra danno biologico e danno morale

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha stabilito che:

«È illegittima la statuizione del giudice di merito che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal dolore e dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.»

Il principio, in linea con l’orientamento consolidato (v. Cass. civ., sez. III, nn. 7513/2018, 901/2018, 28988/2019), riafferma la necessaria distinzione concettuale e funzionale tra danno biologico e danno morale, pur nell’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale.

Il giudice di merito, dunque, non può ritenere automaticamente assorbito il danno morale nel danno biologico tabellato, ma deve accertare se la vittima abbia patito – anche solo in via presuntiva – una sofferenza soggettiva meritevole di autonoma considerazione economica.

Il sistema tabellare milanese e la presunzione di sofferenza

Le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ormai parametro di riferimento nazionale (Cass., SS.UU., n. 12408/2011), contemplano un valore punto di danno non patrimoniale “composito”, che può comprendere, in via presuntiva, tanto la compromissione dell’integrità psicofisica quanto la sofferenza soggettiva.

Tuttavia, le stesse Tabelle consentono al giudice di personalizzare in aumento la liquidazione fino al 30%, qualora la vittima dimostri circostanze peculiari (intensità del dolore, durata, impatto sulla vita di relazione, etc.).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia, pur richiamando formalmente le Tabelle 2021, non ha dato conto della componente morale, liquidando un importo (€ 22.112) inferiore al valore tabellare complessivo (€ 28.082 per l’11% di invalidità a 30 anni).
La Cassazione ha quindi ritenuto che la corte territoriale abbia violato il criterio tabellare stesso, omettendo di considerare la presunzione di sofferenza connessa al tipo di lesione.

Il danno morale come voce autonoma e non sovrapponibile

La decisione si inserisce in un percorso giurisprudenziale volto a recuperare la centralità del vissuto soggettivo della vittima all’interno del danno non patrimoniale.

Il danno morale, inteso come dolore, turbamento, vergogna, paura o angoscia derivanti dalla lesione, non si identifica con il danno biologico, che ha natura medico-legale e si traduce in una menomazione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento tecnico.

La sua risarcibilità autonoma discende non solo dal dato normativo (art. 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 Cost.), ma anche dal principio personalistico dell’integrale riparazione del pregiudizio.

In tal senso, la Cassazione ribadisce che l’unificazione concettuale del danno non patrimoniale, sancita dalle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972-26975), non comporta l’annullamento delle singole componenti, ma solo il divieto di duplicazioni risarcitorie.

Implicazioni pratiche e sistematiche

L’Ordinanza in commento presenta rilevanti implicazioni operative:

  1. Sul piano processuale, il giudice di merito ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulla domanda di risarcimento del danno morale, anche se la quantificazione può avvenire in via presuntiva. La mancata statuizione integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  2. Sul piano sostanziale, la liquidazione tabellare del danno biologico non esaurisce automaticamente la voce morale, salvo che il giudice espliciti che il valore applicato comprenda anche tale componente.

  3. Sul piano metodologico, l’uso delle Tabelle milanesi resta il criterio guida, ma va interpretato alla luce del principio di effettività del risarcimento, imponendo di verificare se l’importo riconosciuto rifletta realmente la duplice dimensione – oggettiva e soggettiva – del pregiudizio.

Danno morale entità giuridica autonoma

L’Ordinanza n. 27102/2025 rappresenta un importante richiamo ai giudici di merito e un’ulteriore tappa nella progressiva riqualificazione del danno morale come entità giuridica autonoma, distinta dal danno biologico tabellato.

La Cassazione riafferma che il dolore umano non è riducibile a una percentuale di invalidità, e che la funzione compensativa del risarcimento deve abbracciare l’intero spettro dell’esperienza lesiva, materiale e immateriale.

In definitiva, la decisione consolida l’idea di un diritto della persona “integrale”, in cui la sofferenza interiore, seppur non sempre oggettivamente misurabile, trova tutela effettiva e autonoma nell’ordinamento, in coerenza con i valori costituzionali di dignità, salute e solidarietà.

Riferimenti bibliografici essenziali

  • Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2025, n. 27102

  • Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972–26975

  • M. Rosselli, Il danno alla salute
  • Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale 2021

  • Ponzanelli, G., Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, in Resp. civ. e prev., 2009

  • Ziviz, G., Il danno morale tra autonomia e unitarietà del danno non patrimoniale, in Danno e resp., 2022

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