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Risarcimento di Zii e Cugini per la morte del parente

danno risarcibile zio e cugini del defuntoLo zio o il cugino ha diritto al risarcimento del danno subìto a seguito della perdita del proprio parente, come compensazione per la lesione del rapporto affettivo costante e di reciproco conforto emotivo. 

Molto spesso le Assicurazioni sostengono che non sia risarcibile la lesione del rapporto zio-nipote o tra cugini (senza convivenza). Così però è se vi pare. 

In realtà si è sdoganato il principio secondo cui deve essere risarcito il soggetto unicamente in base al nucleo famigliare più stretto (nucleare) o convivente. 

Ciò che deve essere risarcito è la la famiglia naturale. 

La Risarcibilità della Lesione Parentale Zio e Cugino: Un’Analisi Giuridica

La lesione del rapporto parentale è uno degli ambiti più complessi e discussi nel panorama giuridico italiano, specialmente quando si tratta di valutare la risarcibilità di tale danno in relazioni familiari che esulano dal classico nucleo genitori-figli.

Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale tra zio e nipote o tra cugini.

Questo tema, pur non essendo al centro delle pronunce giurisprudenziali più frequenti, ha acquisito una certa rilevanza, anche grazie all’evoluzione del concetto di "famiglia" e dei diritti correlati.

Il Rapporto Parentale nella Giurisprudenza Italiana

Tradizionalmente, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il risarcimento del danno parentale in situazioni in cui un grave evento lesivo – come la morte o l'invalidità permanente di una persona – incida sul legame affettivo e relazionale tra i membri di una famiglia.

L’obiettivo del risarcimento è quello di riparare il pregiudizio subito dai familiari stretti, come coniugi, genitori e figli.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha progressivamente ampliato la portata di tale risarcimento, includendo anche altri legami significativi, come quelli tra fratelli e nonni-nipoti, ed altre categorie non riportate all'interno dei prontuari (tabelle) Milanesi o Romane.

Questo ampliamento è avvenuto alla luce di un principio fondamentale: il legame familiare, quando caratterizzato da un rapporto affettivo stabile e intenso, merita tutela indipendentemente dal grado di parentela.

La Questione del Rapporto tra Zio e Nipote

Un aspetto meno esplorato, ma di grande interesse, è la risarcibilità del danno per la lesione del rapporto parentale tra zio e nipote.

In molte famiglie, soprattutto in quelle italiane tradizionali, il ruolo dello zio è centrale nella crescita e nella formazione dei nipoti.

Gli zii possono costituire una figura di riferimento importante, contribuendo al benessere affettivo e psicologico dei nipoti.

La giurisprudenza ha ormai largamente riconosciuto la possibilità di risarcire il danno subito da uno zio o un nipote a seguito della perdita o del grave pregiudizio di uno dei due.

Tuttavia, per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare l'esistenza di un legame affettivo costante.

Tale legame deve andare oltre la semplice parentela biologica, dimostrando una relazione effettiva e costante, basata su un forte coinvolgimento reciproco nella vita quotidiana.

E il Rapporto tra Cugini?

Il rapporto tra cugini rappresenta un’altra area di confine nel riconoscimento del danno parentale.

Se è vero che in molte famiglie italiane i cugini crescono insieme e condividono esperienze significative, è altrettanto vero che non sempre questo legame assume una connotazione affettiva così profonda da giustificare il riconoscimento del risarcimento.

I casi pratici affrontati ci hanno insegnato l'importanza di fornire prove concrete del legame affettivo tra le parti.

In altre parole, non è sufficiente appellarsi al grado di parentela, ma occorre dimostrare come la relazione abbia inciso nella vita dei cugini, configurandosi come un rapporto di rilevante importanza emotiva.

Prova della frequentazione e della affettività per il risarcimento

Un elemento cruciale nella valutazione della risarcibilità è la prova del danno. La parte che richiede il risarcimento deve dimostrare:

  1. L'esistenza del legame affettivo: Questo può avvenire tramite testimonianze, documenti, fotografie o altre evidenze che dimostrino la stabilità e l’intensità del rapporto.
  2. L’effettiva sofferenza subita: È necessario provare come la lesione del rapporto abbia determinato un turbamento emotivo grave e duraturo.
  3. La centralità della relazione: Non tutti i rapporti tra zii, nipoti o cugini possono essere considerati risarcibili; occorre dimostrare che il legame era eccezionalmente rilevante per la vita delle parti coinvolte.

In particolare, mediante la prova testimoniale, può essere accertato che il parente deceduto trascorresse con gli zii e i cugini non solo eventi specifici (quali compleanni o festività), ma anche moltissimi momenti di vita ordinaria.

ad esempio trascorrendo insieme le festività, pranzi domenicali, eventi sportivi, concerti, caffe in casa, 

Nella determinazione del danno deve poi senz'altro tenersi conto delle circostanze concrete che hanno determinato la perdita improvvisa ed inaspettata del defunto per i suoi familiari.

Invero, essendo evento, quest'ultimo, che non rientra nel naturale fluire delle dinamiche di vita ed essendo stato cagionato da una condotta illecita di un terzo, è altamente presumibile che abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza oltre che un perdurante sentimento di svilimento per la perdita del futuro rapporto.

L'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, deve presumersi l'esistenza, in capo agli odierni attori, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

L'assenza nelle citate tabelle dell'Osservatorio di Milano della previsione di un risarcimento per la perdita del rapporto tra zio e nipote e tra cugini non è preclusiva del riconoscimento di un risarcimento, per il quale occorrerà far ricorso a criteri equitativi ai fini liquidatori. 

Pertanto, in via equitativa e utilizzando in via orientativa le citate tabelle, nei casi di merito trattati si è ritienuto di assumere come importo base il valore punto riconosciuto per rapporto parentale tra fratelli (pari a Euro 1.461,20) decurtato del 40%, stante il carattere meno prossimo della parentela, rispetto a quella considerata nella tabella stessa, ottenendo quindi, previo arrotondamento, il valore di Euro 876,00 per ciascun punto base e tenendo conto della sostanziale uguaglianza della intensità del rapporto degli stessi con il defunto. 

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