Risarcimento Danni di Zii e Cugini per la morte del parente
Lo zio o il cugino ha diritto al risarcimento del danno subìto a seguito della perdita del proprio parente, come compensazione per la lesione del rapporto affettivo.
Capita che le Assicurazioni sostengano che non sia risarcibile la lesione del rapporto zio-nipote, o tra cugini (senza convivenza). Così, però, è se vi pare.
In realtà, già da oltre un decennio, la Suprema Corte di Cassazione ha sdoganato il principio secondo cui deve essere risarcito il soggetto unicamente in base al nucleo famigliare più stretto (nucleare) o convivente.
La Risarcibilità della Lesione Parentale Zio e Cugino
La lesione del rapporto parentale è stato a lungo uno degli ambiti discussi nel panorama giuridico italiano, specialmente quando si tratta di valutare la risarcibilità di tale danno in relazioni familiari che esulano dal più stretto nucleo genitori-figli.
Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale tra zio e nipote o tra cugini.
Questo tema, ha acquisito una certa rilevanza, anche grazie all’evoluzione del concetto di "famiglia" e dei diritti correlati.
Il "Rapporto Parentale" nella Giurisprudenza Italiana
Tradizionalmente, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il risarcimento del danno parentale in situazioni in cui un grave evento lesivo – come la morte o l'invalidità permanente di una persona – incida sul legame affettivo e relazionale tra i membri di una famiglia.
L’obiettivo del risarcimento è quello di riparare il pregiudizio subito dai familiari.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha progressivamente ampliato la portata di tale risarcimento, includendo anche altri legami significativi, come quelli tra fratelli e nonni-nipoti, ed altre categorie non riportate all'interno dei criteri (tabelle) elaborati dal Tribunale di Milano.
Questo ampliamento è avvenuto alla luce di un principio fondamentale: il legame familiare, quando caratterizzato da un rapporto affettivo stabile e intenso, merita tutela indipendentemente dal grado di parentela.
Sul punto la giurisprudenza si è conformata al principio che attribuisce al vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra zio e nipote, ovvero tra suocero e nuora) già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo "meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che... trova un limite ragionevole... nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate (così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019), salva la prova contraria che spetta al responsabile fornire.
Risarcimento Rapporto Parentale tra Zio e Nipote
Un aspetto ordinariamente meno esplorato, ma di sicuro interesse, è la risarcibilità del danno per la lesione del rapporto parentale tra zio e nipote.
In molte famiglie, soprattutto in quelle italiane tradizionali, il ruolo dello zio è centrale nella crescita e nella formazione dei nipoti.
Gli zii possono costituire una figura di riferimento importante, contribuendo al benessere affettivo e psicologico dei nipoti.
La giurisprudenza ha ormai largamente riconosciuto la possibilità di risarcire il danno subito da uno zio o un nipote a seguito della perdita o del grave pregiudizio di uno dei due.
Tale legame può essere dimostrato (Cass. 28989/2019) mediante mere presunzioni a partire dal grado di parentela (certificati anagrafici).
Risarcimento danni per la perdita del Cugino
Il rapporto tra cugini rappresenta un’altra area di confine nel riconoscimento del danno parentale.
Se è vero che in molte famiglie italiane i cugini crescono insieme e condividono esperienze significative, è altrettanto vero che non sempre questo legame assume una connotazione affettiva così profonda.
Nei casi pratici affrontati c'è stata l'opportunità di fornire ulteriori prove del legame affettivo tra le parti (foto di eventi di vita passati insieme).
Prova per il risarcimento del danno
Un elemento cruciale nella valutazione della risarcibilità è la prova del danno. La parte che richiede il risarcimento deve sostenere l'esistenza del legame affettivo. Questo può avvenire tramite certifinati anagrafici, testimonianze, documenti, fotografie o altre evidenze che dimostrino il rapporto, anche in via presuntiva partendo da alcuni dati noti.
La Corte ha più volte evidenziato (cfr ordinanza n. 12681/2021), come “la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante”, invero “non sussistono ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale”, la predetta massima “consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Il Collegio ha ribadito come, “nell’ipotesi di pregiudizio non patrimoniale, il ricorso alla prova presuntiva … può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice”.
Secondo l’articolo 2727 del codice civile “le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
Invero, essendo evento, quest'ultimo, che non rientra nel naturale fluire delle dinamiche di vita ed essendo stato cagionato da una condotta illecita di un terzo, è altamente presumibile che abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza oltre che un perdurante sentimento di svilimento per la perdita del futuro rapporto.
L'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti, deve presumersi l'esistenza di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
L'assenza nelle tabelle dell'Osservatorio di Milano della previsione di un risarcimento per la perdita del rapporto tra zio e nipote e tra cugini non è preclusiva del riconoscimento di un risarcimento, per il quale occorrerà far ricorso a criteri equitativi ai fini liquidatori.
Pertanto, in via equitativa e utilizzando in via orientativa le citate tabelle, nei casi di merito trattati si è ritienuto di assumere come importo base il valore punto riconosciuto per rapporto parentale tra fratelli (pari a Euro 1.461,20) decurtato del 40%, stante il carattere meno prossimo della parentela, rispetto a quella considerata nella tabella stessa, ottenendo quindi, previo arrotondamento, il valore di Euro 876,00 per ciascun punto base e tenendo conto della sostanziale uguaglianza della intensità del rapporto degli stessi con il defunto.
In altri casi si sono utilizzate le (più corrette) Tabelle del Tribunale di Roma 2025.